Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, non è nulla nè inesistente la richiesta del P.M. affetta da vizi motivazionali o, corredata da motivazione meramente apparente, poichè tali irregolarità sono testualmente previste dall'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., come causa di nullità, non di inesistenza, ed esclusivamente in riferimento a provvedimenti del giudice. (Fattispecie in cui è stata ritenuta valida e non inesistente la richiesta cautelare del P.M. che conteneva i capi di imputazione, il rinvio "per relationem" agli atti di P.G. e il richiamo ai precedenti penali dell'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2014, n. 36422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36422 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 30/04/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO E. - rel. Consigliere - N. 804
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 9005/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO;
nei confronti di:
UC TI N. IL 18/04/1972;
avverso l'ordinanza n. 7/2014 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO, del 28/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. TROTTA Romeo che insiste per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Campobasso, in data 28-1-14, che ha respinto l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di PE CO.
2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione e violazione dell'art. 291 c.p.p., poiché erroneamente il Gip e il Tribunale hanno ritenuto che la richiesta cautelare del Pubblico ministero fosse priva di una valutazione del materiale indiziario e delle esigenze cautelari, si da dover essere equiparata addirittura ad una mancanza di impulso cautelare dal parte del requirente.
La richiesta di applicazione di misura conteneva infatti due dettagliati capi d'imputazione cautelare, con contestazione anche della recidiva;
il richiamo agli atti di p.g., con l'evidenziazione che essi erano stati redatti da più militari;
il riferimento ai precedenti sia penali che di polizia e l'indicazione della misura richiesta (arresti domiciliari).
Il che, conformemente a principi di economia processuale,considerata l'estrema semplicità della fattispecie concreta sub iudice,inerente al reato di cui all'art. 337 c.p., era più che sufficiente a soddisfare l'onere, previsto dalla legge, di presentare al giudice gli elementi sui quali la richiesta è fondata. Peraltro l'art. 291 c.p.p., non prevede una "illustrazione" di tali elementi ed è
comunque ammessa la motivazione per relationem . In ogni caso, anche in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, non poteva certo essere ravvisato un vizio così radicale, come l'inesistenza. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.
3.Con memoria in data 1-4-14, la difesa del PE ha chiesto il rigetto del ricorso del PM di Larino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il sistema processuale penale accoglie infatti il principio della domanda cautelare, prevedendo, in materia, la necessità di un'apposita richiesta del pubblico ministero, che è tenuto a presentare al giudice gli indizi su cui essa si fonda nonché tutti gli altri elementi a favore dell'imputato, oltre alle eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. L'organo giurisdizionale investito della richiesta è tenuto a provvedere nei limiti del petitum (Cass., Sez. 6^, n. 35106 del 28-6-03, Cass. pen 2004, 3693). Ed, al riguardo, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui la domanda della parte pubblica innesca un fenomeno devolutivo, che attribuisce al giudice un potere decisorio che, pur rimanendo integro in tutti i suoi connotati, secondo gli ordinali parametri di valutazione, è circoscritto all'interno del perimetro tracciato dal devolutum (Sez. U, n. 8388 del 22-l- 2009,Novi, Rv. 242292). L'adozione delle misure cautelari da parte del giudice deve quindi sempre essere preceduta, a pena di nullità assoluta, da una motivata richiesta del pubblico ministero (Cass. Sez. 6^, n. 33858 del 10-7-2008, Rv. n. 240799; Sez. fer. 6-9-1990, Palma, Cass. pen. 1991, 356). Ne deriva che è senz'altro erroneo l'asserto del ricorrente, secondo il quale il pubblico ministero, nel formulare la domanda cautelare, deve limitarsi ad una mera "presentazione" degli elementi su cui essa si fonda, senza alcuna illustrazione. Al contrario, il requirente deve chiarire la significazione dimostrativa e il peso probatorio degli elementi su cui egli basa la propria richiesta, al fine di fornire al giudice un adeguato contributo argomentativo, nell'ottica delle valutazioni in merito alla ravvisabilità della gravita indiziaria e delle esigenze di cautela nonché alla scelta della misura, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità.
