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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
n. 2193/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato
DA
(C.F. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI MATURI
Parte appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con
[...] P.IVA_2
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
Parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Appello avverso la sentenza n. 1986/2023, pubblicata in data 09/11/2023, del Tribunale di Venezia.
Conclusioni delle parti
1 Per parte appellante
1) in via principale, in riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n.
1986/2023, pubblicata all'esito dell'udienza di discussione del 9.11.2023, annullare, in accoglimento del primo motivo d'appello, l'Ordinanza-Ingiunzione n. L736VE002506168 del
25/06/2023 della di notificata a mezzo pec in data 29/06/2023, Controparte_1 Pt_1
con conseguente archiviazione delle sanzioni irrogate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
2) in via subordinata, in riforma del capo 3 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia
n. 1986/2023, pubblicata all'esito dell'udienza di discussione del 9.11.2023, riqualificare, in accoglimento del secondo motivo d'appello, il fatto illecito come violazione dell'art. 29 del
Regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63/1993 e, per l'effetto, applicare una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c) del citato
Regolamento, corrispondente al minimo edittale di € 103,00= in considerazione della tenuità della violazione sotto il profilo della gravità del danno e del grado della colpa. Con ogni conseguenza di legge.
Per parte appellata
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia;
- spese e competenze legali di entrambi i gradi rifuse.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con verbale di accertamento prot. n. 115/2 del 16.09.2019, notificato in data 25.09.2019, i
Carabinieri, in località Canal Grande-Accademia a hanno contestato a Pt_1 [...]
, in qualità di comandante conducente del taxi acqueo targato VE8736, ed alla Parte_2
quale responsabile in solido, la violazione dell'art. 1193 cod. Parte_3
nav. poiché trovato sprovvisto della licenza per navi minori e galleggianti, del ruolino di equipaggio per navi minori e galleggianti, del certificato di navigabilità, delle annotazioni di sicurezza, del certificato di revisione e collaudo estintore a polvere A.B.C. e del verbale di
2 visita occasionale fatto dall'ente tecnico in sede di installazione dell'elica di manovra schoettel.
Con pec del 14.10.2019 ha dimesso le osservazioni di cui all'art. 18 della Parte_1
Legge n. 689/1981 al Sindaco del Comune di con le quali ha contestato la Pt_1 sussistenza della violazione dell'art. 1 L.R. n. 25/2019 e l'errata applicazione dell'art. 1193 cod. nav. poiché, a suo avviso, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 29 del Regolamento comunale di attuazione della L.R. 63/93, risultando l'infrazione commessa da natante esercente servizio di trasporto pubblico non di linea.
La , cui le osservazioni sono state inoltrate, ha emesso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. L736VE002506168 del 25.06.2023, con la quale ha irrogato a ed quale obbligata in solido, la sanzione Parte_2 Parte_3 pecuniaria di € 1.549,00, oltre a spese di notifica, e applicato a la Parte_2
sanzione accessoria della sospensione dei titoli professionali per la durata di quindici giorni.
Giudizio di primo grado
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e - Parte_3
lamentando l'incompetenza dell'autorità amministrativa ad emettere il provvedimento impugnato, l'insussistenza della violazione contestata, la violazione dell'art. 1193 cod. nav. e la violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 Legge n. 689/1981 - ne ha chiesto l'annullamento.
Si è costituita in giudizio la , a mezzo di funzionari delegati, chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea.
Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Venezia ha respinto l'opposizione confermando l'ordinanza-ingiunzione n. L736VE002506168 senza nulla statuire in merito alle spese di lite.
Giudizio d'appello
3 Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia propone appello Parte_3
chiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Controparte_1
si è costituito in causa chiedendo il rigetto dell'appello e la rifusione delle spese di
[...]
lite.
Con provvedimento del 20.07.2024 la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del
05.11.2024 assegnando termine per note fino a venti giorni prima.
Motivi d'appello
1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Venezia nel punto in cui avrebbe affermato la riconducibilità dell'illecito alla materia della navigazione marittima e non a quella interna lagunare, poiché la condotta sarebbe stata tenuta da una nave minore iscritta nei registri dell'Autorità Marittima, così disattendendo l'eccezione di parte opponente relativa alla competenza dell'autorità che ha emesso l'ordinanza sanzionatoria.
