CA
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Marcella Murana Presidente rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere dr Enrico Rao Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 603/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele C.F._1
CA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Aurelio
Mirone;
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2
tempore, quale mandataria di (C.F. Parte_3
1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Dario Sanfilippo;
P.IVA_3
APPELLATI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2012 Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, la Controparte_2
deducendo che: era stata titolare, fino all'anno 2009, di circa
[...]
settemila azioni della banca convenuta, cinquemila delle quali oggetto di pegno, in favore della banca, a garanzia di un prestito chirografario concesso a Daniele e n CP_3 data 22 gennaio 2004 per l'importo di €. 324.000,00; nell'agosto dell'anno 2011 aveva appreso, “casualmente e de relato”, che la banca, ai sensi del disposto dell'art. 15 della statuto sociale, aveva disposto – gradualmente, con due delibere - l'annullamento di tutte le azioni di cui era titolare, “a soddisfacimento di asserite pretese creditorie”, così escludendola dalla compagine sociale;
l'illegittima condotta della banca era stata censurata con una missiva rimasta priva di riscontro, al pari della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione appositamente adito.
Assumeva che l'esclusione fosse illegittima siccome: non espressamente deliberata, ed anzi solo conseguenziale all'annullamento dei titoli;
non comunicata dalla banca;
operata nell'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 15 dello statuto ed in particolare della grave inadempienza, tanto che il debito estinto con il controvalore delle azioni date in pegno non era debito proprio di essa socia, originato dal rapporto sociale o mutualistico, ma di terzi, di cui ella si era costituita fideiussore.
La banca, inoltre, aveva imputato il controvalore delle azioni oggetto di pegno alla estinzione di debiti avulsi dal rapporto garantito.
Chiedeva, pertanto, “accertare e dichiarare (…) che la banca ha proceduto all'annullamento dell'intero pacchetto azionario (…) in assoluto spregio della clausola statutaria di garanzia, ex art. 15 statuto sociale, anche avuto riguardo alle modalità procedimentali ivi disciplinate (art. 15, 1 alinea) di preventiva adozione e comunicazione della delibera di esclusione da parte del c.d.a. (art. 15, 1 alinea); in coerenza, accertare e dichiarare l'illegittimo ed arbitrario scioglimento del rapporto sociale con la conseguente
2 perdita di tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi connessi allo status socii;
conseguentemente, condannare la banca al ripristino della situazione quo ante l'illegittimo annullamento e/o vendita delle azioni di proprietà dell'odierna attrice, ossia la reintegra nella qualità di socio della signora con la restituzione dello stesso Parte_1
numero di azioni già possedute (n. 6938) e ogni adempimento societario necessario al ripristino della piena ed esclusiva proprietà delle azioni in capo all'odierna attrice (ivi compreso l'iscrizione nel libro soci); in via subordinata, per la sola ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ripristino dello status socii, condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dall'odierna attrice per effetto della illegittima condotta esposta in narrativa, danni da quantificarsi almeno in misura pari al valore unitario di rimborso delle azioni (…), oltre i dividendi maturati;
accertare e dichiarare
(…) che la banca ha parimenti illegittimamente proceduto all'annullamento delle numero
5.000 azioni costituite in pegno con la scrittura del 22 gennaio 2004; conseguentemente, accertata la sua responsabilità risarcitoria, condannare la banca al risarcimento di tutti i danni (…) oltre i dividendi maturati”.
Costituitasi in giudizio, contestava le deduzioni Controparte_2
avversarie e ne chiedeva il rigetto, al contempo spiegando domanda riconvenzionale di condanna della al pagamento degli importi ancora dovuti in virtù del mutuo da essa Pt_1 contratto con la banca e degli altri rapporti – relativamente ai quali aveva prestato fideiussione – i cui debiti non erano stati estinti con l'incameramento delle azioni.
Precisava, al riguardo, che: quanto al rapporto con la compensazione CP_4 era avvenuta solo parzialmente;
il credito vantato nei confronti di non Pt_4 Controparte_5
era stato compensato neppure parzialmente;
per il saldo ancora dovuto in virtù del mutuo personale della , pendeva separata azione esecutiva;
il debito di e Daniele Pt_1 CP_3
CA era stato invece interamente estinto per compensazione.
Nel corso del giudizio interveniva la mandataria di Parte_3
cessionaria di , facendo proprie le domande e le difese Controparte_2
spiegate dalla
[...]
, con atto di citazione notificato il 30/6/2018 CP_6 Parte_1
promuoveva altra azione nei confronti di , volta a far Controparte_2 valere la nullità delle fideiussioni prestate per contrasto con la normativa antitrust, all'uopo deducendo l'intervenuta estinzione delle fideiussioni prestate, giusta il disposto dell'art. 1957 c.c.
