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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 , vertente
TRA nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 nato Barcellona P.G. (ME) il 19.03.1961 ( ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] l'[...], ( ), Parte_3 C.F._3 Pt_4
nato a [...] il [...] ( ,
[...] C.F._4 [...] nato a [...] il [...] ( ), Parte_5 C.F._5 Parte_6 nato a [...] il [...] ( ),
[...] C.F._6 Parte_7 nato ad [...] il [...] ( ), C.F._7 Parte_8
( ) in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Messina via C. Domenico Gallo P.IVA_1
n. 2, nata a [...] il [...] ( ), Parte_9 C.F._8 nato a [...] il [...] ( ), rapp.ti e difesi Parte_10 C.F._9 dall'avv. CARLO ZAPPALÀ con studio in Messina, via Natoli n. 61, che li rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. ENZA DE RANGO con studio in Messina via Della
Zecca n. 44, per procura alle liti del 28.03.2024, nato a [...] il Parte_11
17.11.1964 ( ), nata a [...] il [...] C.F._10 Parte_12
( ), nato ad [...] il [...] C.F._11 Parte_13
( ), rapp.ti e difesi dall'avv. ENZA DE RANGO per procura alle liti C.F._12 del 28.03.2024, ( con sede in Oliveri via Controparte_1 P.IVA_2 del Mare 2, in persona del legale rapp.te p.t. avv. ENZA DE RANGO, rapp.ta e difesa da
1 sé medesima, rapp.to e difeso da sé medesimo, tutti elett.te dom.ti in Controparte_2
Messina via della Zecca n. 44 presso lo studio dell'avv. ENZA DE RANGO;
- ATTORI -
CONTRO
Controparte_3
(codice fiscale ), in persona dell'amministratore Avv.
[...] P.IVA_3
, elettivamente domiciliato presso lo stesso condominio, in via del Mare 2, Controparte_4 in rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO MARTORANA;
CP_3
- CONVENUTO –
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con atto di citazione notificato il 03/05/2024, i sig.ri Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_10 [...]
CP_
, , l'Avv. Carlo Zappalà, nonché la Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_8
e la convenivano in giudizio il
[...] Controparte_6 Controparte_3
sito in Oliveri, per sentire dichiarare la nullità e/o l'annullamento delle deliberazioni
[...]
assembleari adottate dal convenuto nella riunione tenutasi i giorni 9- CP_3
10/03/2024.
In particolare con il primo motivo gli attori eccepivano “la nullità per difetto della forma scritta e per falsa rappresentazione dei fatti verificatisi durante la riunione”, sostenendo che il deliberato assembleare rientra, ex art. 1136, u.c., c.c., tra gli atti che devono farsi per iscritto, sotto pena di nullità, con riferimento al disposto dell'art. 1350 c.c. n. 13 e sollevavano le proprie doglianze sulla circostanza che tale verbale - era stato redatto ben oltre il termine di giorni trenta dalla riunione assembleare – e - in ogni caso era inveritiero per falsa e/o difforme rappresentazione dei fatti verificatisi durante la riunione.” Lamentavano
2 gli attori che nel verbale non vi era riferimento alcuno ai condomini presenti per delega risultando, così privo degli elementi necessari a documentarne le condizioni di validità.
Con il secondo motivo gli attori rilevavano la nullità per violazione del decisum giurisdizionale e per violazione di posizioni giuridiche soggettive di carattere assoluto;
con il terzo motivo la nullità e/o annullabilità per falsa rappresentazione della reale situazione debitoria del e relativo vizio del consenso ed i fine con il quarto ed ultimo CP_3
motivo la nullità della delibera relativa alla installazione di un punto di ristoro/bar.
Con comparsa di risposta, datata 19 luglio 2024, resisteva in giudizio il convenuto in persona dell'amministratore p.t. il quale, contestando quanto CP_3
chiesto, dedotto ed eccepito dall'attrice, concludeva chiedendo di respingere integralmente l'impugnazione proposta, perché inammissibile ed infondata, con il favore delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente quindi, fatte depositare le note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le istanze e conclusioni delle parti, veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. .
2.- La domanda appare infondata.
