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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 1.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 4974/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“assegno mensile di assistenza “e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppina Moscato, con studio in Battipaglia
(SA) alla Via Paolo Baratta, n. 79/b
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
1 Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 premesso: che aveva Parte_1 promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare la Persona_1
sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio Pt_1
motivato dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l , in persona del Presidente p.t. al pagamento delle CP_1
spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto CP_2
riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 3.12.2024 il giudice, ritenuta la necessità di rinnovare le operazioni peritali, nominava il consulente dott. . Persona_2
Acquisita la relazione peritale , all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
******
La domanda è infondata non merita accoglimento;
tale infondatezza è scaturita dalle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, espletata nel corso del presente giudizio.
A tal proposito va evidenziato che la detta consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato la seguente diagnosi: Parte ricorrente é affetta dalle seguenti infermità: “ Remoto intervento di erniectomia discale (2000) a livello L5-S1 con presenza di ernie discali al rachide senza significative limitazioni funzionali. Diabete mellito tipo 2 non complicato. Teleangectasie venose arti inferiori.
Umore deflesso.”.
2 Il CTU ha posto, poi, le seguenti conclusioni: “Parte ricorrente è SI' portatrice di invalidità civile, ma non superiore al 60%.”.
Questo giudice ritiene di condividere e fare proprio il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto trae origine da una approfondita e meditata valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico- legali, corrette sia sotto il profilo tecnico che logico-conseguenziale.
Per il calcolo della percentuale di invalidità per le menomazioni coesistenti il DM
05/02/1992 indica una metodica precisa:” … dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20×0,15) = 0,32 e quindi 32%. …”
Si tratta di una formula di calcolo riduzionistico conosciuta anche come “formula di Balthazard”
In forma meno matematica, sempre come esempio, se sono riconosciute 2 menomazioni valutabili rispettivamente il 50% ed il 40%, la somma non sarà 90% ma 70%: 50 + il 40% di ciò che resta =>[50 + (50:100 x 40)]= 70. Per una terza o quarta menomazione si procede allo stesso modo, quindi aggiungendo la percentuale della differenza tra 100 e la percentuale già ottenuta precedentemente.
In alternativa, per effettuare il calcolo più rapidamente, generalmente le Commissioni sono dotate di una tabella per il calcolo combinato, che sostanzialmente è questa ⇓
3 Si sommano le prime 2 menomazioni e quindi in successione tutte le altre.
Da ricordare che le menomazioni valutabili dall'1% al 10%, se non in concorrenza con altre dello stesso apparato organo-funzionale, non possono essere inserite nel calcolo complessivo.
Nel caso di specie, dunque , appare corretto il calcolo effettuato dal consulente tecnico.
Alla stregua delle conclusioni peritali la domanda va rigettata, in quanto non ricorre l'ipotesi disciplinata dall'art. 13 della legge 30.3.71, n. 118 per potersi far luogo alla declaratoria del diritto della ricorrente alla richiesta avanzata.
Nulla per le spese di lite, mentre vanno poste a carico dell' le spese della consulenza CP_1
tecnica. Come risulta infatti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo, parte ricorrente è titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.76, commi da 1 a 3 , e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
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P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
3) pone a definitivo carico dell , come rappresentato, le spese della consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto .
Salerno, 1 aprile 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
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