Disposta la riunione dei due giudizi il Tribunale di Catania, con sentenza n. 938/2022
3 del 24 febbraio 2022, rigettava le domande dell'attrice, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
ha interposto appello sulla base di sette ragioni di censura. Parte_1
Si sono costituiti in giudizio e Controparte_2 Parte_2
quale mandataria di resistendo al gravame e
[...] Parte_3
chiedendone il rigetto.
Disposta la sostituzione del relatore originario, destinato ad altro ufficio, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento di quanto ancora dovuto per la Parte_1
prestata fideiussione a garanzia delle obbligazioni contratte da e da Agorà CP_4 dell'Auto s.r.l., non oggetto di compensazione con il controvalore dei titoli azionari.
La banca, infatti, si è limitata a riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Tuttavia, nonostante il Tribunale abbia ritenuto “superfluo l'esame della domanda riconvenzionale”, essa non dipendeva in alcun modo dalla domanda proposta dalla , Pt_1
dovendosi ritenere che sul punto la banca sia soccombente per la sostanziale omessa pronuncia da parte del primo giudice.
Fatto, questo, che imponeva alla parte la proposizione di apposito appello incidentale
(ancorché condizionato) entro il termine di cui all'art. 347 c.p.c., nel caso di specie non rispettato, essendosi l'appellata costituita il giorno 19/9/2022, a fronte della citazione per l'udienza del 20/9/2022.
Con il primo motivo l'appellante assume che ha errato il Tribunale nel ritenere applicabile al caso in questione l'art. 15 dello statuto sociale, atteso che l'esclusione di essa socia non era stata deliberata, ma era solo conseguenza dell'illegittimo annullamento delle azioni;
che siffatto annullamento non poteva essere disposto per i rapporti da essa appellante garantiti;
che il giudizio promosso non aveva ad oggetto l'impugnazione della delibera di esclusione di essa socia, sicché non era applicabile il termine previsto dallo statuto per l'impugnazione della delibera detta.
Con il secondo motivo viene dedotto che ha errato il Tribunale nel ritenere inammissibile l'azione in ragione della maturata decadenza. Infatti, la banca non aveva
4 assolto all'onere della comunicazione della delibera, posto che la relativa missiva, inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, non era stata recapitata per essersi essa appellante trasferita in altro comune. Circostanza, questa, a conoscenza della banca.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
Va premesso, in fatto, che il consiglio di amministrazione della
[...]
, in data 17 dicembre 2009, ha deliberato “l'annullamento – ai sensi Controparte_2 degli att. 6, 15 e 16 dello Statuto Sociale – di n.
4.488 delle dette n.
6.938 azioni complessive con contestuale imputazione del controvalore delle stesse in conto del maggiore credito vantato dalla nei confronti di . CP_2 CP_4
Successivamente, in data 28 ottobre 2010, il consiglio di amministrazione, ha deliberato “l'annullamento – ai sensi degli att. 6, 15 e 16 dello Statuto Sociale – delle predette n. 2450 azioni con contestuale imputazione del controvalore di n. 2.229 – a titolo di spendita del pegno – a saldo del credito della sub A); del controvalore di n. 221 CP_2 delle stesse a titolo di compensazione in conto del maggior credito sub B)”.
Ora, l'art. 15 dello statuto sociale, richiamato nelle suddette delibere, è rubricato
“Esclusione del socio” e prevede che “il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla società: a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o per il prestigio della Società; c) coloro che si trovino delle situazioni previste dall'art. 2533 c.c.
(…) Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni ai sensi dell'art.
2533 c.c. primo comma, n. 2, del Codice civile, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione e senza necessita di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato in base all'ultima delibera assembleare assunta ai sensi dell'art.6. (…)”.
Ed è pacifico che la banca, facendo applicazione di tale disposizione, abbia escluso la socia ed annullato le azioni di cui ella era titolare, in virtù delle asserite gravi Pt_1
inadempienze alla stessa imputabili.
Ciò detto, la domanda proposta in via principale dalla con l'atto di citazione Pt_1 notificato il 22/10/2012 aveva segnatamente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità dell'esclusione di essa socia e la reintegrazione nello status socii, sicché affatto priva di pregio è la deduzione afferente la mancata impugnazione della delibera di esclusione del
5 socio.
Del resto, correttamente il primo giudice ha evidenziato che l'esclusione fosse stata deliberata in virtù del richiamo all'art. 15 dello statuto sociale e dell'annullamento di tutte le azioni in proprietà della , posto che “l'annullamento totale delle azioni non può mai Pt_1 prescindere da una preventiva esclusione del socio”.