La contestazione è stata effettuata al comandante del taxi acqueo all'interno del Canal
Grande, che rientra nelle acque interne lagunari e costituisce un “canale urbano”. A ciò conseguirebbe che le funzioni amministrative di vigilanza spetterebbero, nella fattispecie, alla
Regione in forza degli artt. 79 e 97 d.P.R. n. 616/1977 e, per essa, in forza della subdelega di cui all'art. 1, L.R. 10/1977, al Comune di Venezia. L'iscrizione del natante nei registri delle navi minori marittime detenuti dall'Autorità Marittima non avrebbe rilievo determinante ai fini indicati dato che il regime amministrativo delle navi sarebbe determinato, oltre che dall'iscrizione, anche dalla “specie di navigazione concretamente intrapresa dall'imbarcazione al momento della contestazione”.
Il taxi acqueo sanzionato risulterebbe adibito, in base al certificato di navigabilità e alla scheda tecnica RINA, al trasporto passeggeri in “acque tranquille limitate alla Laguna di
”. Troverebbe così applicazione l'art. 24 cod. nav., a norma del quale le navi addette Pt_1
alla navigazione marittima in acque interne sono sottoposte alla vigilanza degli organi
4 competenti per la navigazione interna. Proprio in ragione del criterio di competenza per materia, che il giudice del primo grado ha ritenuto prevalente su quello della competenza per territorio, l'autorità competente andrebbe determinata facendo riferimento al tipo di navigazione intrapresa dal natante al momento della contestazione, che nel caso di specie non si configurerebbe come “navigazione marittima” ma come “navigazione interna/lagunare”.
L'ordinanza-ingiunzione sarebbe quindi viziata perché emessa da un'autorità incompetente.
Il motivo è infondato.
Secondo l'appellante l'attribuzione agli enti locali della funzione sanzionatoria per ogni infrazione attinente alla navigazione opererebbe ogniqualvolta la violazione sia commessa in acque interne, a prescindere dalla natura della violazione e dalla qualità del natante e dal tipo di registro, tra quelli di cui all'art. 146 cod. nav., nel quale esso è iscritto.
Tale deduzione non ha fondamento normativo.
L'art. 24 cod. nav., relativo alla navigazione promiscua, dispone che “le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna”. Ciò significa che la qualità della nave non la esime, quando entri in acque interne, dall'obbligo di osservare le norme di polizia proprie delle acque in cui avviene la navigazione. Ciò tuttavia non esime il natante dal rispetto degli obblighi propri del regime amministrativo imposto dalla qualità della nave, connessa alla sua iscrizione (nel caso in esame come nave minore marittima), né determina uno spostamento di competenza in ordine alla funzione sanzionatoria per le violazioni che non attengano alle suddette norme di polizia, bensì al regime della navigazione marittima. La “vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna” di cui all'art. 24 cod. nav. va quindi intesa come riferita alle condotte che attengono al rispetto delle norme di polizia relative a tali acque.
5 Difatti le funzioni amministrative inerenti la materia della navigazione marittima non sono state oggetto di trasferimento alle regioni e sono state mantenute dallo Stato (DPR n. 616/77 art. 97; D.L.vo n. 112/98, art. 104 lett. v).
L'infrazione per cui è causa attiene propriamente alla materia della sicurezza della navigazione marittima di cui al citato art. 104 lettera v) del D.L.vo n. 112/98. Correttamente, quindi, l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata adottata dalla e non dal Controparte_1
Comune di Venezia.
2) Con il secondo motivo d'appello parte appellante censura la sentenza gravata nel punto in cui avrebbe ritenuto prevalente l'art. 1193 cod. nav. rispetto alle norme dei regolamenti locali che disciplinano il trasporto pubblico non di linea in ambito lagunare.
In particolare, la contestazione al taxi acqueo avrebbe dovuto essere basata, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 Legge 689/81, sull'art. 29 del Regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63/1993, determinando l'applicazione di una sanzione pecuniaria inferiore e la non applicabilità della sanzione accessoria di cui all'art. 1083 ter cod. nav.
L'art. 29, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Venezia, prenderebbe in considerazione, oltre alla documentazione relativa al servizio pubblico non di linea, anche i documenti prescritti dalle leggi vigenti tra cui rientrerebbero quelli previsti agli artt. 169 e 299 cod. nav.
L'appellante puntualizza che l'art. 29 del citato Regolamento costituirebbe norma speciale rispetto all'art. 1193 cod. nav. Quest'ultimo, infatti sarebbe applicabile ad ogni tipo di natante mentre l'art. 29 del Regolamento comunale troverebbe applicazione solo con riguardo alle imbarcazioni che svolgono servizio pubblico non di linea.
Il motivo non è fondato.