Così come è sempre necessario che le ipotesi di reato siano esplicitamente formulate nell'imputazione cautelare o almeno contenute nel contesto motivazionale della richiesta (Cass. Sez. 1^ 4- 7-1995, Tomasello, Rv. 202206). Tuttavia,la domanda cautelare, che deve comunque sempre essere accompagnata dall'allegazione degli atti su cui si fonda, può anche non essere connotata da una specifica e puntuale motivazione, che invece costituisce oggetto di un ben preciso obbligo del giudice chiamato a provvedere sulla stessa (Cass., Sez. fer. n. 34201 del 25-8-2009, Rv. 244905). Compete infatti al giudice valutare, a prescindere dagli specifici contenuti della richiesta, la sussistenza dei presupposti per l'emissione del titolo di coercizione personale, ivi comprese le esigenze cautelari (Cass. Sez. 2^, n. 6325/07 del 21-11-2006,Rv. 235826). Ed il giudice può anche esperire un itinerario logico-giuridico del tutto diverso da quello delineato dalla pubblica accusa, purché gli elementi su cui esso si fonda siano desumibili dal materiale probatorio trasmesso dal requirente (Cass. Sez. 1^, n. 5623 del 16-1-2009, Rv. 242446). Così come compete al giudice l'attribuzione al fatto del nomen iuris più appropriato, anche se divergente da quello enunciato dal requirente (Cass., Sez. 2^, 13-7-2000, Dasani, Rv. 216943), nonché l'individuazione delle esigenze cautelari, che possono anche essere diverse da quelle prospettate dall'organo dell'accusa (Cass. Sez. 1^, 19-5-1997, Moissiadis, Arch. n.. proc. pen. 1997, 812). È pertanto erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui il giudice per le indagini preliminari ha esclusivamente la funzione di verificare il ricorrere dei presupposti per l'emissione del titolo coercitivo, così come prospettati dal requirente. La motivazione della richiesta cautelare, dunque, potrà anche non essere particolarmente articolata, dovendo comunque il livello di approfondimento del discorso giustificativo modellarsi sul grado di complessità della regiudicanda e di asperità dell'operazione concettuale di enucleazione dagli atti della gravita indiziaria e delle esigenze cautelari.
1.1. Nel caso in disamina, la richiesta del pubblico ministero conteneva i capi d'imputazione cautelare;
il richiamo agli atti di polizia giudiziaria, con l'evidenziazione che questi ultimi erano stati redatti da più militari;
il richiamo ai precedenti penali dell'imputato. Il discorso motivazionale,pertanto, pur essendo particolarmente stringato, non poteva considerarsi del tutto mancante, tanto più che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima allorché, come nel caso in disamina, essa faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, che contenga elementi idonei a soddisfare le esigenze di giustificazione proprie del provvedimento ad quem;
fornisca la dimostrazione che il magistrato ha preso cognizione dell'atto di riferimento e lo ha meditato e ritenuto coerente con la sua decisione;
l'atto di riferimento stesso, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione e di critica (Sez. U. 21-6- 2000, Primavera, in Cass. pen. 2001, 69). Non è dunque censurabile il richiamo al contenuto degli atti di polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero, anche in considerazione del grado non particolarmente elevato di complessità della regiudicanda.
2. Ma, anche a voler ritenere che la motivazione della domanda cautelare fosse carente, ciò non vale a legittimare l'affermazione del Tribunale secondo cui la richiesta del pubblico ministero si configura, nel caso di specie, come un atto privo degli elementi idonei a consentire di ritenere che vi sia stata una domanda nel senso indicato dall'art. 291 c.p.p.. Con tale affermazione, infatti, il Tribunale fa, in sostanza,riferimento, in maniera, per la verità, non del tutto perspicua, ad una sorta di inesistenza giuridica della richiesta de libertate. Orbene, in presenza di carenze argomentative od anche di una motivazione apparente, non può mai ritenersi la sussistenza del radicale vizio di inesistenza giuridica del provvedimento giudiziale. I vizi della motivazione sono infatti testualmente previsti dall'art. 125 c.p.p., comma 3, come causa di nullità e non di inesistenza giuridica. Ma, anche in merito a quest'ultimo vizio, occorre osservare come tale norma riferisca la nullità in disamina esclusivamente ai provvedimenti del giudice (sentenze, ordinanze e decreti) e non a quelli del pubblico ministero. Ne deriva che una richiesta de libertate del pubblico ministero affetta da vizi motivazionali e perfino da una motivazione apparente non può considerarsi nulla ed, ancor meno, inesistente. Onde essa, come atto di impulso della procedura de libertate, è comunque valida e radica, in capo al giudice, il potere-dovere di provvedere. Erroneamente pertanto prima il Gip e poi il Tribunale hanno ritenuto la richiesta del requirente inidonea a determinare l'obbligo del giudice di procedere ad un esame del merito.
3.Occorre pertanto rimuovere il provvedimento gravato e quello originario, emesso dal Gip, onde restituire il procedimento incidentale alla fase della decisione de libertate. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, unitamente a quella del 3 gennaio 2014 del Gip del Tribunale di Larino,e gli atti vanno rimessi a quest'ultimo per la deliberazione sulla domanda cautelare.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nonché quella del 3 gennaio 2014 del G.i.p. del Tribunale di Larino e rimetta gli atti al G.i.p. di Larino per la deliberazione sulla domanda cautelare.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2014