Ragionamento, questo, con il quale l'appellante non si confronta adeguatamente.
In nessun altro modo, dunque, se non con l'impugnazione della delibera di esclusione, la potrebbe ottenere l'effetto del ripristino dello status socii, Pt_1
giudizialmente invocato.
Correttamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l'attrice fosse decaduta dalla facoltà di opporsi all'esclusione, atteso che lo stesso art. 15 citato prescrive che “contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni”.
Al riguardo, assume la che la comunicazione non le sia mai stata recapitata al Pt_1
giusto indirizzo.
Epperò, pur se lo stesso art. 15 prevede che “il provvedimento di esclusione è immediatamente efficacia e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, deve ritenersi che siffatta comunicazione, riguardando un atto negoziale unilaterale e recettizio, poteva avvenire in ogni modo, purché idoneo a portare a conoscenza della socia la volontà espressa dal c.d.a.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che: con nota del 2/4/2012 l'avvocato CA, in nome e per conto di , precisava di aver avuto due incontri con il Parte_1
rappresentante di nei mesi di agosto e dicembre Controparte_2
2011, al fine di comporre bonariamente la vicenda afferente l'annullamento di tutte le azioni di cui la era proprietaria “per l'escussione di un asserito e mai provato Pt_1 credito”, e lamentava il mancato riscontro alle proprie richieste;
nel giugno 2012 la Pt_1 avviava procedura di mediazione obbligatoria, alla quale la banca non aderiva;
nell'atto di citazione, la stessa affermava di essere venuta a conoscenza dell'annullamento Pt_1 dell'intero pacchetto azionario nel mese di agosto del 2011.
Ecco, dunque, che la piena conoscenza del contenuto della delibera, da farsi risalire a data anteriore al giugno 2012, esclude la tempestività dell'impugnazione, proposta con l'atto di citazione del 22 ottobre 2012.
Con il terzo motivo viene dedotto che ha errato il Tribunale a non censurare l'illegittimo comportamento della banca, che aveva compensato il controvalore delle azioni
6 date in pegno con crediti avulsi dal rapporto garantito, costituito dal finanziamento chirografario n. 600/98344 concesso a e Daniele CA. Il debito residuo, infatti, CP_3
era tale da soddisfarsi con il realizzo di non più di 1316 azioni, oggetto della garanzia reale.
Il motivo è infondato.
Ed invero, essendo il pegno costituito in favore della banca a garanzia del mutuo chirografario contratto dai debitori principali e Daniele CA, l'esclusione della CP_3 socia e l'annullamento delle azioni di cui la era titolare, nella misura sufficiente ad Pt_1 estinguere il detto debito, aveva comportato l'estinzione del pegno sulle azioni residue, essendo in potere della banca effettuare l'incameramento delle dette azioni, in pagamento degli ulteriori debiti, secondo quanto previsto dell'art. 15 dello statuto sociale.
Con il quarto ed il sesto motivo viene ribadita la domanda di declaratoria della nullità delle fideiussioni (oggetto dell'azione introdotta con atto di citazione del 30/6/2018), rigettata dal primo giudice sotto il profilo della mancata dimostrazione dell'esistenza della intesa anticoncorrenziale che avrebbe dato origine alla clausola di deroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
La questione riguarda la validità dell'intesa che ha dato origine allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002, del quale la NC d'IT, allora responsabile dell'enforcement antitrust nel settore bancario, con provvedimento n.
55 del 2005, ha ritenuto illegittime talune disposizioni, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'art. 2, co. 2, lettera a), L. 287/1990.
Trattasi, in particolare, delle clausole nn. 2 (cd. clausola di reviviscenza), 6 (di rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.) ed 8 (cd. clausola di sopravvivenza), dello schema ABI del 2002, riprodotte nella maggior parte delle fideiussioni stipulate dalle banche.
È noto che la NC d'IT, all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli
Istituti di Credito, nel novembre 2003 avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema contrattuale di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, predisposto dall'ABI nel 2002, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza.
A tal fine, la NC d'IT interpellò - in via consultiva - l'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, la quale - nel parere n. 14251 - segnalava come lo schema
7 negoziale in esame “ripropone sostanzialmente clausole già presenti nelle condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni omnibus, da essa elaborate e diffuse con la circolare serie tecnica O, n. 20 del 17 giugno 1987”, evidenziando che la disciplina della fideiussione omnibus di cui al citato schema presentava clausole (segnatamente, gli artt.
2, 6 ed 8) idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili - in linea generale – “di determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito”, nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, “di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore”.
