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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. Magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. R.G. 663/2021 promosso da
(c.f. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Brugiapaglia ed elettivamente domiciliati in Ancona alla Via
San Martino presso lo studio del difensore
APPELLANTE
Contro
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. , CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
quali unici eredi dei genitori (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
07/09/2018) e (nata a [...] il [...] e deceduta a Montefano il 03/03/2021), Persona_2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo Meschini ed elettivamente domiciliati in Macerata alla
Via Lorenzoni n. 10 presso lo studio del difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i Sigg. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Macerata i Sigg.ri e al fine di sentir accertare e Persona_1 Persona_2
dichiarare il loro diritto alla restituzione dell'area, di cui al Fg. 36 part. 106 del Comune di Montefano, di loro proprietà ed oggetto di sconfinamento “… per una superficie complessiva di mq. 2,70 in relazione al locale
contro
-terra e di mq. 0,6 con riferimento al locale fuori-terra uso veranda, come accertato dalla CTU 5.7.2017 a firma dell'Ing. di Macerata - da parte del Persona_3
manufatto ad uso abitativo di proprietà dei Sigg.ri e , per l'effetto Persona_1 Persona_2
condannando gli stessi Sigg.ri e alla restituzione della ridetta area a Persona_1 Persona_2
favore dei ricorrenti, conseguentemente condannandoli a rimuovere ogni opera edile di qualsivoglia natura e specie occupante sine titulo l'area di sconfinamento”. Si costituivano in giudizio Per_2
, e anche quale eredi di chiedendo il rigetto
[...] CP_1 Controparte_2 Persona_1
della domanda.
All'esito della espletata istruttoria ( prove documentali ) il Tribunale di Macerata con ordinanza emessa in data 08 maggio 2021 RG 304/21019 Rep. 900/2021 del 10 maggio 2021 rigettava il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, “accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri
[...]
e alla restituzione dell'area, di cui al Fg. 36 part. 106 del Comune di Parte_1 Parte_2
Montefano, di loro proprietà ed oggetto di sconfinamento – per una superficie complessiva di mq.
2,70 in relazione al locale
contro
-terra e di mq. 0,6 con riferimento al locale fuori-terra uso veranda, come accertato dalla CTU 5.7.2017 a firma dell'Ing. di Macerata - da parte del Persona_3
manufatto ad uso abitativo di proprietà degli appellati Sigg.ri e e CP_1 CP_2 Per_2
, per l'effetto condannando gli stessi convenuti Sigg.ri e e
[...] CP_1 CP_2 Per_2
alla restituzione della ridetta area a favore degli appellanti, conseguentemente condannandoli a
[...]
rimuovere ogni opera edile di qualsivoglia natura e specie occupante sine titulo l'area di sconfinamento. Vinte le spese”.
Si costituivano gli appellati e quali unici eredi dei genitori CP_1 Controparte_2 Per_1
e chiedendo il rigetto dell' appello e, “ … in via meramente subordinata, nella
[...] Persona_2 denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dai Sigg.ri e , previa ammissione di Parte_2 Parte_1
una C.T.U. tecnica al fine di accertare, alla luce delle sentenze n. 116/03 del Tribunale di Macerata –
Sezione Distaccata di Civitanova Marche e n. 400/2011 della Corte di Appello di Ancona, se sussista o meno lo sconfinamento lamentato dagli odierni appellanti, nonché il valore venale del terreno agricolo oggetto del preteso sconfinamento e, accertata la congruità della proposta formulata, dal
Mediatore, nell'ambito della procedura di mediazione n. 361/2016, tenutasi innanzi all'Organismo di
Mediazione presso il Foro di Macerata, nonché l'ingiustificato rifiuto dei coniugi di Parte_3
accettare e sottoscrivere la proposta medesima, applicare le disposizioni previste dall'art. 13 del
D.Lgs. n. 28/2010, con integrale compensazione delle spese e dei compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio”.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 25 gennaio 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con due motivi d' appello che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, gli appellanti lamentano “1. Violazione, erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'errato inquadramento della natura della domanda;
2. Violazione, erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.; contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze di giudizio”.
I motivi non sono fondati.
Preliminarmente, lette le argomentazioni offerte dalle parti, occorre stabilire se siamo di fronte ad un'azione ex art. 948 c.c. ovvero ad un'azione di mera restituzione del bene.
Invero, “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo” (cfr. in tal senso, Cass.
n.13605/2000; Cass. 4416/2007), essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene. E' quindi evidente che da quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda proposta deve essere qualificata di revindica ex art. 948 c.c. poiché, in aderenza ai principi appena richiamati, gli attori con l'azione proposta - affermandosi proprietari dell' area asseritamente occupata dai resistenti, agiscono per il recupero della cosa nei confronti di chi la detiene o la possiede.
Non è infatti possibile qualificare l' azione in maniera differente da quella che pacificamente risulta dal tenore del ricorso e dalle domande svolte dagli allora ricorrenti, atteso che gli appellanti non richiedono, ad esempio, la restituzione del bene previa allegazione di averlo precedentemente consegnato alla controparte ovvero previa allegazione del venir meno del rapporto obbligatorio che ha legittimato il convenuto a detenere l'immobile.
