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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5985/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Stefano Cera e dall'avv. Linda Zullo ed elettivamente domiciliato nel loro studio legale in
Bologna, via Morandi 4; contro nata il [...] a [...] e nata il CP_1 CP_2
16/10/1998 a LUGO (RA), rappresentate e difese dall'avv. Francesco Bonatesta ed elettivamente domiciliate nel suo studio legale in Ravenna, viale della Lirica n. 43.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “ continuerà a provvedere al mantenimento Parte_1
della figlia fino al mese di febbraio 2026 compreso. CP_2
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto, a modifica della sentenza n. 304/2008 del 13.03.2008 con la Parte_1
quale il Tribunale di Ravenna ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la revoca del contributo previsto in favore della figlia CP_1 CP_2 la quale è maggiorenne, risiede presso un'abitazione diversa da quella della madre e
[...]
per la sua inerzia colpevole non avrebbe ancora terminato il percorso di studi universitari.
2. e si sono costituite in giudizio, opponendosi alla domanda di CP_1 CP_2
revoca.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 19.2.2025, all'esito della quale i difensori hanno concordato un rinvio al mese di maggio, così da verificare l'evoluzione del percorso di studi di CP_2
Alla successiva udienza del 21.5.2025 il giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che è stata accettata da tutti come risulta dalle note di trattazione scritta, tanto che i difensori hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. L'accordo raggiunto dalle parti prevede la conservazione del contributo al mantenimento in favore di fino al mese di febbraio 2026 compreso. CP_2
Si tratta di una soluzione adeguata alla situazione economica delle parti e coerente con le esigenze della ragazza, la quale sta per terminare l'università e potrà comunque beneficiare del mantenimento per un lasso temporale successivo alla laurea durante il quale chiaramente dovrà attivarsi per reperire una situazione lavorativa che la renda indipendente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che prevede anche la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5985/2024 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Stefano Cera e dall'avv. Linda Zullo ed elettivamente domiciliato nel loro studio legale in
Bologna, via Morandi 4; contro nata il [...] a [...] e nata il CP_1 CP_2
16/10/1998 a LUGO (RA), rappresentate e difese dall'avv. Francesco Bonatesta ed elettivamente domiciliate nel suo studio legale in Ravenna, viale della Lirica n. 43.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “ continuerà a provvedere al mantenimento Parte_1
della figlia fino al mese di febbraio 2026 compreso. CP_2
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto, a modifica della sentenza n. 304/2008 del 13.03.2008 con la Parte_1
quale il Tribunale di Ravenna ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la revoca del contributo previsto in favore della figlia CP_1 CP_2 la quale è maggiorenne, risiede presso un'abitazione diversa da quella della madre e
[...]
per la sua inerzia colpevole non avrebbe ancora terminato il percorso di studi universitari.
2. e si sono costituite in giudizio, opponendosi alla domanda di CP_1 CP_2
revoca.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 19.2.2025, all'esito della quale i difensori hanno concordato un rinvio al mese di maggio, così da verificare l'evoluzione del percorso di studi di CP_2
Alla successiva udienza del 21.5.2025 il giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che è stata accettata da tutti come risulta dalle note di trattazione scritta, tanto che i difensori hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. L'accordo raggiunto dalle parti prevede la conservazione del contributo al mantenimento in favore di fino al mese di febbraio 2026 compreso. CP_2
Si tratta di una soluzione adeguata alla situazione economica delle parti e coerente con le esigenze della ragazza, la quale sta per terminare l'università e potrà comunque beneficiare del mantenimento per un lasso temporale successivo alla laurea durante il quale chiaramente dovrà attivarsi per reperire una situazione lavorativa che la renda indipendente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che prevede anche la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi