Sentenza 17 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, la funzione di controllo attribuita al giudice del riesame, se pure consente di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, trova un limite nella correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate dal tribunale, in base a dati di fatto del tutto diversi, spettando tale potere di impulso esclusivamente al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2014, n. 47443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47443 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 17/10/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 2003
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 30051/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL NN, n. a San Giovanni in Fiore (CS) il 21.07.1974;
rappresentata e assistita dall'avv. Tacus Arnaldo;
avverso l'ordinanza n. 16/2014 del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del riesame, in data 22.05.2014;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
sentita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Mario Pinelli che ha chiesto il rigetto del ricorso nonché la discussione della difesa che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 23.04.2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Crotone, previa convalida del sequestro preventivo operato in via d'urgenza dalla Capitaneria di Porto di Crotone, disponeva nei confronti di GL NN il vincolo cautelare su area di superficie complessiva di circa mq. 6.500, adibita a tratto di viabilità, aree accessorie e terrazzamenti, ritenendo la sussistenza del fumus dei reati di cui agli artt. 54 e 1161 c.n. (capo A), art. 633 c.p., comma 1 e art. 639 bis c.p. (capo B).
2. Avverso il predetto provvedimento, GL NN proponeva, a mezzo difensore, richiesta di riesame avanti al Tribunale di Crotone chiedendo il dissequestro dell'area a ragione della mancanza di fumus delicti commissi in ordine alle fattispecie contestate.
3. Con ordinanza in data 22.05.2014, il Tribunale di Crotone, rigettando il riesame, confermava il provvedimento impugnato.
4. Avverso detta ordinanza veniva proposto da GL NN, tramite difensore, ricorso per cassazione per lamentare:
- la nullità dell'ordinanza impugnata per essere la stessa affetta da violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b in relazione al combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 9, per avere il
Tribunale autonomamente modificato ed integrato il capo d'imputazione (primo motivo);
- la nullità dell'ordinanza impugnata per essere la stessa affetta da violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 19 come modificato dalla L. n. 122 del 2010 per avere il Tribunale
ritenuto non perfezionata la S.C.L.A. dopo il deposito della documentazione integrativa richiesta dal comune (secondo motivo);
la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento ad atti del processo, deducendosi l'insussistenza del fumus in relazione all'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Crotone di cui all'art. 55 c.n. (terzo motivo). In relazione al primo motivo, lamenta la ricorrente come il giudice del riesame abbia superato il limite posto alla sua cognizione e conseguente decisione, avendo autonomamente sostituito ed integrato i fatti posti a fondamento della misura cautelare. Invero - a detta della ricorrente - nella decisione resa, il Tribunale ha introdotto un fatto nuovo e diverso rispetto all'ipotesi accusatola del pubblico ministero, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, e cioè che i lavori erano stati intrapresi ed eseguiti non già sul demanio marittimo bensì nella proprietà privata soggetta ai vincoli di cui all'art. 55 c.n.. Non si tratterebbe di una diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì dell'inserimento di un fatto nuovo e diverso con conseguente impossibilità per l'indagata di interloquire sul punto: interlocuzione che, se fosse stata permessa, avrebbe consentito alla parte di produrre l'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Crotone del 17.05.2013 (prot. n. 0009577) con la quale, contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, sarebbe risultato l'assenso all'intervento effettuato.
