Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 277
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Sentenza 7 novembre 2013

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L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del gip, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M. che si era limitato a riprodurre in larga parte la richiesta cautelare, aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano critiche alle argomentazioni del Gip ma apodittici commenti alla bontà delle proprie pretese originarie o generiche critiche metodologiche della decisione del giudicante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 277
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 277
    Data del deposito : 7 novembre 2013

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