Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del gip, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M. che si era limitato a riprodurre in larga parte la richiesta cautelare, aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano critiche alle argomentazioni del Gip ma apodittici commenti alla bontà delle proprie pretese originarie o generiche critiche metodologiche della decisione del giudicante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2013, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 07/11/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1706
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 31626/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AN n. 13/12/1977;
avverso l'ordinanza n. 736/2012 del 12/4/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 aprile 2012 il gip del Tribunale di Bari decideva sulla richiesta di misura cautelare presentata dal PM il 27 aprile 2011 nei confronti di numerose persone per vari reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, ipotizzando l'esistenza di diversi gruppi operanti nei comuni di San Severo e Apricena e contestando, altresì, numerosi reati fine. Nei confronti dell'odierno ricorrente, EM LU, rigettava la richiesta per il reato associativo e varie contestazioni di violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il PM presentava appello in data 2 maggio 2012 nei confronti di EM e numerosi altri indagati.
L'appello veniva parzialmente accolto nei confronti del ricorrente. Nell'esame del complessivo materiale indiziario il Tribunale riteneva di ravvisare gravi indizi di colpevolezza per taluni episodi indicativi della attività di spaccio di droga esercitata dal ricorrente;
il Tribunale unificava i vari fatti in un'unica contestazione ricomprendente parte dei fatti indicati nei capi C4, C5 e C6, contestazioni per le quali riteneva sussistere gravi indizi, ed in cui sono compresi i medesimi fatti contestati anche ai capi C7, C8 e C10.
Il Tribunale affermava poi sussistere gravi esigenze cautelari attesa la prova della stabile dedizione del ricorrente alla attività di spaccio unitamente al predetto Franchelli, tenuto altresì conto dei precedenti penali specifici e della misura cautelare applicata nel dicembre 2012 per analoga violazione nonché la condanna intervenuta per l'episodio del 27 maggio 2010, che si collocava nell'ambito delle vicende per cui si procede. La custodia in carcere era confermata quale unica misura adeguata tenuto conto della inaffidabilità del ricorrente quanto al rispetto di misure meno afflittive.
EM propone ricorso avverso tale ordinanza.
Con primo motivo deduce la inammissibilità originaria dell'appello del pubblico ministero per mancanza di motivi specifici. Il PM, che peraltro aveva presentato una richiesta di misura cautelare per sè generica, si è limitato a confermare il mero richiamo alle intercettazioni valorizzate dalla polizia giudiziaria nell'informativa contestando genericamente il provvedimento del giudice senza alcuna argomentazione critica sulle sue motivazioni. Con secondo motivo deduce la violazione legge dell'art. 73 cit. D.P.R. e la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale osservando che le condotte contestate ai capi c5 e c6 sono semplici duplicazioni della condotta contestata al capo C4. Erroneamente, quindi, il tribunale non ha ritenuto che si tratti di un unico fatto. Con terzo motivo contesta la valutazione in tema di esigenze cautelari e di necessità della custodia in carcere non essendosi tenuto conto che per il fatto per cui il ricorrente fu arrestato il 27 maggio 2010 era stato posto agli arresti domiciliari e che la pena che potrà conseguire al procedimento in corso dovrà essere posta in continuazione con la condanna già intervenuta per il predetto episodio.
Inoltre non si è tenuto conto del tempo decorso dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso quanto alla originaria inammissibilità dell'appello del pubblico ministero. Anche in materia di misure cautelari l'appello ha le medesime caratteristiche generali di tale tipo di gravame. Quindi è necessario:
- che siano rispettate le caratteristiche di specificità dell'atto di impugnazione nell'individuare i punti del provvedimento impugnato rispetto ai quali si formulano doglianze;
- che in riferimento a tali punti siano svolti argomenti in fatto ed in diritto specifici non potendosi l'appello limitare ad un generico invito alla revisione della originaria decisione mediante una autonoma valutazione della richiesta di misura cautelare. La conseguenza è, quindi, che in linea generale un semplice richiamo al contenuto della richiesta di misura cautelare non potrà soddisfare tali requisiti di specificità salvo, ovviamente, i casi nei quali, vuoi per motivi formali ritenuti assorbenti, vuoi per particolare apoditticità della decisione del primo giudice, di fatto non vi sia stata alcuna valutazione della richiesta stessa. La peculiarità della impugnazione cautelare del PM tocca, invece, altri profili. In particolare, poiché il caso non è assimilabile a quello dell'impugnazione di una sentenza che interviene a seguito di una fase in contraddittorio, il Tribunale che giudica in sede di appello cautelare, ancorché il provvedimento di rigetto della misura cautelare abbia affermato, ad esempio, la esistenza di gravita indiziaria e la assenza di esigenze cautelari, dovrà valutare la sussistenza delle complessive condizioni per la emissione dell'atto;
ma, si vedrà, non è una questione che rileva nel caso di specie. Non rileva ai fini della disciplina dell'appello cautelare neanche l'apparente parallelismo della particolare impugnazione rappresentata dal riesame ex art. 309 c.p.p., poiché quest'ultima impugnazione consiste, in realtà, nella ripetizione nel giudizio cautelare da effettuare in contraddittorio, su richiesta facoltativa del soggetto sottoposto alla misura che non ha partecipato al procedimento applicativo della stessa.
Applicando tali regole al caso di specie non può che concludersi nel senso che effettivamente, come dedotto dalla parte ricorrente, l'originario appello al pubblico ministero era totalmente inammissibile:
- Va considerato innanzitutto che l'ordinanza del gip presentava un contenuto adeguato al fine di contestare la tesi di accusa;
dava atto della esistenza di elementi significativi della dedizione del EM alla vendita di droga, ma rilevava l'equivocità delle intercettazioni al fine di dimostrare le singole condotte contestate, di difficile determinazione attesa la genericità dei capi di imputazione.
In sede di impugnazione, invece, il PM, senza rispondere a tali rilievi del gip, si limitava a riprodurre in larga parte la richiesta di misura cautelare aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano affatto delle critiche alle argomentazioni del gip ma apodittici commenti sulla bontà delle proprie pretese originarie (Il compendio probatorio posto nelle schede soggettive allegate alla richiesta di custodia cautelare sono esaustive della gravita Indiziaria e della pericolosità della associazione di che trattasi), di generica critica alla metodologia del giudicante (Non un dato, non un elemento probatorio è analizzato).
Mancava, quindi, del tutto il confronto con il provvedimento impugnato Il giudizio conclusivo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, è che effettivamente l'atto di appello non era congegnato in modo da introdurre una fase di revisione critica per specifici punti della decisione di primo giudice ma tendeva a chiedere una nuova valutazione del medesimo materiale indiziario senza specifico riferimento alle decisioni del giudicante, così affermando una corrispondenza fra appello riesame che, invero, non vi è nella legge.
Va quindi dichiarata la inammissibilità originaria dell'appello al pubblico ministero con conseguente annullamento della ordinanza impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2014