In relazione al secondo motivo, evidenzia la ricorrente il rispetto del regolare iter amministrativo intrapreso da Le Verdi Praterie s.r.l. per ottenere l'assenso all'intervento di miglioramento agrario. E segnatamente: "... dapprima, in data 05.03.2013 prot. n. 112209, ha ottenuto il parere preventivo della Provincia di Crotone quale Ente Gestore dell'Area Marina Protetta Capo Rizzuto, poi, in data 17.05.2013 prot. n. 0009577, anche quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Crotone. Quindi, ottenuti i prescritti assensi preventivi della PA, in data 12.07.2013 prot. n. 201300111349, Le Verdi Praterie s.r.l. depositava la S.C.I.A. presso il Comune di Isola di Capo Rizzuto, allegando le predette autorizzazioni e naturalmente gli elaborati progettuali descrittivi l'intervento di miglioramento agrario, per come si evince in atti. Con comunicazione del 22.07.2013 prot. n. 20130012180 l'ufficio tecnico dell'Ente comunale Settore Territorio - Servizio Urbanistica rilevando che la pratica risultava priva di firma di tecnico abilitato, si determinava per una proposta di diniego della S.C.I.A.. Il tecnico di Le Verdi Praterie s.r.l. a tanto provvedeva, ragione per la quale l'Ente locale, preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, con propria determinazione del 21.08.2013 revocava la proposta di diniego. Sempre il 21.08.2013, con altra comunicazione avente prot. n. 20130013385, il comune richiedeva un'integrazione documentale per poter dar corso ai lavori. Le Verdi Praterie s.r.l. con nota depositata all'Ente il 05.09.2013 prot. 14027, nel rilevare che parte della documentazione da integrare era già stata prodotta, provvedeva ad allegare attestazione di versamento delle somme richieste, unitamente al titolo comprovante la proprietà e disponibilità dell'area d'intervento, così concludendo l'iter amministrativo. Dunque, Le Verdi Praterie s.r.l. provvedeva a comunicare all'Ente Gestore della Riserva Marina l'inizio dei lavori con r.a.r. del 20.09.2013". Su questi presupposti appariva indiscutibile come il Comune di Isola di Capo Rizzuto, dopo l'integrazione documentale avvenuta il 05.09.2013, non avesse rilevato alcunché, ne' avesse posto in essere provvedimenti inibitori o revocatori, a ciò conseguendo il consolidarsi della legittimazione di Le Verdi Praterie s.r.l. ad eseguire l'intervento di miglioramento agrario: circostanza, invece, negata dal Tribunale di Crotone che, così facendo, aveva deciso in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 19. In relazione al terzo motivo, con riferimento alla dichiarata mancata presenza dell'autorizzazione nel fascicolo che aveva indotto il Tribunale a ritenere la sua insussistenza ovvero il suo mancato rilascio, si evidenzia come la carente acquisizione compiuta dalla polizia giudiziaria, la mancanza di contestazione della stessa Capitaneria di Porto che agiva in funzione di polizia giudiziaria, la mancata richiesta di integrazione di tale provvedimento da parte del Comune di Isola di Capo Rizzuto, in uno all'espressa indicazione della sua esistenza nella S.C.I.A., evidenziavano la divergenza ed illogicità delle conclusioni assunte dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso, con riferimento al primo assorbente motivi di gravame, risulta fondato e, come tale, appare meritevole di accoglimento.
6. Va ricordato, in premessa, che, per assunto incontroverso, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame è proponibile, per l'espresso disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 1, solo "per violazione di legge".
Quanto, poi, ai limiti del controllo di legittimità, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte (prima) del Tribunale del riesame e (poi) della Corte di legittimità, non può tradursi in un'anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilita tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto: ciò in quanto, in tema di misure cautelari reali, è preclusa ogni valutazione riguardo agli indizi di colpevolezza, alla gravità degli stessi ed alla colpevolezza dell'indagato, risultando inapplicabile il disposto dell'art. 273 c.p.p., relativo all'applicabilità delle misure cautelari personali. Da ciò conseguendo, in altri termini, che al giudice della cautela reale è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi ed alla colpevolezza dell'indagato (cfr., Sez. U, 27/03/1992, Midolini;
Sez. U, 25/03/1993, Gifuni;
Sez. U, 23/02/2000, Mariano;
Sez. 2, 13/05/2008, Sarica;
Sez. 6, 05/05/2009, Mirabella ed altri). Ma, è altrettanto vero che la verifica del giudice della cautela, se non deve appunto tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve investire la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ciò significa, ovviamente, che non è sufficiente, ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, la mera "postulazione" da parte del pubblico ministero dell'esistenza del reato, perché il giudice del riesame, nella sua pronuncia, deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del suo provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro condotta al suo esame (Sez. 4, 30/11/2011, Proc. Rep. Trib. Firenze in proc. Sereni ed altri).
