Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza né il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., essendo sufficiente - una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato - accertarne la confiscabilità.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità amministrativa, enti, confisca, profitto del reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2014, n. 51806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51806 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 18/11/2014
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1915
Dott. ESPOSITO L. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 24847/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALAMAI SILVANA N. IL 21/04/1944;
avverso l'ordinanza n. 18/2014 TRIB. LIBERTÀ di PRATO, del 16/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. RUELLO Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Niccolai Andrea che chiede l'accoglimento del ricorso ai cui motivi si riporta.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Prato ha emesso provvedimento di sequestro preventivo della somma di Euro 55.467,30 quale profitto dell'illecito amministrativo dipendente da reato contestato a MGF s.a.s. di PE GI D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 25 sexies. Non potendo aggredire detta somma per mancanza di disponibilità, si è provveduto al sequestro dell'immobile industriale sito in Prato di proprietà della predetta società.
2. A seguito di istanza di riesame ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 53 il Tribunale del riesame di Prato ha confermato il provvedimento. Quindi la MFG s.a.s., in persona del procuratore alle liti, ha proposto ricorso per cassazione.
3. Premette la predetta società che il reato cui la sanzione accede è contestato a PE GI e SI, proprietari a mezzo della società del capannone ove si era sviluppato l'incendio, in concorso con i datori di lavoro e, altresì, con concorso di causa indipendente, per avere stipulato il contratto di locazione commerciale del capannone su cui si era sviluppato l'incendio nella consapevolezza degli abusi edilizi in precedenza realizzati dai conduttori e, in particolare, della realizzazione di locali dormitorio tali da consentire l'uso promiscuo dell'immobile. Premette, altresì, che alla società è attribuita la posizione di garanzia inerente all'obbligo del proprietario dell'immobile di consegnare la cosa in buono stato e tale da renderla conforme all'uso convenuto.
Deduce quindi:
1) Violazione di legge con riferimento all'art. 125 c.p.p. e omessa motivazione.
A) Sotto un primo profilo osserva che il Tribunale ha pretermesso qualsiasi valutazione in ordine al fumus, annotando erroneamente che lo stesso non era stato contestato. B) Sotto altro profilo rileva che manca qualsiasi considerazione riguardo all'area di rischio individuabile con riferimento alla società, la quale non svolge alcun tipo di attività produttiva, tanto che la posizione di garanzia ravvisata in capo ai soci PE non era quella del datore di lavoro, ma quella del proprietario locatore, cui era specificamente attribuito di aver locato l'immobile in difetto del certificato di agibilità.
2) Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 41, 110 e 59 c.p., nonché di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale D.P.R. n. 380 del 2001, (art. 24, commi 1 e 2, lett. B); del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 63, 64 e 68, all. 4, punto 1.14 (T.U.). Osserva che i soci PE potevano essere imputati al più di omicidio colposo e lesioni colpose semplici, non aggravate da violazione della disciplina antinfortunistica, poiché il capo d'imputazione loro contestato, se erroneamente richiama l'art. 110 c.p., correttamente riporta l'art. 41 c.p. e più volte ribadisce l'autonomia delle condotte facendo riferimento alla nozione di concorso di cause indipendenti, tanto che ai predetti viene sostanzialmente contestato di aver locato un immobile non munito della prescritta agibilità.
3) Violazione di legge e inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53. Rileva che il Tribunale aveva fornito un'erronea nozione di profitto rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina, da individuare non già nel ricavo, ma nell'utile conseguito. La quantificazione dell'importo, invece, era stata commisurata in base ai canoni percepiti dalla società proprietaria del capannone, peraltro elevando l'importo mensile del canone di circa 1.000,00 Euro, sulla scorta della presunzione di una maggiorazione del canone rispetto a quello dichiarato e pari a quello goduto dal locatore nel precedente rapporto di locazione relativo al medesimo immobile. Osserva che il profitto doveva essere quantificato nell'ambito del risparmio di spesa per la mancata messa in sicurezza dell'immobile, cioè nel risparmio dei costi per la rimozione delle opere abusive, non potendo tale omissione ammantare d'illiceità l'intero sinallagma contrattuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.1 primi due motivi d'impugnazione, investendo entrambi la questione relativa alla configurabilità in capo alla società ricorrente del fumus in relazione all'illecito contestato, possono essere trattati unitariamente stante l'intima connessione.
3. Si tratta di questione che, per la sua stessa natura, può essere esaminata esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dallo stato dell'indagine e secondo la cognizione superficiale richiesta nella sede cautelare.
3. Va premesso che la misura di cui si discute accede alla responsabilità degli enti e delle persone giuridiche, correlata, D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 25 septies al reato di omicidio colposo commesso con violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro attribuito ai soggetti che rivestono una posizione apicale nell'assetto societario della MFG s.a.s., società locataria dell'immobile destinato a sede produttiva dalla Teresa Moda, datore di lavoro degli infortunati. Le contestazioni mosse in ricorso attengono proprio alla mancanza dei presupposti, sotto il profilo del fumus, per la configurabilità in capo ai vertici della MFG s.a.s. della ipotesi di reato aggravato, essenziale perché possa essere disposta la misura, oltre alla effettiva sussistenza nel capo d'imputazione come formulato di una contestazione riguardo all'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche.
4. Esaminando, nell'ordine logico, la seconda delle questioni prospettate, va evidenziato che, il capo d'accusa, pur facendo riferimento all'autonomia delle condotte poste in essere dai soci PE - legale rappresentante e amministratore di fatto della MFG s.a.s. - contiene il riferimento normativo all'ipotesi di concorso mediante indicazione dell'art. 110 (che sta per l'art. 113 c.p., quest'ultimo specificamente relativo ai reati colposi) e, nella descrizione del fatto, la precisazione riguardo alla consapevolezza dei locatori dell'avvenuta pregressa realizzazione da parte del conduttore di interventi abusivi, non rimossi, consistenti nella realizzazione di locali dormitorio con stanze di modeste dimensioni, prive di luci, realizzate con legno e cartongesso, finalizzati a un uso promiscuo e non consentito secondo le norme antinfortunistiche (il riferimento è al D.Lgs. n. 81 del 2008, all. 4 sull'igiene nel luogo di lavoro) dell'edificio ad uso industriale concesso in locazione.
5. Tanto premesso non appare che allo stato, prima facie e salvo ogni necessario approfondimento in sede di cognizione piena, possa escludersi la configurabilità della cooperazione colposa dei soci PE nel reato di omicidio colposo aggravato, e ciò in forza della nozione di cooperazione colposa cui accede la giurisprudenza di questa Corte. Secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, la distinzione tra concorso di cause indipendenti e cooperazione colposa va ravvisata nella circostanza che quest'ultima presuppone l'esistenza di un legame psicologico che si instaura tra gli agenti, ognuno dei quali è consapevole della condotta altrui: la consapevolezza riguarda esclusivamente la partecipazione di altri soggetti nell'attività inosservante, trattandosi di reato colposo, e non il verificarsi dell'evento. Una situazione di tal genere risulta prospettata nel capo d'imputazione, potendosi ritenere che il locatore, conscio della trasformazione del bene locato, inagibile nei termini indicati nell'imputazione e concesso in locazione ad uso opificio industriale, avesse avuto rappresentazione della condotta che il conduttore avrebbe successivamente posto in essere, mediante l'utilizzo promiscuo dell'immobile in violazione delle norme antinfortunistiche. In proposito va richiamato il principio di recente riaffermato da questa Corte nella materia in esame, in forza del quale "la fattispecie disciplinata dall'art. 113 c.p. vale a porsi quale strumento normativo di estensione della responsabilità penale colposa in relazione al rilievo di condotte che, se astrattamente atipiche (meramente agevolatrici o anche di modesta significatività) rispetto alla produzione dell'evento non voluto, assumono piena rilevanza penale, in termini di colpevolezza e d'imputazione causale obiettiva dell'evento, attraverso il nesso d'indole psicologica che lega la condotta dell'agente con quella degli altri soggetti cooperatori nel delitto colposo, sì da giustificare il riconoscimento di precisi doveri d'indole cautelare anche in relazione alla sfera di soggetti rispetto ai quali non parrebbe in astratto predicabile alcuna specifica o formale posizione di garanzia"(Cass. Sez. 4 3 ottobre 2013 n. 43083).
6. Alla luce delle svolte argomentazioni la questione attinente al fumus va risolta nel senso della sussistenza del medesimo, nei limiti offerti della cognizione consentita in questa sede e avuto riguardo al principio in forza del quale ai fini del sequestro D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 19 è sufficiente l'astratta sussumibilità del fatto in una delle ipotesi di reato cui l'illecito amministrativo accede (Sez. 2, Sentenza n. 41435 del 16/09/2014 Rv. 260043: "In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità, ne' il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato").
7. Passando all'esame dell'ultimo motivo di ricorso, si evidenzia che, poiché l'immobile risulta inagibile e, quindi, non suscettibile di essere locato, il profitto in capo al locatore non può che essere ravvisato nell'intero lucro conseguente dalla locazione, prescindendo dal minor valore delle modifiche necessarie per rendere agibile il locale, giacché l'oggettiva inidoneità del bene inficia l'intera operazione economica che lo riguarda. Quanto, poi, al rilievo attinente all'erronea determinazione del valore del canone di locazione in misura difforme da quella indicata in sede contrattuale, va rilevato che trattasi di censura non consentita in sede di ricorso per cassazione relativo a misure cautelari reali, giacché riguardante vizio motivazionale.
8. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Ne consegue in capo al ricorrente l'onere del pagamento delle spese legali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014