6 Il principio di specialità di cui all'art. 9 Legge n. 689/81 sancisce che quando uno stesso fatto
è punito “da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”. Il riferimento “al fatto” determina la necessità di analizzare le condotte tipizzate in termini di sovrapponibilità degli elementi costitutivi dell'illecito.
Nel caso di specie, non sussiste un rapporto di specialità tra l'art. 1193 cod. nav. e l'art. 29 del
Regolamento comunale di attuazione della L.R. 63/1993 in quanto l'art. 29 individua la documentazione obbligatoria relativa all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico non di linea, mentre l'art. 1193 cod. nav. attiene all'inosservanza delle disposizioni sulla documentazione di bordo prevista agli artt. 169 e 299 cod. nav.
Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63/1993, i titolari di licenza devono tenere a bordo, unitamente alla documentazione prescritta dalle norme sulla navigazione e dai documenti prescritti dalle vigenti leggi, anche la documentazione relativa alla licenza comunale per lo svolgimento del trasporto pubblico non di linea.
L'art. 29 non si propone di sanzionare la mancata disponibilità della documentazione di cui agli artt. 169 e 299 cod. nav., relativa alla sicurezza della navigazione, posto che tale ipotesi trova già adeguata sanzione nell'art. 1193 cod. nav. La norma regolamentare è intesa, invece, ad estendere l'obbligo di tenuta a bordo alla documentazione pertinente al tipo di servizio al quale il natante è stato autorizzato. E' errato, quindi, ritenere che la violazione accertata nel caso in esame ricada nella previsione di cui all'art. 29, sicché difetta il presupposto per l'applicazione del criterio di specialità, ovvero il conflitto apparente di norme sanzionatorie.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado - liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa - vanno poste ad integrale carico della parte appellante, atteso il rigetto dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02.
7
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
1986/2023, pubblicata in data 09/11/2023, del Tribunale di Venezia:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere al Parte_3 [...]
le spese di lite del presente Controparte_1
grado, liquidate in € 2.211,45, di cui € 1.923,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.
Giorni 15 per il deposito della motivazione.
Venezia, 5 novembre 2024
IL PRESIDENTE dott.ssa Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato
DA
(C.F. ), con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI MATURI
Parte appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), con
[...] P.IVA_2
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
Parte appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Appello avverso la sentenza n. 1986/2023, pubblicata in data 09/11/2023, del Tribunale di Venezia.
Conclusioni delle parti
1 Per parte appellante
1) in via principale, in riforma del capo 1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n.
1986/2023, pubblicata all'esito dell'udienza di discussione del 9.11.2023, annullare, in accoglimento del primo motivo d'appello, l'Ordinanza-Ingiunzione n. L736VE002506168 del
25/06/2023 della di notificata a mezzo pec in data 29/06/2023, Controparte_1 Pt_1
con conseguente archiviazione delle sanzioni irrogate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio;
2) in via subordinata, in riforma del capo 3 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia
n. 1986/2023, pubblicata all'esito dell'udienza di discussione del 9.11.2023, riqualificare, in accoglimento del secondo motivo d'appello, il fatto illecito come violazione dell'art. 29 del
Regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63/1993 e, per l'effetto, applicare una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c) del citato
Regolamento, corrispondente al minimo edittale di € 103,00= in considerazione della tenuità della violazione sotto il profilo della gravità del danno e del grado della colpa. Con ogni conseguenza di legge.
Per parte appellata
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia;
- spese e competenze legali di entrambi i gradi rifuse.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con verbale di accertamento prot. n. 115/2 del 16.09.2019, notificato in data 25.09.2019, i
Carabinieri, in località Canal Grande-Accademia a hanno contestato a Pt_1 [...]
, in qualità di comandante conducente del taxi acqueo targato VE8736, ed alla Parte_2
quale responsabile in solido, la violazione dell'art. 1193 cod. Parte_3
nav. poiché trovato sprovvisto della licenza per navi minori e galleggianti, del ruolino di equipaggio per navi minori e galleggianti, del certificato di navigabilità, delle annotazioni di sicurezza, del certificato di revisione e collaudo estintore a polvere A.B.C. e del verbale di
2 visita occasionale fatto dall'ente tecnico in sede di installazione dell'elica di manovra schoettel.
Con pec del 14.10.2019 ha dimesso le osservazioni di cui all'art. 18 della Parte_1
Legge n. 689/1981 al Sindaco del Comune di con le quali ha contestato la Pt_1 sussistenza della violazione dell'art. 1 L.R. n. 25/2019 e l'errata applicazione dell'art. 1193 cod. nav. poiché, a suo avviso, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 29 del Regolamento comunale di attuazione della L.R. 63/93, risultando l'infrazione commessa da natante esercente servizio di trasporto pubblico non di linea.