Invero, dopo avere esaminato gli atti e documenti depositati dalle parti sia con i rispettivi atti introduttivi e sia con le successive memorie integrative si rileva come gli attori con la citazione abbiano proposto l'impugnativa ordinaria su motivi che sono almeno in parte una riedizione della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e 1137 c. 3 c.c. (depositano con la seconda memoria integrativa da parte convenuta) già proposta nell'ambito del procedimento n. 369/2024 R.G. innanzi al Tribunale di Patti, cui è seguito il decreto di rigetto dell'istanza di sospensiva del deliberato assembleare qui oggetto di impugnazione.
In tale giudizio ed altri hanno chiesto l'immediata Parte_1
sospensione del deliberato assembleare assunto in data 9-10.3.2024 dal
[...]
cui non è stato consentito di partecipare all'amministratore della Controparte_3
in rappresentanza dei Multiproprietari, in violazione dell'art. 18 Controparte_6
3 del regolamento Condominiale, secondo cui la Multiproprietà è rappresentata dal suo amministratore;
si lamenta che è stato impedito ai condomini presenti di esercitare il controllo sulla regolare costituzione dell'assemblea e sulla correttezza delle operazioni di voto;
si lamenta che sono stati approvati i documenti contabili privi di riferimento alla reale posizione debitoria del nei confronti dell'Erario, prescindendo da qualunque CP_3
esame dei documenti condominiali e delle reali passività.
Passando all'odierno giudizio in relazione al primo motivo di impugnazione da parte degli attori, si premette che con sentenza n. 142/2024 pubbl. il 05/02/2024 emessa dal Tribunale di Patti nell'ambito del procedimento civile RG n. 1601/2019 (Repert. n.
160/2024 del 05/02/2024) prodotta da parte attrice, veniva dichiarata la nullità del punto n.
7 della deliberazione adottata dal Condominio convenuto nel verbale di assemblea del 6-7 aprile 2019 ed in particolare la soppressione dell'art. 18.5 del regolamento condominiale e sostituzione nei termini che si specificherà sotto, ha eliminato il compito/potere dell'amministratore della di rappresentare permanentemente i Controparte_6
comproprietari all'assemblea condominiale, in violazione dell'attribuzione dei compiti e poteri del detto amministratore disciplinati dall'art. 14, del regolamento di comunione della
. CP_6
Parte attrice a pag. 3 dell'atto introduttivo afferma che: “Se la sentenza dichiarativa della nullità “avesse trovato ingresso” nell'assemblea del 9/10.03.2024, l'Amministratore della
Multiproprietà (il quale avrebbe dovuto rappresentare circa 110/millesimi) avrebbe di certo determinato, con il proprio voto, un esito diverso delle singole votazioni ad iniziare dall'approvazione dei bilanci contabili”.
Di tale sentenza, tuttavia, ancora oggi non risulta essere stato attestato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione della stessa e rimane in tal senso una pronuncia avente efficacia dichiarativa e pertanto non è provvisoriamente esecutiva e da ciò discende che per spiegare i suoi effetti è necessario il passaggio in giudicato.
Il richiamo a tale sentenza, quindi, al fine di sostenere l'invalidità della delibera non ha fondamento, anche alla luce delle precisazioni sul momento di convocazione
4 dell'assemblea rispetto alla data di pubblicazione della stessa ed alla dichiarazione dell'avv.
Fabio Martorana a pag. 12 del verbale sull'impugnabilità medio tempore della sentenza evidenziata per la sua esecutività in assemblea dall'Avv. Enza De Rango.
Anche per tale ragione, irrilevanti sono le vicende occorse nel relativo giudizio di appello, anche in relazione alla delibazione, da parte della Corte, della domanda di inibitoria.
Ancora, priva di fondamento appare la doglianza relativa alla mancata redazione contestuale del verbale.
Secondo la giurisprudenza, essendo il verbale un atto privato che consiste nella narrazione dei fatti avvenuti in assemblea, la redazione (e, a maggior ragione, l'eventuale correzione) può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della seduta e nel caso di specie, non si controverte sull'integrità del verbale assembleare già trasmesso dall'amministratore del a mezzo pec del 12/04/2024 all'Avv. Enza di Rango CP_3
(doc. 8 di parte attrice) ove peraltro si legge: “Come a lei noto sono stati convocati e legittimati a presenziale all'ultima assemblea del e ad esprimere il proprio voto sui relativi punti Controparte_3
dell'ordine del giorno i 27 rappresentanti dei singoli appartamenti in Multiproprietà”.
