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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giovanni Tagliente
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “CONGEDO STRAORDINARIO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 15 settembre 2023 la parte ricorrente - esposto che aveva inutilmente avanzato in sede amministrativa richiesta di congedo straordinario retribuito ex art. 42
Dlgs. 151/2001 (congiunti portatori di handicap) per determinati periodi, al fine di assistere la madre di anni 68 inabile convivente, che versa in situazione di handicap grave Persona_1 come accertato dalla Commissione Integrata ASL di Taranto;
che l' con comunicazioni datate CP_1
07.03.2023 e 08.03.2023, rigettava tutte le domande di Congedo straordinario retribuito presentate dalla ricorrente nelle date innanzi indicate, per “asserita assenza di prova dell'invalidità del proprio padre ai fini assistenziali della moglie, madre della richiedente” – ritenendo che il proprio padre fosse effettivamente affetto da patologie invalidanti, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare il proprio diritto a percepire il beneficio richiesto (congedo straordinario retribuito ex art. 42 DLGS
151/2001 congiunti portatori di handicap).
L' resisteva alla domanda. CP_1
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Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è risultato fondato nei limiti di cui si dirà.
La domanda avanzata dalla ricorrente ha ad oggetto il congedo straordinario previsto e disciplinato dai commi 5 e segg. dell'art. 42 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n° 151 (nel testo introdotto dall'art. 4, co. 1, lett. b, D. Lgs. 18 luglio 2011 n° 119), secondo cui è prevista la corresponsione di una “indennità corrispondente all'ultima retribuzione”, ai sensi e nei limiti di cui al comma 5-ter
della citata disposizione.
Orbene – per quanto direttamente concerne e interessa la fattispecie in esame in questa sede, avuto anche riguardo alle specifiche contestazioni formulate dall' – si osserva che in base alla citata CP_1
norma il congedo de quo può essere attribuito ad un figlio convivente (per l'assistenza di un
genitore con handicap in situazione di gravità) nella ipotesi in cui il coniuge del soggetto da assistere (quindi, nella specie, il padre della ricorrente) sia affetto da “patologie invalidanti”.
Ed invero la espletata indagine tecnica ha consentito di accertare che:
“1) il SI. è affetto da:“ Deficit motorio a discreta incidenza funzionale Parte_2
secondaria a polineuropatia sensitivo-motoria, in soggetto affetto da depressione maggiore inveterata scarsamente responsiva alla terapia.Cardiopatia ipertensiva”.
2) Si ritiene che sussistano le condizioni per il riconoscimento dei benefici richiesti con riferimento al c.5 art.42 D.L.151/2001 , a decorrere dal gennaio 2024”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa
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da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Invero, alle osservazioni depositate da parte ricorrente in ordine alla decorrenza riconosciuta dal ctu, quest'ultimo ha così risposto:
“Preciso tuttavia che da molti anni il SI. è in cura per la depressione maggiore e si Pt_1
ritiene che la terapia abbia determinato un miglioramento, permettendo probabilmente allo stesso, in passato, di essere in grado di assistere la moglie.
L'Avv. Tagliente chiarisce infatti che tutte le domande presentate all' per ottenere il congedo CP_1
straordinario dalla ricorrente a partire dal 7/11/2022,erano state respinte dalla Parte_1
Commissione medica dell' , per “assenza di prova dell'invalidità del proprio padre ai fini CP_1 assistenziali della moglie, madre della richiedente”.
Attualmente non si può stabilire quale fosse il quadro clinico del periziando, nonostante la terapia, andando indietro di alcuni anni, da data precedente al 7.11.2022,come richiesto dal legale”.
Ritiene questo giudicante che siffatte conclusioni siano coerenti con le emergenze documentali allegate dalla parte ricorrente, dovendosi rilevare che non è stata depositata alcuna certificazione sanitaria attestante l'effettiva condizione del padre della ricorrente in data anteriore a quella indicata dal ctu.
Orbene, essendo stata comprovato il requisito sanitario legittimante il riconoscimento del beneficio in capo alla parte ricorrente con la decorrenza indicata, il ricorso deve essere accolto nei termini predetti.
Quanto alle spese di lite, considerata la sussistenza del requisito sanitario a partire da una data successiva al deposito del ricorso giudiziale, appare equa la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
Le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al congedo straordinario retribuito ex art. 42 commi 5 e segg. DLGS 151/2001 a decorrere dal gennaio 2024;
2.spese compensate;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 20 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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