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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1765/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Federica Raimondo e Benedetta Marlia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità da infortunio sul posto di lavoro.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “accertato e dichiarato che l'infortunio Parte_1
lavorativo sofferto dal Sig. in data 09.05.2022, ha causato allo stesso Parte_1 una menomazione dell'integrità psico fisica pari a 10 punti percentuali delle tabelle
come accertato dal perito di parte Dr. , condannare l' , in CP_1 Persona_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1
la dovuta indennità, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta, detratti gli acconti già ricevuti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria e competenze professionali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per la parte resistente “Si conclude perché venga dichiarata la cessazione CP_1
della materia del contendere a spese parzialmente compensate, considerato il risparmio sulle spese di CTU e il ridotto impegno dal punto di vista istruttorio e di attività del
Giudice, opponendosi ad ogni maggiore pretesa”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità derivante da infortunio sul lavoro con danno biologico pari al 10%.
2. Nello specifico il riferiva di lavorare alle dipendenze della società Men at Pt_1
Work S.p.a., con qualifica di operaio e mansione di montatore infissi esterni. In data 09.05.2022 il ricorrente pativa un infortunio sul posto di lavoro (mentre stava scaricando un infisso dal furgone, subiva lo schiacciamento della mano destra, comportante una frattura esposta con lesione dell'estensore III-IV-V mtc).
L' riconosceva al lavoratore un grado di menomazione del 6%. Il CP_1
ricorrente contestava detta valutazione, non ritenendola congrua in ragione della gravità della lesione subita, depositando una consulenza di parte che quantificava nel 10% l'invalidità che doveva essere riconosciuta.
3. In data 02.04.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere CP_1
accolto in parte la domanda del ricorrente, riconoscendo un indennizzo pari all'8%, come da provvedimento depositato del 29.03.2025 e liquidando la somma di relativa. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
4. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le suddette conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
Pag. 2 di 4 5. La parte resistente, in merito alle spese, domandava la compensazione parziale.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto in parte la domanda del ricorrente, CP_1
riconoscendo un'invalidità pari all'8%, come da provvedimento depositato del
29.03.2025.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
9. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1
deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, come concordemente indicato dalle parti all'udienza di data odierna, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.327,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati Benedetta Marlia e Federica Raimondo, dichiaratisi antistatari;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pag. 3 di 4 Pisa, 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1765/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Federica Raimondo e Benedetta Marlia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità da infortunio sul posto di lavoro.
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “accertato e dichiarato che l'infortunio Parte_1
lavorativo sofferto dal Sig. in data 09.05.2022, ha causato allo stesso Parte_1 una menomazione dell'integrità psico fisica pari a 10 punti percentuali delle tabelle
come accertato dal perito di parte Dr. , condannare l' , in CP_1 Persona_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1
la dovuta indennità, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta, detratti gli acconti già ricevuti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria e competenze professionali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Per la parte resistente “Si conclude perché venga dichiarata la cessazione CP_1
della materia del contendere a spese parzialmente compensate, considerato il risparmio sulle spese di CTU e il ridotto impegno dal punto di vista istruttorio e di attività del
Giudice, opponendosi ad ogni maggiore pretesa”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'invalidità derivante da infortunio sul lavoro con danno biologico pari al 10%.
2. Nello specifico il riferiva di lavorare alle dipendenze della società Men at Pt_1
Work S.p.a., con qualifica di operaio e mansione di montatore infissi esterni. In data 09.05.2022 il ricorrente pativa un infortunio sul posto di lavoro (mentre stava scaricando un infisso dal furgone, subiva lo schiacciamento della mano destra, comportante una frattura esposta con lesione dell'estensore III-IV-V mtc).
L' riconosceva al lavoratore un grado di menomazione del 6%. Il CP_1
ricorrente contestava detta valutazione, non ritenendola congrua in ragione della gravità della lesione subita, depositando una consulenza di parte che quantificava nel 10% l'invalidità che doveva essere riconosciuta.
3. In data 02.04.2025, si costituiva in giudizio l' che riferiva di avere CP_1
accolto in parte la domanda del ricorrente, riconoscendo un indennizzo pari all'8%, come da provvedimento depositato del 29.03.2025 e liquidando la somma di relativa. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
4. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le suddette conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite.
Pag. 2 di 4 5. La parte resistente, in merito alle spese, domandava la compensazione parziale.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha accolto in parte la domanda del ricorrente, CP_1
riconoscendo un'invalidità pari all'8%, come da provvedimento depositato del
29.03.2025.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
9. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1
deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 1.101 a 5.200 euro, come concordemente indicato dalle parti all'udienza di data odierna, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l al pagamento del 50% delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
1.327,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore degli avvocati Benedetta Marlia e Federica Raimondo, dichiaratisi antistatari;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pag. 3 di 4 Pisa, 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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