La , cui le osservazioni sono state inoltrate, ha emesso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. L736VE002506168 del 25.06.2023, con la quale ha irrogato a ed quale obbligata in solido, la sanzione Parte_2 Parte_3 pecuniaria di € 1.549,00, oltre a spese di notifica, e applicato a la Parte_2
sanzione accessoria della sospensione dei titoli professionali per la durata di quindici giorni.
Giudizio di primo grado
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e - Parte_3
lamentando l'incompetenza dell'autorità amministrativa ad emettere il provvedimento impugnato, l'insussistenza della violazione contestata, la violazione dell'art. 1193 cod. nav. e la violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 Legge n. 689/1981 - ne ha chiesto l'annullamento.
Si è costituita in giudizio la , a mezzo di funzionari delegati, chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea.
Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Venezia ha respinto l'opposizione confermando l'ordinanza-ingiunzione n. L736VE002506168 senza nulla statuire in merito alle spese di lite.
Giudizio d'appello
3 Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia propone appello Parte_3
chiedendo la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Controparte_1
si è costituito in causa chiedendo il rigetto dell'appello e la rifusione delle spese di
[...]
lite.
Con provvedimento del 20.07.2024 la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del
05.11.2024 assegnando termine per note fino a venti giorni prima.
Motivi d'appello
1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Venezia nel punto in cui avrebbe affermato la riconducibilità dell'illecito alla materia della navigazione marittima e non a quella interna lagunare, poiché la condotta sarebbe stata tenuta da una nave minore iscritta nei registri dell'Autorità Marittima, così disattendendo l'eccezione di parte opponente relativa alla competenza dell'autorità che ha emesso l'ordinanza sanzionatoria.
La contestazione è stata effettuata al comandante del taxi acqueo all'interno del Canal
Grande, che rientra nelle acque interne lagunari e costituisce un “canale urbano”. A ciò conseguirebbe che le funzioni amministrative di vigilanza spetterebbero, nella fattispecie, alla
Regione in forza degli artt. 79 e 97 d.P.R. n. 616/1977 e, per essa, in forza della subdelega di cui all'art. 1, L.R. 10/1977, al Comune di Venezia. L'iscrizione del natante nei registri delle navi minori marittime detenuti dall'Autorità Marittima non avrebbe rilievo determinante ai fini indicati dato che il regime amministrativo delle navi sarebbe determinato, oltre che dall'iscrizione, anche dalla “specie di navigazione concretamente intrapresa dall'imbarcazione al momento della contestazione”.
Il taxi acqueo sanzionato risulterebbe adibito, in base al certificato di navigabilità e alla scheda tecnica RINA, al trasporto passeggeri in “acque tranquille limitate alla Laguna di
”. Troverebbe così applicazione l'art. 24 cod. nav., a norma del quale le navi addette Pt_1
alla navigazione marittima in acque interne sono sottoposte alla vigilanza degli organi
4 competenti per la navigazione interna. Proprio in ragione del criterio di competenza per materia, che il giudice del primo grado ha ritenuto prevalente su quello della competenza per territorio, l'autorità competente andrebbe determinata facendo riferimento al tipo di navigazione intrapresa dal natante al momento della contestazione, che nel caso di specie non si configurerebbe come “navigazione marittima” ma come “navigazione interna/lagunare”.
L'ordinanza-ingiunzione sarebbe quindi viziata perché emessa da un'autorità incompetente.
Il motivo è infondato.
Secondo l'appellante l'attribuzione agli enti locali della funzione sanzionatoria per ogni infrazione attinente alla navigazione opererebbe ogniqualvolta la violazione sia commessa in acque interne, a prescindere dalla natura della violazione e dalla qualità del natante e dal tipo di registro, tra quelli di cui all'art. 146 cod. nav., nel quale esso è iscritto.
Tale deduzione non ha fondamento normativo.
L'art. 24 cod. nav., relativo alla navigazione promiscua, dispone che “le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna”. Ciò significa che la qualità della nave non la esime, quando entri in acque interne, dall'obbligo di osservare le norme di polizia proprie delle acque in cui avviene la navigazione. Ciò tuttavia non esime il natante dal rispetto degli obblighi propri del regime amministrativo imposto dalla qualità della nave, connessa alla sua iscrizione (nel caso in esame come nave minore marittima), né determina uno spostamento di competenza in ordine alla funzione sanzionatoria per le violazioni che non attengano alle suddette norme di polizia, bensì al regime della navigazione marittima. La “vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna” di cui all'art. 24 cod. nav. va quindi intesa come riferita alle condotte che attengono al rispetto delle norme di polizia relative a tali acque.
