Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1335 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosella Lucente, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosella Lucente, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/05/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Villasor.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27/05/2007 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Villasor, anno 2007, numero 10, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. La casa coniugale di Villasor, via Toscana n. 11, censita al catasto fabbricati al Foglio 38, Numero 483, di proprietà esclusiva del SI. , già Parte_1 assegnata al SI. in sede di separazione, resterà a lui assegnata, con Pt_1 ogni sua pertinenza, affinché possa continuare a viverci insieme al figlio
. Per_1
Pag. 2 di 5 2. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori e dovrà Per_1 continuare a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti continuativi e conservare con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Il minore avrà, anche ai fini anagrafici, lo stesso domicilio del padre.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, tra cui il cambio di residenza o domicilio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
3. La SI.ra potrà tenere con sé il figlio , previo accordo con lo Pt_2 Per_1 stesso, ogni volta che vorrà, ciò in considerazione dell'età del minore oggi diciassettenne.
4. La SI.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore Pt_2
rinuncia a percepire, in favore del SI. il proprio 50% Per_1 Pt_1 dell'assegno unico INPS, il quale pertanto continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal SI. Pt_1
Nel caso in cui l'assegno unico INPS dovesse diminuire o essere eliminato, la
SI.ra provvederà a versare al SI. entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
l'importo corrispondente al 50% dell'importo dell'assegno unico INPS.
Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e previo accordo tra le parti, secondo la seguente modalità:
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket sanitari;
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche e psicoterapiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
- spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione privati;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
Pag. 3 di 5 - spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
corsi di lingua straniera e di istruzione;
viaggi e vacanze.
5. Il SI. ha contratto, in data 13.07.2023, con Agos Ducato, e sta pagando Pt_1 con soldi propri, un prestito di € 32.619,00 (trentaduemila seicentodiciannove/00), oltre interessi per € 14.757,00 (quattordicimila settecentocinquantasette/00), totale debito capitale + interessi € 47.376,00.
Detto importo è stato investito interamente nella nuova attività della SI.ra
(locazione immobile, acquisto mobili, impianto elettrico, acquisto Pt_2 prodotti etc.).
La SI.ra si riconosce pertanto debitrice nei confronti del SI. Parte_2
per l'importo di € 47.376,00 (capitale + interessi) e si impegna Parte_1
a continuare, non essendo allo stato attuale in possesso della disponibilità finanziaria per estinguere il debito per intero, a provvedere al pagamento dilazionato dell'importo corrispondendo la somma mensile di € 500,00, entro il giorno 5 di ogni mese, così come sta già facendo e sino all'integrale estinzione del debito.
Il pagamento avverrà sempre a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al SI. in essere presso il Banco di Sardegna di Parte_1
Villasor, IBAN IT 46 I 01015 44070 000070723348.
La SI.ra si impegna altresì, appena possibile, ovvero da quando sarà Pt_2 disponibile la certificazione reddituale 2025 (anno 2024), a richiedere un finanziamento volto ad estinguere l'intero residuo debito gravante sul SI.
Pt_1
Per tale ragione si impegna a consegnare, a semplice richiesta del SI. Pt_1 la propria documentazione reddituale utile ad ottenere un finanziamento.
6. La SI.ra si impegna, come già si era impegnata in sede di Parte_2 separazione, a trasferire al SI. che accetta, la propria quota Parte_1 del 50% del terreno agricolo censito al Catasto Terreni del Comune di
Villasor al F. 38, Part. 786.
Il trasferimento verrà effettuato in qualsiasi momento su richiesta del SI.
e presso il notaio che lo stesso sceglierà per la stipula del rogito, previo Pt_1 congruo avviso alla SI.ra Pt_2
Le spese notarili per il trasferimento saranno a carico del SI. Pt_1
Detto trasferimento di proprietà risulta essere necessario per la risoluzione della crisi familiare, altrimenti non diversamente componibile.
Le parti convengono che, per il detto atto di trasferimento della proprietà di cui alla presente condizione, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 come chiarito dalla Circolare del 21 giugno 2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate (esenzioni estese ai
Pag. 4 di 5 procedimenti di separazione personale ed alle disposizioni patrimoniali disposte in accordi di separazione e divorzi).
Pertanto l'atto di trasferimento della proprietà sarà soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto di non avere alcuna reciproca pretesa a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
8. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
9. Le parti dichiarano di aver già in sede di separazione provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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