Sulla scorta di tale parere, e rilevato che dall'istruttoria espletata era emersa “la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI. Tale uniformità discende da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI (non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo)”, la NC d'IT accertò che gli artt.
2, 6 e 8 del ridetto schema contrattuale contenevano disposizioni che, nella misura in cui erano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, e dichiarò l'ABI “tenuta a trasmettere preventivamente alla NC d'IT le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria verrà diffuso al sistema bancario” (provv.
55/2005).
I principi espressi dalla giurisprudenza successivamente all'emanazione di tale provvedimento possono qui sintetizzarsi in pochi passi: grava sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita l'onere di provare che la fideiussione oggetto di causa sia applicazione di un'intesa anticoncorrenziale fra banche (Cass. n. 2305/2007); il provvedimento adottato dalla NC d'IT prima della modifica di cui alla L. n. 262 del
2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la
Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (v. Cass. n.
13846/2019), e costituisce anzi prova privilegiata dell'intesa restrittiva, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 3640/2009); il giudice del merito è tenuto a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o non attuazione della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass. n.
8 13846/2019); la riproduzione delle clausole vietate comporta la nullità, ex art. 1419 c.c., delle singole clausole della fideiussione che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti (Cass. n. 41994/2021, resa a sezioni unite).
La citata sentenza resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite ha altresì precisato, ai fini che qui interessano, che “si rende (…) rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di intesa rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali. Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché la L. n. 287 del 1990, art. 2, stabilisce la nullità delle intese, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale
- realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (Cass., n. 827/1999).
Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un collegamento funzionale - non certo un collegamento negoziale, come opina parte della dottrina, attesa la vista possibilità che l'intesa a monte possa essere posta in essere (…) anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed Eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte
e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale.
È, invece, il predetto nesso funzionale tra l'intesa a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo
9 distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto”.
Facendo applicazione dei principi descritti, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non fosse sufficiente, al fine di dimostrare l'intesa concorrenziale – da parte dell'attrice
– la produzione del provvedimento della NC d'IT del 2005, sostanzialmente ritenendo che la mancanza dello schema ABI non consentisse di verificare la riproduzione dell'intesa vietata.
Tale ragionamento non appare corretto.
Ed infatti, l'attrice ha versato in atti sia il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia il provvedimento della NC d'IT, ove sono riportate le clausole in questione, pedissequamente riprodotte nelle fideiussioni omnibus per cui è causa.
Né tale conclusione può essere contraddetta dal fatto che la stipulazione dei contratti inter partes sia avvenuta successivamente al provvedimento della NC d'IT
(circostanza, questa, che vale solo per due delle tre fideiussioni, rilasciate rispettivamente il 21/7/2005 ed il 6/4/2006, e dunque in epoca pressoché coeva al provvedimento detto).
Ed invero, se per un verso la perfetta riproduzione dello schema vietato in entrambi i contratti, lungi dal rappresentare un fatto casuale, costituisce di per sé prova della persistente, ripetuta veicolazione dell'intesa vietata, incombeva sull'istituto di credito (e ciò, non solo in applicazione del principio di vicinanza della prova, ma altresì dei principi generali in tema di distribuzione del relativo onere) la prova contraria, che siffatta intesa non fosse più esistente quando vennero stipulate le fideiussioni, non potendosi semplicisticamente affermare che il provvedimento della NC d'IT (il cui contenuto è del resto meramente prescrittivo) abbia in sé determinato temporalmente una cesura sostanziale fra il precedente sistema, governato dalle intese restrittive, e quello successivo, che ne era immune.
Del resto, “quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato dalla cit. Cass. Sez. U. 4 febbraio
2005, n. 2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810, secondo cui ai fini dell'illecito concorrenziale di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore
10 all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato). Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l'illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui
l'ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla NC d'IT nel provvedimento del 2 maggio 2005, ma la NC (…) avesse egualmente sottoposto all'odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell'intesa di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, lett. a)” (così Cass. n. 13846/2019, nel caso di fideiussione successiva all'emanazione del provvedimento della NC d'IT).
Tuttavia, la nullità della clausola n. 6, afferente la deroga alla decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., non consente alla di ottenere il risultato sperato. Pt_1
L'appellante, infatti, assume che la banca, nel detto termine, non abbia intrapreso alcuna azione giudiziaria.
La clausola n. 5 di tutti i contratti di fideiussione inter partes prevede che il fideiussore è obbligato a “pagare immediatamente alla NC a semplice richiesta scritta quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”
Ora, è vero che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn. 25197/2023,
1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e 6604/1994).
Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare la decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al
11 fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare.
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come
“fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia
è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con
l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (v.
Cass. n. 84/2010).
In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti, con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della NC”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente – un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
A tal punto, difetta la coerente, specifica allegazione, da parte dell'attrice, oggi appellante ed allora attrice, della mancata richiesta scritta (anche a mezzo di semplice missiva) di adempiere da parte della banca, risultando, per contro, per stessa ammissione della , che “con lettera del 25 novembre 2009, la banca revocava le aperture di Pt_1 credito, chiedendo l'integrale restituzione delle somme” (v. atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
12 Si impone, pertanto, l'adozione di una motivazione diversa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice.
Con il quinto motivo l'appellante deduce che ha errato il Tribunale nel non accertare l'effettiva debenza, alla data della illegittima escussione del pegno, delle somme afferenti il mutuo chirografario stipulato con la banca da e Daniele CA, che dal pegno era CP_3
garantito.
Assume, al riguardo, che: il tasso di interesse, trattandosi di mutuo con garanzia reale, oltrepassava il cd. tasso soglia del periodo, secondo la rilevazione trimestrale del
Ministero del Tesoro;
il sistema di ammortamento alla francese determinava l'indebita applicazione di interessi anatocistici;
la banca aveva illegittimamente applicato gli interessi di mora sull'intera rata scaduta - comprensiva di quota capitale e interessi corrispettivi – e non già solla sola quota capitale.
Il motivo è infondato.
Quanto alla sostenuta pattuizione di interessi usurari, al fine di verificare la categoria dell'operazione effettuata, perché il prestito rientri nella categoria dei mutui a tasso fisso o variabile con garanzia reale, è necessario che il pegno sia stato costituito contestualmente alla stipulazione del prestito.
Circostanza, questa che non è affatto comprovata nel caso di specie, atteso che, se per un verso l'operazione è chiaramente indicata quale mero mutuo chirografario, per altro verso la costituzione del pegno si evince da un documento di cui la ha prodotto Pt_1 soltanto la prima pagina, priva di data, nel quale si dà atto dell'avvenuta concessione del mutuo chirografario in favore di e Daniele CA. CP_3
Pertanto, in difetto di prova dell'appartenenza dell'operazione alla categoria invocata, dando la stessa appellante per presupposto che solo vertendosi in ipotesi di mutuo con garanzia reale il tasso di interesse pattuito sia usurario, la deduzione è infondata.
Priva di pregio, poi, l'affermazione afferente il fatto che il sistema di ammortamento cd. alla francese comporti l'applicazione di interessi anatocistici.
Ed invero, come recentemente affermato dalla Corte di cassazione (sentenza n.
15130/2024, resa a sezioni unite, a proposito del mutuo a tasso fisso, ma qui, per ciò che interessa, logicamente applicabile) l'ammortamento alla francese – costituito da rate costanti, in cui il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente
13 aumento della quota ascrivibile a capitale - non determina in sé l'applicazione di interessi composti.
Il maggior carico di interessi del prestito non dipende infatti - e comunque non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento alla francese standardizzati - da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti (propriamente anatocistici), ma dalla tipologia del piano concordato tra le parti e precisamente dal fatto che in esso la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente capitale ricevuto.
Inoltre, le sezioni unite hanno statuito che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Ciò non esclude, in linea di principio, che il piano di ammortamento di un mutuo sia diverso rispetto a quelli standardizzati e che il suo risultato sia l'applicazione degli interessi anatocistici.
È tuttavia necessario, in tali casi, che l'asserzione del mutuatario che agisce in giudizio sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (v. Cass. n. 13144/2023).
E nel caso di specie, difetta qualsivoglia allegazione in tal senso.
Infine, parimenti infondato è il profilo afferente l'indebita applicazione dell'interesse moratorio sulle rate insolute, comprensive anche della quota degli interessi corrispettivi.
Nel contratto, infatti, è stabilito che il tasso degli interessi moratori è pari all'1% in più del tasso corrispettivo, evidente essendo che il tasso moratorio fosse stabilito nella misura complessiva del 5,50% (1 + 4,50%) quale spread sul tasso di interesse variabile.
Il settimo motivo del gravame, con il quale l'appellante ripropone le eccezioni volte a paralizzare la domanda riconvenzionale a suo tempo proposta dalla , va dichiarato CP_2
assorbito in forza della dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale riproposta.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva
14 effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 938/2022 in data 24 febbraio 2022 del Tribunale di Catania,
[...] ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna
[...]
a rifondere, in favore degli appellati, le spese del grado, che liquida, per Parte_1 ciascuno di essi, in €. 9.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
12 marzo 2025.
IL PRESIDENTE
(Marcella Murana)
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