Ordinanza cautelare 9 dicembre 2021
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04419/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03761/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3761 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Formicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione:
del provvedimento 1 luglio 2021 dello Sportello Unico per l’immigrazione di Napoli recante rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 17/6/2020, il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- presentava alla Prefettura di Napoli –Sportello Unico per l’Immigrazione, dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020.
La Questura di Napoli ha espresso il proprio parere ostativo, fondato sulla circostanza secondo cui il cittadino -OMISSIS-, al quale la domanda si riferiva, ed odierno ricorrente, era risultato destinatario di una segnalazione Schengen inserita dalla Svizzera ex artt. 24 e 25 regolamento (EU) 2018/1861 e pertanto causa ostativa per il D.L.34/2020.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione, preso atto del parere negativo, notificava all’interessato il preavviso di rigetto dell’istanza; successivamente, denegava l’istanza con provvedimento n. 234733 del 20.07.2021.
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo, a sostegno del gravame, di non aver mai ricevuto la notifica del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 e di essersi adoperato per ripristinare la propria posizione giuridica in Svizzera.
Più nel dettaglio, il ricorrente avrebbe instaurato – in Svizzera - la prevista procedura giuridica per far fronte al provvedimento di allontanamento emesso nei suoi confronti. Procedura che, peraltro, sembrerebbe essersi conclusa con un procedimento analogo a quello di oblazione disciplinato dalla Legge italiana e, dunque, con il pagamento di una multa, il che avrebbe potuto sanare la posizione dello stesso sia nel territorio svizzero che nell’ambito del c.d. circuito Schengen.
Tale circostanza, quindi, qualora fosse stata portata a conoscenza delle Autorità italiane attraverso il meccanismo introdotto dall’art. 10 bis L. 241/90, avrebbe potuto consentire degli accertamenti più approfonditi ai fini dell’accoglimento della istanza di emersione di lavoro irregolare.
Il provvedimento era comunque illegittimo perché adottato sulla base di una norma illegittima: di fatto, tutti coloro che presentano istanza ex art. 103 D.L. 34/2020, sono soggetti privi di idoneo titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano; pertanto, ciascuno di essi potrebbe essere in astratto.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il ricorrente ammette che la segnalazione di inammissibilità costituente presupposto del provvedimento si riferisce effettivamente alla sua persona; il diniego si basa, dunque, sull'applicazione del comma 10, lett. b) dell'articolo 103 citato che esclude dalla "emersione" gli stranieri "che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato";
La disposizione citata prevede una fattispecie di esclusione automatica dalla emersione (che costituisce una procedura di carattere eccezionale) che richiede solo e semplicemente la verifica della riferibilità della segnalazione all'interessato (e nella fattispecie è ammesso in ricorso che la segnalazione si riferisce al ricorrente); d'altro lato la giurisprudenza di questa sezione è univocamente orientata in tale senso (T.A.R. Campania, Napoli, 17 giugno 2022, n. 4119, id., 9 marzo 2022, n. 1612) e così più in generale la giurisprudenza amministrativa (cfr. ad es. T.A.R. Veneto, 14 giugno 2022, n. 1030, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 1 luglio 2022, n. 306, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 7 giugno 2022, n. 1859; nello stesso senso e con riferimento alla sanatoria del 2012 cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901).
Il Consiglio di Stato, inoltre, ha, anche di recente, affermato che “la segnalazione di inammissibilità dell’ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen preclude, in radice, ogni possibilità di ottenere il richiesto provvedimento di regolarizzazione dello straniero presente in Italia. Il provvedimento di diniego, pertanto è correttamente motivato attraverso il riferimento all’atto adottato in altro Stato dell’area Schengen, senza alcuna necessità di argomentare ulteriormente in ordine alla concreta pericolosità del cittadino extracomunitario o di vagliare la legittimità e correttezza di tale atto” (Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901).
Il Consiglio di Stato ha avuto, altresì, modo di sottolineare che ”la giurisprudenza di questa Sezione si è da tempo consolidata sul principio della “ non sindacabilità “ nel merito, salvi i casi eccezionali dell’errore materiale e/o del disguido burocratico , dei provvedimenti di non ammissione dello straniero, emessi da ciascun Stato aderente all’accordo di Schengen, in quanto l’appartenenza a tale accordo impone di evitare o ridurre al minimo le ipotesi in cui la valutazione compiuta da uno Stato estero possa essere vanificata o diversamente valutata da un altro Stato (C.d.S. sez. III n. 5735/2015, n. 4601/2014, n. 3573/2013 e n.2978/2013). Si tratta, qui, di applicare una regola europea che costituisce pilastro dello spazio comune di libera circolazione, all’interno del quale ciascun Paese membro ha il dovere di applicare segnalazioni o richieste provenienti da altro Paese membro. Diversamente opinando, le disposizioni del trattato sarebbero violate” (Cons. Stato, sez. III, 1 luglio 2017, n. 3421).
L’omissione delle garanzie procedimentali non potrebbe, infine, giustificare l’annullamento del provvedimento dato il suo carattere vincolato (cfr. articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241)
Per quanto precede che il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno oltremodo compensate in considerazione della natura della controversia e considerando che l’Amministrazione si è costituita con atto di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.