Sentenza 16 dicembre 2003
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 304, comma quinto, cod. proc. pen., è sufficiente che il coimputato, cui non si riferisce la causa di sospensione, abbia esercitato il diritto facoltativo di chiedere che si proceda nei suoi confronti e non pure che sia stata disposta dal giudice che procede la separazione del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2003, n. 5819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5819 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 16/12/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 6003
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 028392/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
nei confronti di:
ID IE N. IL 15/03/1958;
avverso ORDINANZA del 22/04/2003 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Maria, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 22 aprile 2003 il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'appello ex art. 310 C.P.P., annullava quella in data 31 marzo 2003 della Corte di Assise di appello di Palermo, con la quale era stata disposta nei confronti di ID TR, imputato di concorso nei reati di duplice omicidio volontario aggravato e di detenzione e porto illegali di armi, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304 C.P.P.. Il tribunale affermava che, per la non operatività della sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di coimputati diversi da quello che aveva dato motivo ad essa a norma dell'art. 304 co. 1^ C.P.P., era sufficiente la sola presentazione di istanza di separazione del processo e non pure l'accoglimento della stessa.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 304 co. 5^ stesso codice), asserendo che, in tema di sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare determinata ex art. 304 co. 1^ C.P.P. da causa riguardante un solo imputato, la medesima non si applica ai coimputati soltanto se la richiesta di separazione dei processi da costoro formulata sia stata accolta dal giudice che procede e non pure in presenza della presentazione della sola istanza di separazione.
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Invero, in tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, l'art. 304 co. 5^ C.P.P. statuisce che, nella ipotesi in cui è disposta la sospensione della decorrenza di detti termini per una delle cause di cui ai commi 1^ lett. a) e b) e 4^ dello stesso articolo, la stessa non trova applicazione nei confronti dei coimputati cui le cause di sospensione non si riferiscono, i quali "...chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi...".
La succitata disposizione ha inteso limitare, nel processo plurimo, la protrazione oltre misura per tutti i coimputati della restrizione della libertà personale come effetto della sospensione della durata dei termini di custodia cautelare - istituto già di per sè di natura eccezionale - determinate da situazione processuale riferentisi al singolo imputato, riconoscendo al coimputato "incolpevole" della sua verificazione la facoltà di richiedere la separazione del processo per una sua più spedita conclusione senza sacrificio del decorso dei termini di custodia cautelare. Ne discende che, per conseguire tale effetto, è sufficiente che sia esercitato tale diritto facoltativo e non pure che sia stata disposta dal giudice che procede la separazione del processo. Altrimenti opinandosi, infatti, l'espressione previa separazione dei processi sarebbe svuotata di valore, atteso che, una volta che il processo è separato, la sospensione non potrebbe produrre alcun effetto in quanto in esso non può essere applicata dal momento che i coimputati giudicati separatamente non vi hanno dato causa, mentre assume valenza funzionale se correlata all'esercizio facoltativo del diritto di separazione riconosciuto ai coimputati "incolpevoli", e non al suo accoglimento da parte del giudice, perché mero effetto del contenuto della richiesta di prosecuzione del giudizio soltanto nei loro confronti con ovvia esclusione - questo è il significato della detta locuzione - del coimputato che ha dato causa alla sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Ovviamente l'esercizio di un diritto, da parte di chi ne è legittimato, non necessariamente ne comporta il riconoscimento giurisdizionale, ben potendo, in tema di sospensione dei termini custodiali, contemporaneamente verificarsi quella situazione di complessità processuale prevista dal comma secondo del citato art. 304: ma questa è una situazione del tutto diversa, tant'è che risulta legislativamente esclusa da quelle tassativamente elencate del comma 5^ del citato art. 304, di tal che, in quanto tale, deve essere posta a giustificazione dell'estensione della sospensione dei termini per tutti i coimputati, non potendosi argomentare la detta estensione con la sola osservazione che la richiesta di separazione non può avere valenza processuale se non dopo che la stessa sia stata disposta dal giudice: equivocandosi, così, tra ciò che costituisce causa di una situazione processualmente protetta e ciò che, invece, risulta essere un mero effetto processuale derivante dalla accertata sussistenza di una situazione promossa dall'interessato in quanto riconosciuta come suo diritto processuale. Per completezza va rilevato che la giurisprudenza citata (Cass. Sez. 1^, 26.1.1998 (c.c. 26.11.1997), Agostino, rv. n. 209.557) a sostegno del proprio assunto dal ricorrente P.M. non ha nulla a che vedere con la fattispecie che ci occupa, atteso che riguarda fattispecie in cui è stata ritenuto corretto il diniego, da parte del giudice del merito, di separare la posizione processuale di un coimputato "incolpevole" in presenza di una situazione di dibattimento particolarmente complesso ex art. 304 co. 2^ C.P.P..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004