5 Difatti le funzioni amministrative inerenti la materia della navigazione marittima non sono state oggetto di trasferimento alle regioni e sono state mantenute dallo Stato (DPR n. 616/77 art. 97; D.L.vo n. 112/98, art. 104 lett. v).
L'infrazione per cui è causa attiene propriamente alla materia della sicurezza della navigazione marittima di cui al citato art. 104 lettera v) del D.L.vo n. 112/98. Correttamente, quindi, l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata adottata dalla e non dal Controparte_1
Comune di Venezia.
2) Con il secondo motivo d'appello parte appellante censura la sentenza gravata nel punto in cui avrebbe ritenuto prevalente l'art. 1193 cod. nav. rispetto alle norme dei regolamenti locali che disciplinano il trasporto pubblico non di linea in ambito lagunare.
In particolare, la contestazione al taxi acqueo avrebbe dovuto essere basata, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 Legge 689/81, sull'art. 29 del Regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63/1993, determinando l'applicazione di una sanzione pecuniaria inferiore e la non applicabilità della sanzione accessoria di cui all'art. 1083 ter cod. nav.
L'art. 29, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Venezia, prenderebbe in considerazione, oltre alla documentazione relativa al servizio pubblico non di linea, anche i documenti prescritti dalle leggi vigenti tra cui rientrerebbero quelli previsti agli artt. 169 e 299 cod. nav.
L'appellante puntualizza che l'art. 29 del citato Regolamento costituirebbe norma speciale rispetto all'art. 1193 cod. nav. Quest'ultimo, infatti sarebbe applicabile ad ogni tipo di natante mentre l'art. 29 del Regolamento comunale troverebbe applicazione solo con riguardo alle imbarcazioni che svolgono servizio pubblico non di linea.
Il motivo non è fondato.
6 Il principio di specialità di cui all'art. 9 Legge n. 689/81 sancisce che quando uno stesso fatto
è punito “da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”. Il riferimento “al fatto” determina la necessità di analizzare le condotte tipizzate in termini di sovrapponibilità degli elementi costitutivi dell'illecito.
Nel caso di specie, non sussiste un rapporto di specialità tra l'art. 1193 cod. nav. e l'art. 29 del
Regolamento comunale di attuazione della L.R. 63/1993 in quanto l'art. 29 individua la documentazione obbligatoria relativa all'esercizio dell'attività di trasporto pubblico non di linea, mentre l'art. 1193 cod. nav. attiene all'inosservanza delle disposizioni sulla documentazione di bordo prevista agli artt. 169 e 299 cod. nav.
Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento comunale di attuazione della L.R. n. 63/1993, i titolari di licenza devono tenere a bordo, unitamente alla documentazione prescritta dalle norme sulla navigazione e dai documenti prescritti dalle vigenti leggi, anche la documentazione relativa alla licenza comunale per lo svolgimento del trasporto pubblico non di linea.
L'art. 29 non si propone di sanzionare la mancata disponibilità della documentazione di cui agli artt. 169 e 299 cod. nav., relativa alla sicurezza della navigazione, posto che tale ipotesi trova già adeguata sanzione nell'art. 1193 cod. nav. La norma regolamentare è intesa, invece, ad estendere l'obbligo di tenuta a bordo alla documentazione pertinente al tipo di servizio al quale il natante è stato autorizzato. E' errato, quindi, ritenere che la violazione accertata nel caso in esame ricada nella previsione di cui all'art. 29, sicché difetta il presupposto per l'applicazione del criterio di specialità, ovvero il conflitto apparente di norme sanzionatorie.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado - liquidate come in dispositivo, in correlazione con il valore e la complessità della causa - vanno poste ad integrale carico della parte appellante, atteso il rigetto dell'impugnazione.
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02.
7
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza n.
1986/2023, pubblicata in data 09/11/2023, del Tribunale di Venezia:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere al Parte_3 [...]
le spese di lite del presente Controparte_1
grado, liquidate in € 2.211,45, di cui € 1.923,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.
Giorni 15 per il deposito della motivazione.
Venezia, 5 novembre 2024
IL PRESIDENTE dott.ssa Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Dario Morsiani
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