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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8765/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Pilato, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Casoria, alla via A. Manzoni n. 53
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.10.2023, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Trana (TO) (in data 29.12.2016) con dalla cui unione nasceva il Controparte_1
figlio (in data 23.10.2017), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle Per_1
seguenti condizioni:
- disporre l'affido superesclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la Per_1
stessa, atteso il totale disinteresse morale e materiale da parte del padre;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio minore oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Il resistente benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
Solo parte ricorrente compariva, in data 13.3.2024, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata nella medesima data, qui da intendersi integralmente trascritti.
All'udienza del 17.4.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Torino, nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza (depositata il 1.10.2020), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass.
21916/2019). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori
(quale l'affidamento c.d. superesclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 32876/2022; Cass. 4056/2023; Cass. n. 26517/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'istruttoria compiuta è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale del CP_1
figlio tale da pregiudicare il suo interesse. Per_1
Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente è emerso che il padre ha completamente abbandonato il minore, non vede e non sente il figlio oramai da diversi anni, ha mostrato un atteggiamento di assoluto disinteresse nei suoi confronti sia da un punto di vista morale che materiale, non ha mai contribuito al suo mantenimento, sottraendosi altresì agli incontri protetti con il minore tramite i Servizi Sociali di Afragola. A ciò si aggiunga che il resistente è stato altresì condannato per il reato di sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p., per aver sottratto alla responsabilità genitoriale della madre la figlia nata da altra relazione.
Alla luce dei suesposti elementi non può che disporsi l'affido del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione, nella sua forma c.d. “superesclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per il minore (relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute etc.) potranno essere prese unicamente dalla madre.
Alla luce del quadro come prospettato non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra il minore e il resistente, anche all'esito di un percorso di valutazione/rafforzamento delle capacità genitoriali da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-reddituali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della parte ricorrente;
e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., si ritiene congruo determinare, così come d'altronde richiesto dalla stessa parte ricorrente, a conferma di quanto stabilito nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., a carico del , e in favore della , l'assegno pari ad euro 300,00 CP_1 Pt_1
mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'assegno dovrà Per_1 essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, in assenza di domanda.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Trana (TO), in data 29.12.2016, tra
[...]
(nato in [...], Cuba, il 17.8.1978) e (nata in CP_1 Parte_1
Napoli, il 9.4.1977), atto n. 11, parte I, serie A, anno 2016;
- dispone l'affido superesclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la Per_1
stessa;
- nulla sul diritto/dovere di visita paterno;
- obbliga il a corrispondere, in favore della , l'assegno mensile pari ad euro CP_1 Pt_1
300,00 a titolo di mantenimento del minore oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1
straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trana (TO) per gli adempimenti di legge;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del presente CP_1 Parte_1
giudizio che si liquidano in euro 137,30 per esborsi ed euro 3.195,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro
dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8765/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angela Pilato, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Casoria, alla via A. Manzoni n. 53
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.10.2023, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Trana (TO) (in data 29.12.2016) con dalla cui unione nasceva il Controparte_1
figlio (in data 23.10.2017), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle Per_1
seguenti condizioni:
- disporre l'affido superesclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la Per_1
stessa, atteso il totale disinteresse morale e materiale da parte del padre;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio minore oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_1
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Il resistente benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
Solo parte ricorrente compariva, in data 13.3.2024, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. depositata nella medesima data, qui da intendersi integralmente trascritti.
All'udienza del 17.4.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Torino, nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza (depositata il 1.10.2020), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass.
21916/2019). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori
(quale l'affidamento c.d. superesclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 32876/2022; Cass. 4056/2023; Cass. n. 26517/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'istruttoria compiuta è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza del nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale del CP_1
figlio tale da pregiudicare il suo interesse. Per_1
Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente è emerso che il padre ha completamente abbandonato il minore, non vede e non sente il figlio oramai da diversi anni, ha mostrato un atteggiamento di assoluto disinteresse nei suoi confronti sia da un punto di vista morale che materiale, non ha mai contribuito al suo mantenimento, sottraendosi altresì agli incontri protetti con il minore tramite i Servizi Sociali di Afragola. A ciò si aggiunga che il resistente è stato altresì condannato per il reato di sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p., per aver sottratto alla responsabilità genitoriale della madre la figlia nata da altra relazione.
Alla luce dei suesposti elementi non può che disporsi l'affido del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione, nella sua forma c.d. “superesclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per il minore (relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute etc.) potranno essere prese unicamente dalla madre.
Alla luce del quadro come prospettato non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra il minore e il resistente, anche all'esito di un percorso di valutazione/rafforzamento delle capacità genitoriali da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-reddituali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della parte ricorrente;
e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., si ritiene congruo determinare, così come d'altronde richiesto dalla stessa parte ricorrente, a conferma di quanto stabilito nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., a carico del , e in favore della , l'assegno pari ad euro 300,00 CP_1 Pt_1
mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento del figlio minore oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'assegno dovrà Per_1 essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, in assenza di domanda.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Trana (TO), in data 29.12.2016, tra
[...]
(nato in [...], Cuba, il 17.8.1978) e (nata in CP_1 Parte_1
Napoli, il 9.4.1977), atto n. 11, parte I, serie A, anno 2016;
- dispone l'affido superesclusivo del minore alla madre, con residenza privilegiata presso la Per_1
stessa;
- nulla sul diritto/dovere di visita paterno;
- obbliga il a corrispondere, in favore della , l'assegno mensile pari ad euro CP_1 Pt_1
300,00 a titolo di mantenimento del minore oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1
straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trana (TO) per gli adempimenti di legge;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del presente CP_1 Parte_1
giudizio che si liquidano in euro 137,30 per esborsi ed euro 3.195,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro
dott.ssa Alessandra Tabarro