Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. (Fattispecie relativa al ricorso, ritenuto inammissibile, presentato in relazione a reati di danno edilizio e di abuso di ufficio in "vantaggio").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2013, n. 50929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50929 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 14/11/2013
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 3253
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 36362/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e dalle parti civili De CA AL, n. il 24/11/1955 a Castellammare di Stabia e CA LI, n. il 4/12/1954 a Castellammare di Stabia;
nel procedimento nei confronti di :
TT OV, n. il 16/10/1954 a Castellammare di Stabia;
AP QU, n. il 13/05/1949 a Castellammare di Stabia;
D'ON OS, n. il 26/09/1966 a Sant'Antonio Abate;
Di OL RO, n. il 24/01/1952 a Cava dè Tirreni;
EL EL, n. il 23/06/1951 a Castellammare di Stabia;
IN RD, n. il 30/11/1957 a Castellammare di Stabia;
NG GI, n. il 19/08/1951 a Castellammare di Stabia;
LL AE, n. il 24/10/1953 a Castellammare di Stabia;
EN NG IO, n. il 17/01/1933 a Torre Annunziata;
EN OV, n. il 07/03/1959 a Meta;
Di IO AN OV, n. il 18/06/1961 a Piano di Sorrento;
AL CI, n. il 13/08/1970 a Vico Equense;
IV NC, n. il 13/11/1948 a Castelammare di Stabia;
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 29/02/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
udite le conclusioni dell'Avv. NG R., difensore delle parti civili, che si è riportata ai motivi di ricorso.
udite le conclusioni dei Difensori degli imputati Avv.ti Mariconda A., anche in sostituzione dell'Avv. Ferraro G., Zecca A., Garzo G. e Vitiello S. che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di AL CI, D'ON OS, AP QU, LL AE e IV NC in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) loro ascritti ai capi A e F dell'imputazione perché
estinti ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45 per l'intervenuto rilascio in sanatoria del permesso a costruire, nei confronti di AL CI, D'ON OS, AP QU, LL AE per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis del loro ascritto al capo D dell'imputazione per essere il fatto non punibile ai sensi dell'art. 181, comma 1 ter, nei confronti di AL CI, D'ON OS, AP QU, LL AE, TT OV, Di IO AN OV, EN OV, EN NG IO, EL EL, Di OL RO, IN RD e NG GI in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72; D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95, artt. 481 e 483; artt. 479, 323 e 479 c.p. loro ascritti ai capi b, c, e, g, h, i ed l dell'imputazione perché il fatto non sussiste.
2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso innanzitutto il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata che lamenta fondamentalmente la violazione dell'art. 425 c.p.p. in relazione alla mancanza, nelle valutazioni di ordine assolutorio effettuate dal Gup, del necessario giudizio prognostico in ordine all'evoluzione del quadro probatorio come richiesto dalla fase processuale impiegata.
2.1. Segnatamente, con un primo motivo relativo ai capi A e F dell'imputazione, incentrato sulla erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 22, 44 e 45, premette che il
Gup ha ritenuto errato l'assunto del consulente del pm secondo cui, trattandosi di opere in corso di esecuzione, non era attivabile la procedura concernente le varianti non essenziali ancora da realizzarsi ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2, bensì la procedura di accertamento di conformità ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36; e ciò perché tale procedura poteva esperirsi, secondo il giudice, anche se i lavori erano non ultimati, come previsto dalla lettera del citato articolo e come interpretato dalla Corte di cassazione. Osserva tuttavia il ricorrente che nella specie si era in presenza di modifiche dei prospetti e delle dimensioni del sottotetto quali opere incidenti sulla sagoma dell'edificio, essendo dunque necessario il permesso di costruire, come affermato dalla corte di cassazione anche in relazione a varianti in corso d'opera che comportino modifiche volumetriche tanto in aumento quanto in diminuzione;
di qui l'illegittimità del ricorso alla procedura del cit. art. 22, comma 2. Nè poteva considerarsi il permesso di costruire in sanatoria ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45 previo accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica, avendo il consulente affermato che il permesso nel suo complesso era da ritenersi illegittimo in quanto non preceduto da istruttoria e comunque riguardante esclusivamente alcune opere eseguite in parziale difformità del progetto assentito. Il permesso non poteva inoltre essere rilasciato posto che le opere da sanare riguardavano un manufatto legittimato da Dia e successiva integrazione da ritenersi illegittime, sicché il Gup avrebbe dovuto sindacare in via incidentale l'illegittimità del permesso. Ciò, tanto più dovendo il giudice dell'udienza preliminare effettuare una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto.
2.2. Con un secondo motivo, relativo ai capi E 1 e E5
dell'imputazione, denunciando violazione dell'art. 425 c.p.p., artt. 481, 483 e 49 c.p., nonché contraddittorietà, lacunosità e illogicità della motivazione, lamenta che secondo il giudice la infondatezza della falsità della dichiarazione resa nella Dia del 30/04/2007 laddove si dichiarava (a fronte del fatto che le opere erano in parte già eseguite ed altre in corso di esecuzione) che l'esecuzione degli interventi edilizi avrebbe avuto inizio trascorsi 30 giorni di presentazione al protocollo comunale deriverebbe dalla circostanza che nella parte finale della stessa Dia risulta barrata la casella riportante la dizione "variante postuma D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22" nonché la casella indicante che "i lavori sono in corso di esecuzione", da ciò derivando che la dichiarazione falsa non sarebbe stata frutto della volontà di trarre in inganno l'ente comunale ma solo conseguenza dell'utilizzazione di una modulistica predisposta dal Comune;
deduce tuttavia il ricorrente che tale falsa dichiarazione è stata resa anche nella dichiarazione tecnica asseverata allegata alla Dia a firma dei progettisti LL e AP e nei grafici allegati. Quanto alla falsa dichiarazione resa nella variante in corso d'opera depositata il 24/09/2007 deduce che la stessa sarebbe provata dai sopralluoghi effettuati dal consulente del pm dai quali risultava già realizzata una diversa distribuzione interna dei locali commerciali, potendo la consistenza delle opere essere accertata in fase dibattimentale attraverso l'esame testimoniale dei partecipanti al sopralluogo;
ne' potrebbe versarsi in ipotesi di falso inutile o innocuo in relazione al fatto che, essendo la procedura prescelta attivabile fino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori, la eventuale falsità sarebbe inutile. Quanto alle ipotesi di falso relative alla dichiarazione nella Dia del 30 aprile 2007 e contestate nel capo E 2 e E3 dell'imputazione (in relazione al fatto che le opere concernevano solo modifiche interne), il giudice non avrebbe espresso un giudizio prognostico di immutabilità del quadro probatorio ma avrebbe argomentato sulla base dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato a fronte del confronto effettuato dal consulente tra i grafici allegati al progetto assentito e quelli allegati alla dia;
deduce che il reato di falso ideologico non richiede dolo specifico ma la mera consapevolezza di rendere una dichiarazione mendace.
Quanto al falso contestato al capo E 4 dell'imputazione, secondo il giudice smentito dal fatto che le uniche difformità rispetto a quelle rilevate nei sopralluoghi sarebbero quelle relative all'altezza netta della gronda della falda del tetto, regolarmente eliminata come da comunicazione dell'8 giugno 2007, l'impugnata sentenza non valuterebbe il fatto che anche una dichiarazione parzialmente falsa costituisce reato e inoltre non considererebbe quanto accertato dal consulente del P.M. in punto di altezze differenti tra quanto assentito e quanto realizzato. Quanto al falso, contestato al capo E 6, relativo alla variante del 24 settembre 2007, secondo il giudice la falsità sarebbe insussistente esaminando il procedimento amministrativo nel suo complesso, atteso che l'accorpamento delle due unità immobiliari, non dichiarato, sarebbe stato successivamente denunciato con un'integrazione alla dia presentata in data 24 dicembre 2007;
tuttavia tale integrazione era stata resa solo dopo i sopralluoghi del consulente nei quali si era rilevata l'esecuzione di tali opere non dichiarate con conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Quanto al falso di cui al capo E 7, ritenuto dal giudice neppure astrattamente configurabile, deduce che in ordine ad una variante i grafici devono riportare sia la situazione assentita sia lo stato dei luoghi come risulta modificato per effetto della variante, mentre nella specie il grafico riporta un prospetto non corrispondente al progetto approvato per la diversa posizione degli abbaini, dei pilastri e della copertura del vano scala.
Quanto al falso di cui al capo E 8, il giudice non avrebbe considerato che i grafici con sezione modificata in corrispondenza del vano scala venivano depositati soltanto in data 24 dicembre 2007 ovvero a distanza di quattro giorni dal sopralluogo effettuato dal consulente che rilevava la falsità della dichiarazione in ordine alla necessità del deposito di ulteriori grafici, prospetti e sezioni. Quanto alla falsità di cui al capo E 9 richiama le doglianze già formulate in ordine ai capi E 1 e E 5.
Infine quanto al falso di cui al capo E 10 lamenta che il giudice, giustificando le differenze delle piante quotate rispetto a quelle allegate, le abbia attribuite alla evoluzione dei lavori e alla necessità di aggiornare i grafici, in tal modo tuttavia illegittimamente dando una alternativa interpretazione alla circostanza, come tale non consentita dall'art. 425 c.p.p.. 2.3. Con un terzo motivo relativo alle falsità del capo G, lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p. e art. 479 c.p. nonché contraddittorietà e lacunosità della motivazione;
deduce che il giudice ha definito priva di concreto fondamento la falsa attestazione, contenuta nel verbale della commissione ex L. n. 219 del 1981, di insussistenza di variazioni sostanziali dei parametri edilizi urbanistici dell'edificio e di esclusiva esecuzione di diverse distribuzioni interne al piano interrato e al vano scala;
invece, come accertato dal consulente, le opere realizzate non sono state soltanto interne ma anche esterne;
richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di falso in atto pubblico la condotta di coloro che, componenti della commissione speciale suddetta, autorizzino varianti in corso d'opera attestando la presenza di presupposti la cui inesistenza emerga dai grafici progettuali presentati con la domanda.
2.4. Con un quarto motivo relativo al capo H lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p., art. 323 c.p., D.P.R. 380 del 2001, art. 27 e D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 47 nonché
contraddittorietà e lacunosità della motivazione. Deduce che secondo il giudice la procedura di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2 sarebbe attivabile anche per opere non ancora eseguite e quindi sarebbe escluso l'obbligo di sospensione dei lavori anche in considerazione del fatto che il comparto edilizio in esame rientrerebbe tra gli interventi di ricostruzione in conseguenza del sisma del 1980 in relazione ai quali il D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 47 statuirebbe che i controlli vengano esercitati in via successiva.
Osserva il ricorrente che tuttavia tale norma non deroga alla normativa vigente in materia di controlli e vigilanza sull'attività urbanistica attenendo unicamente al controllo sugli aspetti fiscali degli atti e delle delibere di stanziamento dei fondi e di erogazione dei contributi. Di fatto la sospensione dei lavori andava disposta in quanto i grafici allegati alla dia non riproducevano fedelmente lo stato dei luoghi sostenendosi falsamente nella relazione che si trattava di opere non ancora eseguite;
e di tale falsità avevano piena contezza il dirigente dell'Utc, il responsabile del procedimento e il tecnico del servizio controllo sul territorio. Denuncia inoltre la totale mancanza di motivazione in relazione alle numerose e ulteriori condotte enunciata nel capo d'imputazione. Il giudice avrebbe omesso di considerare le risultanze delle indagini, in particolare essendo state appurate numerose omissioni poste in essere da IN RD nell'ambito del procedimento amministrativo, tutte le poste in essere in violazione di legge e esemplificative, per la macroscopica e continuità, della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 323 c.p.. 2.5. Con un quinto motivo relativo al capo I lamenta la violazione dell'art. 425 c.p.p. e art. 479 c.p. nonché contraddittorietà e lacunosità della motivazione. Deduce che il giudice ha prosciolto IN in ordine alla falsa dichiarazione di cui alla nota del 23 gennaio 2008 sostenendo che lo stesso avrebbe operato una valutazione complessiva delle opere rilevando la insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori anche in considerazione dell'integrazione alla dia del 30 aprile 2007. Sottolinea che invece alla data del 23 gennaio 2008, nella quale IN ha asserito falsamente trattarsi di variazioni interne che non incidono sui parametri urbanistici ed edilizi dell'edificio, le variazioni non erano affatto interne ma avevano comportato modifiche ai prospetti, al numero delle unità immobiliari ed alle sezioni del fabbricato, come emergente dei grafici progettuali depositati e dai sopralluoghi effettuati dallo stesso IN.
2.6. Con un ultimo motivo relativo al capo L (con riguardo alla falsa dichiarazione di altezza di posizionamento della gronda della falda del tetto) deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 425 c.p. e 479 c.p. nonché contraddittorietà e lacunosità della motivazione;
deduce che secondo il G.u.p. il falso non sarebbe dimostrato in quanto le misurazioni sono state necessariamente desunte dal consulente del P.M. con l'uso di una squadretta o di altro strumento di misura, la natura incerta del rilievo prestandosi conseguentemente a soluzioni diverse. Deduce il ricorrente che proprio la possibilità di soluzioni alternative avrebbe dovuto indurre il giudice a disporre il rinvio a giudizio.
3. Hanno proposto ricorso a mezzo del difensore anche le parti civili CA LI e De CA AL deducendo vari motivi volti a lamentare violazione di legge nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Dopo aver riepilogato le caratteristiche di delibazione di tipo prognostico della sentenza di non luogo a procedere in esito all'udienza preliminare con riferimento all'immutabilità del quadro probatorio nella successiva fase del dibattimento, lamentano che la sentenza impugnata non ha fatto buongoverno di tali principi avendo operato una ricostruzione di valutazione unilaterale delle prove tratta passivamente dalle difese dei dati ed omettendo una completa verifica di tutte le emergenze istruttorie.
Ciò posto, con un primo motivo lamentano, con riguardo ai capi A e F d'imputazione, che il giudice abbia illegittimamente ritenuto utilizzabile la procedura di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2, in realtà prevista per le sole varianti non essenziali,
mentre nella specie si versa in opere comportanti modifica della superficie, dei prospetti e della destinazione d'uso e dunque essenziali, sicché era necessario, secondo il consulente del P.M. che, non potendo tali opere costituire oggetto di Dia, i lavori andassero sospesi e occorresse accertamento di conformità; sempre con riguardo agli stessi addebiti, denuncia che il ragionamento del giudice secondo cui l'azione penale sarebbe comunque improcedibile essendo stato rilasciato permesso a costruire in sanatoria previo accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica non avrebbe tenuto conto della illegittimità di tale permesso secondo quanto accertato sempre dal consulente tecnico del P.M., illegittimità che avrebbe dunque dovuto condurre alla sua disapplicazione. Con riferimento ai capi d'imputazione B e C, lamentano che il giudice abbia ritenuto che dette contestazioni attengano a parti non strutturali dell'edificio, venendo tuttavia tale conclusione contraddetta dalle osservazioni del consulente del P.M..
Con riferimento al capo D dell'imputazione deducono che il giudice avrebbe sostenuto che le varianti apportate al progetto assentito ed inerenti ad opere esterne sarebbero prive di rilevanza paesaggistica e inidonee ad introdurre modifiche, peraltro di carattere modesto, recanti pregiudizio ai valori paesaggistici, anche in tal caso omettendo di considerare quanto evidenziato dal consulente del P.M. nella propria relazione;
ne', contrariamente a quanto affermato in sentenza, la contestata modifica dell'altezza del tetto di copertura sarebbe stata oggetto di permesso a costruire in sanatoria, in realtà riguardante altre opere.
Con riferimento al capo E.1 dell'imputazione deducono che la relativa dichiarazione falsa circa lavori da realizzarsi, è stata resa non soltanto attraverso la firma del modulo prestampato ma altresì mediante la dichiarazione tecnica asseverata allegata alla D.i.a. a firma dei progettisti LL e AP e attraverso i grafici allegati.
In relazione al capo E.5 dell'imputazione contestano, richiamando circostanze di fatto nonché la corretta interpretazione da darsi agli artt. 481 e 483 c.p., l'affermazione del giudice secondo cui la falsità sarebbe esclusa in relazione alla non emersione della consistenza delle opere come accertate nei sopralluoghi e in relazione all'inutilità della stessa posto che la procedura prescelta era attivabile fino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
In relazione ai capi E.2 e E.3 dell'imputazione osservano che il giudice non ha espresso un giudizio prognostico ma si è pronunciato in termini diretti di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contrasto con il raffronto operato dal consulente tra i grafici assentiti e quelli allegati alla D.i.a. nonché con le fotografie in atti da cui si evincono la variazione del prospetto e la maggiore superficie realizzata.
Quanto al falso contestato al capo E.4, che, secondo il giudice, sarebbe smentito dal fatto che le uniche difformità sarebbero quelle relative all'altezza netta della gronda della falda del tetto poi irregolarmente eliminata, denunciano ancora una volta l'avvenuta enunciazione di apprezzamenti riservati al giudice del dibattimento, per di più in contrasto con gli accertamenti compiuti dal consulente del P.M., il quale ha accertato che il ripristino non è peraltro avvenuto in conformità al progetto assentito.
Quanto al falso di cui al capo E.6, ritenuto inconsistente dal Gup per il fatto che l'accorpamento di due unità immobiliari e la modifica in pianta di altre sarebbero stati successivamente denunciati con un'integrazione alla D.i.a., deducono la prova della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato posto che tale integrazione è avvenuta solo dopo che il consulente del P.M. aveva rilevato nel corso di sopralluoghi la esecuzione delle opere non dichiarate. Quanto al falso di cui al capo E.7, lamentano che il giudice abbia male interpretato la falsa rappresentazione grafica quanto alla situazione assentita, senza considerare peraltro la relazione di consulenza ove si accerta che i grafici non riproducono fedelmente il progetto approvato.
Quanto alla falsa dichiarazione di cui al capo E.8, lamentano che il giudice ha omesso di considerare che i grafici con sezione modificata in corrispondenza del vano scala allegati all'integrazione della D.i.a. del 30 aprile 2007 venivano depositati soltanto in data 24 dicembre 2007, ovvero a distanza di quattro giorni dal sopralluogo effettuato dal consulente del P.M. che rilevava la falsità della dichiarazione in ordine alla non necessità del deposito di ulteriori grafici, prospetti e sezioni.
Quanto alla falsità di cui al capo E.9, si richiamano alle considerazioni in ordine ai capi E.1 e E.5.
Circa la falsità di cui al capo E. 10, lamentano che il giudice ha immotivatamente giustificato le differenze tra piante quotate e piante allegate alla D.i.a. in considerazione dell'evoluzione dei lavori e della conseguente necessità di aggiornare i grafici in conformità ai lavori già realizzati.
Con riguardo alla falsità di cui al capo E. 11, infine, il Gup ha ritenuto inconsistente l'addebito ritenendo che la falsa dichiarazione di agibilità riguardi il profilo statico e non le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità del fabbricato. Tuttavia si deduce che non era possibile certificare la staticità di un immobile nonostante permanessero le accettate difformità dei titoli abilitativi e fossero pendenti tre accertamenti di conformità. Quanto alla falsità di cui al capo G dell'imputazione afferente la falsa attestazione, nel verbale di riunione della commissione comunale, di conformità delle opere al momento della loro realizzazione e al momento dell'istanza, il giudice ha sostenuto la inutilità del falso contestato atteso che alla data del 24 dicembre 2007 i tecnici progettisti presentavano una integrazione alla dia;
tuttavia la cosiddetta integrazione ha costituito in realtà un distinto ed autonomo accertamento di conformità; in ogni caso il consulente del P.M. ha accertato che le opere realizzate attengono anche a opere esterne, nuovi volumi, nuove superfici e modifiche alla copertura, alle falde e a tutti i prospetti di fabbricato. È stata inoltre documentata la realizzazione di opere che vanno ben oltre quelle dichiarate e che peraltro emergono dagli stessi grafici progettuali allegati alle predette dia che la commissione aveva l'obbligo di esaminare.
Quanto al capo H (relativo al reato di cui all'art. 323 c.p. per omessa sospensione dei lavori in occasione di presentazione di variante in corso d'opera e per mancata emenazione di ordinanza di ripristino), deducono che la sospensione dei lavori andava disposta in quanto i grafici allegati alla D.i.a. non riproducevano fedelmente lo stato dei luoghi;
nella relazione allegata si sosteneva falsamente trattarsi di opere da realizzarsi e non ancora eseguite e di tale falsità avevano piena contezza il dirigente dell'ufficio tecnico, il responsabile del procedimento e il tecnico del servizio controllo sul territorio atteso che nei sopralluoghi effettuati dagli stessi era emerso che i locali commerciali posti al piano terra risultavano già diversamente distribuiti. Inoltre, a fronte dell'avvio del procedimento teso al ripristino dello stato dei luoghi, l'ufficio tecnico era tenuto a verificare la effettiva esecuzione del dichiarato ripristino senza poter ritenere sufficiente una falsa dichiarazione dei progettisti;
denunciano inoltre sul punto l'erroneo riferimento del giudice al rigetto della richiesta di sequestro preventivo, essendo stato quest'ultimo adottato sei mesi prima che il consulente depositasse la relazione di consulenza tecnica. Denunciano inoltre la totale mancanza di motivazione in relazione alle specifiche condotte omissive enunciate nello stesso capo di imputazione.
Quanto al capo I dell'imputazione deducono che il giudice ha prosciolto l'imputato IN sul presupposto che lo stesso avrebbe nella dichiarazione resa il 23 gennaio 2008 operato una valutazione complessiva delle opere rilevando la insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti sanzionatori anche sulla scorta dell'integrazione alla D.i.a. del 30 aprile 2007; tuttavia, nessuna rilevanza scriminante potrebbe avere tale integrazione, essendo documentalmente provato che alla data del 23 gennaio 2008 le variazioni, affermate come interne, non erano affatto tali ma avevano comportato modifiche dei prospetti, del numero delle unità e delle sezioni del fabbricato, tutto ciò emergendo dai grafici progettuali depositati nonché dagli stessi sopralluoghi effettuati. Quanto infine al capo L di imputazione deducono che la ritenuta incertezza delle misurazioni avrebbe dovuto indurre il giudice a disporre il rinvio a giudizio onde verificare nella sede dibattimentale, tra le varie soluzioni, quella corretta.
4. In data 27/03/2013 ha presentato memoria il Difensore di D'ON OS lamentando in primo luogo l'inammissibilità del ricorso delle parti civili in quanto persone danneggiate e non offese dai reati, avendo le stesse assunto di avere subito pregiudizi da edificazioni eseguite in violazione di norme edilizie e paesaggistiche, e dovendo considerarsi persona offesa solo la P.A.. In secondo luogo lamenta l'inammissibilità del ricorso del P.M. che valorizza il solo elemento della consulenza tecnica del P.M. senza mai porre in dubbio la riconoscibilità del criterio prognostico adottato, ed è inteso in realtà ad offrire una diversa lettura degli elementi acquisiti.
Sotto un terzo profilo rileva che la cognizione del procedimento nei propri confronti è limitata ai soli capi A e H non avendo il P.M. impugnato i capi B, C e D.
Infine rileva ad ogni buon conto la manifesta infondatezza del ricorso del P.M. deducendo, tra l'altro, la caratteristica del cantiere come "cellula" in continuo mutamento, la superficialità e inaffidabilità delle misurazioni effettuate, l'incompatibilità dell'assunto dell'illegittimità del permesso a costruire con la documentazione in atti. Contesta inoltre che, come asserito dal P.M. ricorrente, il D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 47 afferisca unicamente agli aspetti fiscali degli atti.
5. In data 2/5/2013 ha presentato memoria il Difensore di AP QU e MO AE con cui si chiede il rigetto dei ricorsi in quanto volti a richiedere una verifica dibattimentale "al buio", ovvero senza l'indicazione di ulteriori e concreti dati di giudizio mediante i quali superare la manifesta insufficienza dimostrativa nei termini sviluppati dalla sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Quanto anzitutto al ricorso delle parti civili De CA AL e CA LI, ne va preliminarmente vagliata l'ammissibilità, dovendo ricordarsi che, a norma dell'art. 428 c.p.p., comma 2, il ricorso per cassazione può essere proposto,
testualmente, dalla "persona offesa costituita parte civile". Questa Corte ha infatti affermato, esattamente in applicazione di quanto disposto dalla legge, ed appena ricordato, che la persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo una tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa, cui il danneggiato resta estraneo (tra le altre, Sez. 2, n. 12028 del 19/02/2010, p.c, Caletti e altri, Rv. 246728; Sez. 5, n. 37114 del 16/04/2009, De OS e altri, Rv. 244601; Sez. 5, n. 5698 del 15/01/2007, Reggiani, Rv. 235863; Sez. 4, n. 26410 del 19/04/2007, Giganti, non massimata sul punto). È pur vero, peraltro, che in senso contrario vanno annoverate altre pronunce di questa Corte (Sez. 5, n. 12902 del 22/02/2008, De Simone e altri, Rv. 239385 e Sez. 4, n. 11960 del 25/10/2006, p.c. in proc. Martinelli, Rv. 236248) secondo cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere è proponibile, ai sensi dell'art. 428 c.p.p., comma 2, anche dal soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile, pur quando faccia in lui difetto la qualità di "persona offesa", ma deve reputarsi che una tale impostazione, già di per sè distonica rispetto al dato testuale della norma sia stata implicitamente confutata da Sez. U., n. 25695 del 29/05/2008, D'Eramo, