Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
Qualora il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., applichi una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia, in quanto il provvedimento emesso in sede di appello cautelare è preceduto dall'instaurazione di un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa.
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- 1. Misure cautelari e interrogatorio di garanziahttps://www.iusinitinere.it/
A cura di: Angela Maria Mellone Introduzione Le Sezioni Unite in data 5 giugno 2020, con la sentenza n. 1724/2020[1] hanno posto fine al persistente contrasto giurisprudenziale sulla questione riguardante la necessità di esperire, a pena di inefficacia, l'interrogatorio di garanzia nell'ipotesi in cui venga applicata una misura cautelare coercitiva, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. contro la decisione di rigetto del G.I.P. I precedenti orientamenti giurisprudenziali Un primo orientamento dei giudici di legittimità si è formato nelle more di un giudizio riguardante il caso nel quale era stata proposta e rigettata dal giudice di merito l'eccezione di inefficacia della misura …
Leggi di più… - 2. Applicazione di una misura cautelare a seguito di appello del p.m.: è necessario l’interrogatorio di garanzia?Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 febbraio 2020
Le Sezioni unite sono state chiamate a risolvere il quesito “se, in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., sia o meno necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena d'inefficacia della misura cautelare”. Sul punto, infatti, si rinvengono due interpretazioni affatto antitetiche. Secondo Cass., sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50768, in Arch. n. proc. pen., 2015, p. 123, è da escludere la necessità della rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia quando la misura cautelare personale sia stata adottata all'esito di appello proposto dal pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2014, n. 50768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50768 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/11/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1807
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 30562/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA NZ N. IL 12/07/1980;
avverso l'ordinanza n. 613/2014 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 20/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo, su appello della Procura competente, ha annullato la decisione del Gip del Tribunale di Palermo con la quale è stata dichiarata inefficace , per il decorso dei termini di cui all'art. 294 c.p.p., senza che sia stato eseguito l'interrogatorio di garanzia, l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere nei confronti di CU Vincenzo, gravemente indiziato quanto a due diversi episodi sanzionati ex art. 73 LS;
ordinanza di applicazione della misura cautelare in precedenza emessa dal Tribunale sempre quale giudice dell'appello cautelare proposto in esito all'originario provvedimento di reiezione della relativa misura da parte del GIP.
2. Tramite il fiduciario si adduce violazione di legge giacché l'interpretazione offerta dal Tribunale si pone in insanabile conflitto con le prerogative difensive sottese al disposto di cui all'art. 294 c.p.p., in forza al quale la misura cautelare della custodia in carcere , anche se resa in sede di appello cautelare, impone comunque l'esecuzione dell'interrogatorio di garanzia, presidio indefettibile di tutela per l'indagato, non altrimenti surrogato dalla comparizione in camera di consiglio e dalle possibilità dell'indagato di essere sentito dal Tribunale nel corso della udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In fatto va segnalato come la declaratoria di inefficacia, ribaltata in appello con la decisione qui impugnata, muoveva dal principio in forza al quale, anche quando sia stata resa la misura cautelare in sede di appello cautelare dal Tribunale, occorre comunque procedere, a pena di inefficacia, all'interrogatorio di garanzia.
Tale interpretazione, tuttavia, in linea con le puntuali valutazioni espresse dal Tribunale, non pare conforme a norma.
3. La ratio sottesa alla necessità, nei tempi stringenti imposti dal relativo dato normativo, di procedere all'interrogatorio di garanzia in esito alla emissione della misura cautelare appare immediatamente correlata alla necessità di garantire all'indagato, tramite un immediato contatto con il giudice, la possibilità di fornire gli elementi, in fatto e diritto, volti a scalfire la gravita indiziaria e riesaminare le originarie motivazioni sottese all'intervento cautelativo.
Il tutto per consentire al decidente di rivalutare la perduranza delle ragioni sottese alla misura in esito a siffatto contatto chiarificatore, imposto dalla instaurazione ex post del contraddittorio con il destinatario dell'intervento cautelare.
4. Ogni qualvolta, per contro, siffatta esigenza risulti assorbita dalla specifica dinamica processuale che ha portato al provvedimento cautelare, l'interrogatorio perde il ruolo di imprescindibile prerogativa difensiva e vengono meno sia la ragione di procedere all'incombente sia gli effetti fondanti la sopravvenuta inefficacia della misura.
4.1. Tanto, in particolare, accade, per esplicita indicazione normativa, quando la misura sia stata resa una volta aperto il dibattimento, giacché il contraddittorio pieno assorbe pienamente e rende indifferenti gli spazi difensivi che giustificano l'interrogatorio sotto qualsivoglia versante dell'intervento cautelare (si veda in motivazione - in linea con il limite temporale fissato dell'art. 294, comma 1, come novellato dal D.L. n. 29 del 1999, in esito alla declaratoria di incostituzionalità sancita dalla
Corte Costituzionale 32/99 - l'arresto delle SS UU di questa Corte reso con sentenza nrl 8190/09). Ma si verifica, anche, quando , ancora dentro la fase delle indagini, la misura sia stata emessa replicando un precedente intervento cautelare caducato per ragioni meramente formali e di rito, sempre che la misura caducata sia stata caratterizzata dall'esecuzione dell'interrogatorio e non si fondi su ragioni indiziarie e di cautela diverse da quelle che avevano giustificato la precedente misura ( cfr da ultimo SS UU 28270/14 in caso di inefficacia della precedente misura motivata dalla decorrenza dei termini sanciti dell'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, per la decisione del Tribunale del riesame).
4.2. Non costituisce eccezione a siffatto principio quanto rassegnato dall'art. 302 c.p.p., il quale, proprio con riferimento alla nuova ordinanza emessa in esito alla inefficacia per nullità, tardivo o mancato espletamento dell'interrogatorio, impone e peraltro in via preventiva, che la nuova ordinanza sia preceduta dall'interrogatorio:
tanto, infatti, non smentisce ma conferma le superiori affermazioni giacché, nel caso, il vizio inficiante la precedente ordinanza è, per l'appunto, costituito dal mancato o dall'invalido espletamento dell'interrogatorio, si che la norma impone venga comunque preservato siffatto indefettibile presidio difensivo.
5. Alla luce delle superiori considerazioni, l'esigenza in questione deve ritenersi certamente insussistente quando la misura sia stata resa, sempre nel corso delle indagini, non secondo l'ordinaria ipotesi del contraddittorio differito bensì in quella, di specie, garantita dal meccanismo di intervento del giudice dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., a fronte di una, iniziale, reiezione della istanza cautelare da parte del GIP.
In siffatta ipotesi, infatti , il provvedimento è per forza di cose anticipato dalla insaturazione del contraddittorio, finalizzata ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare profittando, nella sua massima estensione , dell'apporto difensivo offerto preventivamente dall'indagato proprio in punto alla legittimità complessiva dello status custodiale che, su appello dalla parte pubblica , si intende instaurare.
In questa situazione processuale , la finalità dell'interrogatorio appare pienamente anticipata dalla trattazione, nel contraddittorio, della pretesa cautelare : imporre l'atto dopo la concessione della misura finirebbe, dunque, per assumere il significato della superfetazione difensiva, ascrivendo all'incombente le connotazioni tipiche di una formalità superflua, ampiamente assorbita dalla dinamica dell'attività processuale che la precede.
6. Da qui la correttezza della interpretazione sottesa alla decisione contrastata con conseguente reiezione del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014