Ciò posto, la definita natura dell'azione proposta quale rivendicazione ex art.948 c.c. ha come corollaria conseguenza il ben determinato e pacifico regime probatorio incombente sugli attori della c.d. probatio diabolica per cui gli stessi devono soggiacere all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c., in quanto chi agisce non può semplicemente limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario e se ha acquistato il bene a titolo derivativo, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario. ( Ex multis "Cass. n.
28865 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018, Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).
Ne deriva che gli istanti non solo dovevano provare di essere divenuti proprietari in base ad un valido titolo di acquisto, ma dovevano anche provare che aver ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario e, per far questo, era necessario provare che il vecchio proprietario aveva, a sua volta, ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario e così di seguito, in una catena di prove che dovrebbe giungere al primo ed incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione nel processo ovvero almeno fino a coprire l'arco temporale del ventennio precedente.
E a tal fine, in base ai suesposti principi, come correttamente e condivisibilmente precisato dal giudice di prime cure, i documenti prodotti unitamente al ricorso introduttivo ( es. una planimetria, diverse
Autorizzazioni Edilizie, un Permesso di Costruire in variante n. 65 del 5.10.2004) non hanno forza probante idonea del diritto di proprietà occorrendo necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene sarebbe stato loro attribuito. Né i ricorrenti hanno offerto di provare il loro diritto di proprietà in via dichiarativa ( dai verbali di udienza risultano solo diverse richieste di rinvii al fine di definire transattivamente la vicenda ma null' altro). Di conseguenza, anche considerando il rito scelto in primo grado dagli attuali appellanti, la domanda non risulta provata ed il gravame deve essere respinto e la gravata pronuncia confermata.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze e richieste delle parti
Le spese processuali ben possono essere regolamentate tra le parti in termini di integrale compensazione avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata ed allo svolgimento della vicenda processuale
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti in solido dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2
e quali unici eredi dei genitori e ed CP_1 Controparte_2 Persona_1 Persona_2
avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata emessa in data 08 maggio 2021 RG 304/21019 Rep.
900/2021 del 10 maggio 2021 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l' effetto l' impugnata pronuncia;
- compensa tra le parti le spese del grado
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti in solido, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. Magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. R.G. 663/2021 promosso da
(c.f. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Brugiapaglia ed elettivamente domiciliati in Ancona alla Via
San Martino presso lo studio del difensore
APPELLANTE
Contro
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. , CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
quali unici eredi dei genitori (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
07/09/2018) e (nata a [...] il [...] e deceduta a Montefano il 03/03/2021), Persona_2
entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Paolo Meschini ed elettivamente domiciliati in Macerata alla
Via Lorenzoni n. 10 presso lo studio del difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i Sigg. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
dinanzi al Tribunale di Macerata i Sigg.ri e al fine di sentir accertare e Persona_1 Persona_2
dichiarare il loro diritto alla restituzione dell'area, di cui al Fg. 36 part. 106 del Comune di Montefano, di loro proprietà ed oggetto di sconfinamento “… per una superficie complessiva di mq. 2,70 in relazione al locale
contro
-terra e di mq. 0,6 con riferimento al locale fuori-terra uso veranda, come accertato dalla CTU 5.7.2017 a firma dell'Ing. di Macerata - da parte del Persona_3
manufatto ad uso abitativo di proprietà dei Sigg.ri e , per l'effetto Persona_1 Persona_2
condannando gli stessi Sigg.ri e alla restituzione della ridetta area a Persona_1 Persona_2
favore dei ricorrenti, conseguentemente condannandoli a rimuovere ogni opera edile di qualsivoglia natura e specie occupante sine titulo l'area di sconfinamento”. Si costituivano in giudizio Per_2
, e anche quale eredi di chiedendo il rigetto
[...] CP_1 Controparte_2 Persona_1
della domanda.
All'esito della espletata istruttoria ( prove documentali ) il Tribunale di Macerata con ordinanza emessa in data 08 maggio 2021 RG 304/21019 Rep. 900/2021 del 10 maggio 2021 rigettava il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la richiamata sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, “accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri
[...]
e alla restituzione dell'area, di cui al Fg. 36 part. 106 del Comune di Parte_1 Parte_2
Montefano, di loro proprietà ed oggetto di sconfinamento – per una superficie complessiva di mq.
2,70 in relazione al locale
contro
-terra e di mq. 0,6 con riferimento al locale fuori-terra uso veranda, come accertato dalla CTU 5.7.2017 a firma dell'Ing. di Macerata - da parte del Persona_3
manufatto ad uso abitativo di proprietà degli appellati Sigg.ri e e CP_1 CP_2 Per_2
, per l'effetto condannando gli stessi convenuti Sigg.ri e e
[...] CP_1 CP_2 Per_2
alla restituzione della ridetta area a favore degli appellanti, conseguentemente condannandoli a
[...]
rimuovere ogni opera edile di qualsivoglia natura e specie occupante sine titulo l'area di sconfinamento. Vinte le spese”.