Ne discende che il verbale non deve essere necessariamente “chiuso” nel corso della riunione e alla presenza dei condòmini costituiti in assemblea, ma, “può essere approvato e (eventualmente) modificato in un momento successivo.
Non esistono, infatti, divieti di legge che stabiliscano l'obbligo di approvare il verbale nel corso della stessa assemblea. È quindi legittima la correzione dopo la chiusura della riunione. Dunque, solo e quando la non corrispondenza tra verbalizzazione e reale svolgimento della seduta (in particolare in merito alla effettiva partecipazione di un condomino ritenuto assente ovvero alla corretta indicazione dei millesimi di proprietà) è dovuta alle esigenze di meglio ritrasporre quanto contenuto a verbale e financo presenti correzioni di meri errori materiali che non incidono sulla natura e sulla validità del deliberato,
5 non si profilano motivi di nullità. Occorre naturalmente che non vi siano deliberati ulteriori ad adunanza chiusa” (Cass. Civ. sentenza n. 6552 del 31 marzo 2015).
In ogni caso, il verbale assembleare è stato allegato nel presente giudizio sia dagli attori e sia dal convenuto con i propri scritti difensivi (rispettivi documenti CP_3
nn. 1).
Nell' avviso di convocazione (doc. 16 di parte convenuta), inoltre, si legge espressamente che: “Nell'ipotesi di mancato esaurimento della discussione di tutti i punti all'ordine del giorno, l'assemblea proseguirà il giorno 10 marzo 2024 ore 10:00 nel medesimo luogo”, dando pertanto espressa comunicazione ai condomini di tale eventualità.
Peraltro dal verbale di assemblea del 9 marzo 2024 si legge una preliminare verifica di registrazione dei presenti e di raccolta delle deleghe e registrazione dei partecipanti all'assemblea con i relativi millesimi nel PC, operazione questa avvenuta per la durata di circa
1 ora e mezza e riportati in un foglio annesso a verbale e prodotto, ragion per cui si ha certamente un verbale con una registrazione di quanto accaduto nel corso dell'assemblea, né sono state addotte evidenze diverse e difformi segnalate da parte attrice con una diversa ricostruzione dei fatti accaduti, non risultando, in tal senso, particolarmente conducente la pur dedotta prova orale, per l'appunto non ammessa.
Ma vi è di più: le operazioni di registrazione e raccolta sono state ulteriormente evidenziate nel su menzionato verbale a pag. 13 unitamente alla precisazione di convocazione sia a mezzo pec e sia a mezzo raccomandate con ricevute di ritorno, dando atto degli intervenuti personalmente ovvero per delega n° 232 condomini su un totale di 255 per complessivi 921,75 millesimi, dichiarando validamente costituita l'assemblea; nel verbale in prosecuzione del 10 marzo 2024 si è dato atto che tornano a riunirsi i condomini come da costituzione della giornata di ieri e non vi sono state eccezioni formulate.
Erano presenti all'assemblea come da registro allegato al verbale gli attori che, comunque, hanno potuto esprimere il proprio voto o a favore o come dissenzienti o come astenuti, pertanto, la convocazione deve intendersi, anche sotto tale profilo, regolarmente
6 effettuata, né sembrerebbe che ostacoli siano stati frapposti alla partecipazione in assemblea dei condomini che hanno proposto l'odierna impugnazione.
In relazione alla eccepita irregolarità (e non anche per violazione dell'art. 67 disp. att. c.c.) indicata nella mancata allegazione alla delibera impugnata delle deleghe, si evidenzia che non appare essersi concretizzata alcuna violazione normativa non essendo positivamente prevista una obbligatorietà nelle allegazioni delle deleghe dichiarate, si evidenzia altresì che la doglianza relativa alla validità delle deleghe poi non può rilevare in quanto la validità delle stesse deve essere eccepita dai condomini deleganti essendo il rapporto tra delegante e delegato disciplinato dalle regole generali sul mandato (Tribunale
Padova, Sez. I, Sent., 10/11/2023, n. 2251; ex multis Cass. Civ. 4806.2005, 16673.2018).
Pertanto, tale doglianza, così come quella relativa ai punti dell'o.d.g., lamentata da parte attrice ed in particolare per quel che concerne i punti nn. 3,6,7,8,10,11 non è accoglibile, non potendo gli attori formulare eccezioni che spettano solo ai singoli condomini deleganti, non essendo pertanto in concreto ravvisabili le specifiche violazioni di legge evidenziate.
Non appare suscettibile di accoglimento neppure la doglianza circa la scelta del Presidente, che sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 2371 c.c. essendo sufficiente per la sua elezione la maggioranza relativa dei partecipanti, ed essendo le operazioni di voto ben specificate a pag. 13 del verbale impugnato (doc. 1 prodotto dalle parti). Anche sotto tale profilo, pertanto, non appare ravvisabile un profilo d'invalidità della delibera assembleare.
Del pari non risulta rilevarsi dal tenore e completezza del verbale suddetto la violazione dell'art. 2375 c.c. in ordine ai requisiti di forma e contenuto ivi prescritti.
La lamentela formulata sul 14° punto all'o.d.g. particolarmente generica non
è fondata essendo stata la trattazione di tale punto rinviata, pertanto, allo stato risulta priva di interesse ad impugnare.
In relazione alla doglianza circa il preventivo non valutato e presentato dalla dott.ssa per la nomina dell'Amministratore, si rileva come parte convenuta Persona_1
7 asserisca, producendolo in giudizio che era pervenuto un preventivo anonimo, pertanto, non
è stata fornita prova alcuna da parte degli attori che trattasi di quello presentato dalla dott.ssa e ad ogni modo, risulta da verbale che fu l'assemblea tutta a decidere di non Persona_1
aprire la busta anonima.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione appare inconferente e laconico e ad ogni modo assorbito da quanto già sopra precisato in ordine alle argomentazioni sulla sentenza n. 142/2024.
Non miglior sorte merita il terzo motivo di impugnazione secondo il quale la deliberà sarebbe nulla e/o annullabile anche per ragioni di merito, trattandosi di decisione viziata da eccesso di potere: la tesi non appare condivisibile atteso che sul punto il convenuto ha allegato (doc. 16) l'avviso di convocazione con allegata la nota CP_3
esplicativa al bilancio consuntivo 2023 e al bilancio preventivo 2024. Ne deriva l'infondatezza della doglianza relativa alla nullità della delibera di approvazione di documenti contabili tout court, alla luce della documentazione allegata alla convocazione.
Non appare fondata, oltre che eccessivamente generica, la doglianza sollevata circa l'impedimento frapposto ai singoli condomini ad operare il controllo sul regolare svolgimento dell'assemblea non essendo evincibile in cosa si sia concretizzato nei fatti.
Del pari, deve assumersi con riferimento all'esposizione del , e CP_3
dei singoli condomini, al pericolo costituito dalle imminenti azioni esecutive, anche immobiliari, da parte dei molteplici creditori, trattandosi di percezioni ipotetiche e valutazioni prive di attualità e pertanto allo stato di nessun interesse.
Oltretutto il ha documentalmente dimostrato che fatti contrari CP_3
alla massiva esposizione debitoria paventata dalle parti attrici, avendo prodotto diverse sentenze che ridimensionano (se non annullano) l'esposizione debitoria, ad esempio, relativa al pagamento di canoni idrici, ed avendo aderito alla c.d. “rottamazione” delle cartelle di pagamento, dimostrando di voler estinguere la relativa obbligazione (v. in atti).
8 In odine al quarto motivo di impugnazione lo stesso non è accoglibile stante che dal tenore del verbale si evince chiaramente che trattasi, senza smentita alcuna, dell'allestimento di un bar provvisorio su area condominiale, peraltro il cui servizio appare essere già stato offerto ed operato dalla (pag. 57 n° 12 odg verbale doc. 1), e Parte_8
pertanto, non si deliberava né si votava, bensì l'assemblea invitava semplicemente l'Amministratore all'adozione delle competenti iniziative, pertanto non si verte sulla realizzazione una nuova opera, evidenziandosi una proposta circa un allestimento precario con riferimento al periodo estivo, peraltro ormai concluso.
Conseguentemente, per tutte le motivazioni sopra esposte, la domanda attorea non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 504 /2024, disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore del convenuto, CP_3
delle spese del giudizio, che liquida in euro 5.810,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Patti il giorno 08/01/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena
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