Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2014, n. 36422
CASS
Sentenza 30 aprile 2014

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In tema di misure cautelari personali, non è nulla nè inesistente la richiesta del P.M. affetta da vizi motivazionali o, corredata da motivazione meramente apparente, poichè tali irregolarità sono testualmente previste dall'art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., come causa di nullità, non di inesistenza, ed esclusivamente in riferimento a provvedimenti del giudice. (Fattispecie in cui è stata ritenuta valida e non inesistente la richiesta cautelare del P.M. che conteneva i capi di imputazione, il rinvio "per relationem" agli atti di P.G. e il richiamo ai precedenti penali dell'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2014, n. 36422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36422
    Data del deposito : 30 aprile 2014

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