Articolo 2337 del Codice civile
Articolo 2336Articolo 2338
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2337.

(( (Promotori). )) ((Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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