7. Con riferimento al primo - e, come detto, assorbente - motivo di doglianza, va evidenziato come nella fattispecie il sequestro dell'area in questione sia stato operato dalla polizia giudiziaria per la ritenuta effettuazione di interventi abusivi sul demanio marittimo ovvero sulla proprietà pubblica. Il pubblico ministero chiedeva la convalida e l'emissione del decreto di sequestro preventivo di detta area per la presunta violazione degli artt. 54, 1161 c.n., artt. 633 e 639-bis c.p. ed il giudice per le indagini preliminari convalidava e disponeva la misura cautelare sul presupposto della sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora in ordine a detti reati, stante la finalità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi alla demanialità dei beni. Il Tribunale del riesame, adito dalla ricorrente, di contro, ha ritenuto sussistere il fumus in ordine ai reati previsti e puniti dagli artt. 54, 55 e 1161 c.n., precisando - in ordine alla deduzione difensiva della non demanialità dell'area interessata dall'intervento -che diversamente si evincerebbe il fumus circa l'esecuzione di nuove opere nell'ambito della fascia di trenta metri dal demanio marittimo, che, in base all'art. 55 c.n., avrebbe richiesto l'autorizzazione del compartimento marittimo: ragione per la quale, non risultando in atti detta autorizzazione, l'impugnazione andava rigettata. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il Tribunale del riesame abbia superato il limite posto alla propria cognizione, avendo autonomamente sostituito ed integrato i fatti posti a fondamento della misura cautelare. Invero, nella decisione resa, l'organo giudicante ha introdotto un fatto nuovo e diverso rispetto all'ipotesi accusatoria, e cioè che i lavori erano stati intrapresi ed eseguiti non già sul demanio marittimo bensì nella proprietà privata soggetta ai vincoli di cui all'art. 55 c.n.; e, avendo ritenuto sussistere il fumus in ordine all'inosservanza degli obblighi a cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo, ha formulato un giudizio su un'ipotesi accusatoria diversa rispetto a quella contenuta in incolpazione riguardante esclusivamente l'occupazione di beni aventi natura demaniale (artt. 54 e 1161 c.n., per aver arbitrariamente occupato uno spazio di circa mq. 6.500 di demanio marittimo realizzando un tratto di viabilità per accedere alla battigia sottostante la proprietà privata, una serie di terrazzamenti in argilla, nonché asportando calcareniti e flora autoctona).
Con questa operazione il Tribunale non ha operato una - consentita - diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì ha proceduto all'inserimento - non consentito - di un fatto nuovo e diverso per il quale ha ritenuto sussistere il fumus.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tema di misure cautelari reali, il giudice del riesame, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione - e conseguente decisione - nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al pubblico ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (così, Sez. 4, sent. n. 21234 del 15/03/2012, dep. 31/05/2012, Castel, Rv. 252737; nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 18767 del 18/02/2014, dep. 06/05/2014, Giacchetto, Rv. 259679; Sez. 6, sent. n. 24126 del 08/05/2008, dep. 13/06/2008, Fratello, Rv. 240370; Sez. 2, sent. n. 2942 del 20/04/2011, dep. 22/07/2011, PM in proc. Scaccia e altri, Rv. 251015).
In altri termini, il giudice non può ex officio procedere ad una modificazione dell'imputazione, anche se questa, all'esame degli atti, appare diversa perché più grave (v. in tal senso, Sez. 3, sent. n. 2072 del 23/06/1994, Rv. 198837): infatti, la funzione di controllo attribuita al giudice del riesame, se pur consente di confermare il provvedimento impositivo anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso, pur tuttavia trova un limite nella correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatone autonomamente formulate dal Tribunale in base a dati di fatto diversi (Sez. 3, sent. n. 26754 del 26/04/2001, Rv. 219217). Il suddetto potere di modificazione della imputazione, quale descrizione del fatto storico da cui l'imputato è chiamato a difendersi, compete, invece, esclusivamente al pubblico ministero il quale, nella fase delle indagini preliminari può procedere in qualsiasi momento alle modificazioni fattuali della contestazione, anche nel corso della udienza per il riesame delle misure cautelari (v. in tal senso, Sez. 6, sent. n. 36307 del 24/05/2005, Rv. 232239) tant'è che la modificazione dell'addebito cautelare ad opera del pubblico ministero in sede di riesame non impedisce al Tribunale di confermare la misura coercitiva in riferimento alla nuova ipotesi accusatoria (Sez. 2, sent. n. 35356 del 26/05/2010, Rv. 248399). Appare quindi evidente, nella fattispecie, la violazione di legge dell'ambito e dei limiti del "devolutum" sull'oggetto del sequestro: violazione di legge che ha determinato una rilevante "ricaduta" pratica, avendo determinato l'impossibilità per l'indagata di interloquire sulla "nuova" ipotesi ritenuta, così compromettendo anche il proprio diritto al contraddittorio.
8. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame: il Tribunale, in sede di rinvio, nel rispetto dei principi di cui sopra, sarà quindi tenuto a pronunciarsi sull'originaria contestazione di reato, totalmente omessa nella decisione oggetto della presente impugnazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Udienza in Camera di consiglio, il 17 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014