Si costituivano gli appellati e quali unici eredi dei genitori CP_1 Controparte_2 Per_1
e chiedendo il rigetto dell' appello e, “ … in via meramente subordinata, nella
[...] Persona_2 denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dai Sigg.ri e , previa ammissione di Parte_2 Parte_1
una C.T.U. tecnica al fine di accertare, alla luce delle sentenze n. 116/03 del Tribunale di Macerata –
Sezione Distaccata di Civitanova Marche e n. 400/2011 della Corte di Appello di Ancona, se sussista o meno lo sconfinamento lamentato dagli odierni appellanti, nonché il valore venale del terreno agricolo oggetto del preteso sconfinamento e, accertata la congruità della proposta formulata, dal
Mediatore, nell'ambito della procedura di mediazione n. 361/2016, tenutasi innanzi all'Organismo di
Mediazione presso il Foro di Macerata, nonché l'ingiustificato rifiuto dei coniugi di Parte_3
accettare e sottoscrivere la proposta medesima, applicare le disposizioni previste dall'art. 13 del
D.Lgs. n. 28/2010, con integrale compensazione delle spese e dei compensi professionali relativi al doppio grado di giudizio”.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 25 gennaio 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con due motivi d' appello che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, gli appellanti lamentano “1. Violazione, erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'errato inquadramento della natura della domanda;
2. Violazione, erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.; contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze di giudizio”.
I motivi non sono fondati.
Preliminarmente, lette le argomentazioni offerte dalle parti, occorre stabilire se siamo di fronte ad un'azione ex art. 948 c.c. ovvero ad un'azione di mera restituzione del bene.
Invero, “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo” (cfr. in tal senso, Cass.
n.13605/2000; Cass. 4416/2007), essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene. E' quindi evidente che da quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda proposta deve essere qualificata di revindica ex art. 948 c.c. poiché, in aderenza ai principi appena richiamati, gli attori con l'azione proposta - affermandosi proprietari dell' area asseritamente occupata dai resistenti, agiscono per il recupero della cosa nei confronti di chi la detiene o la possiede.
Non è infatti possibile qualificare l' azione in maniera differente da quella che pacificamente risulta dal tenore del ricorso e dalle domande svolte dagli allora ricorrenti, atteso che gli appellanti non richiedono, ad esempio, la restituzione del bene previa allegazione di averlo precedentemente consegnato alla controparte ovvero previa allegazione del venir meno del rapporto obbligatorio che ha legittimato il convenuto a detenere l'immobile.
Ciò posto, la definita natura dell'azione proposta quale rivendicazione ex art.948 c.c. ha come corollaria conseguenza il ben determinato e pacifico regime probatorio incombente sugli attori della c.d. probatio diabolica per cui gli stessi devono soggiacere all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c., in quanto chi agisce non può semplicemente limitarsi a contestare la posizione del convenuto, ma deve provare, con ogni mezzo, di essere proprietario e se ha acquistato il bene a titolo derivativo, dovrà provare la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario. ( Ex multis "Cass. n.
28865 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018, Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).
Ne deriva che gli istanti non solo dovevano provare di essere divenuti proprietari in base ad un valido titolo di acquisto, ma dovevano anche provare che aver ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario e, per far questo, era necessario provare che il vecchio proprietario aveva, a sua volta, ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario e così di seguito, in una catena di prove che dovrebbe giungere al primo ed incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione nel processo ovvero almeno fino a coprire l'arco temporale del ventennio precedente.
E a tal fine, in base ai suesposti principi, come correttamente e condivisibilmente precisato dal giudice di prime cure, i documenti prodotti unitamente al ricorso introduttivo ( es. una planimetria, diverse
Autorizzazioni Edilizie, un Permesso di Costruire in variante n. 65 del 5.10.2004) non hanno forza probante idonea del diritto di proprietà occorrendo necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene sarebbe stato loro attribuito. Né i ricorrenti hanno offerto di provare il loro diritto di proprietà in via dichiarativa ( dai verbali di udienza risultano solo diverse richieste di rinvii al fine di definire transattivamente la vicenda ma null' altro). Di conseguenza, anche considerando il rito scelto in primo grado dagli attuali appellanti, la domanda non risulta provata ed il gravame deve essere respinto e la gravata pronuncia confermata.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze e richieste delle parti
Le spese processuali ben possono essere regolamentate tra le parti in termini di integrale compensazione avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata ed allo svolgimento della vicenda processuale
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti in solido dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2
e quali unici eredi dei genitori e ed CP_1 Controparte_2 Persona_1 Persona_2
avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata emessa in data 08 maggio 2021 RG 304/21019 Rep.
900/2021 del 10 maggio 2021 così provvede:
- rigetta l' appello
- conferma per l' effetto l' impugnata pronuncia;
- compensa tra le parti le spese del grado
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte degli appellanti in solido, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico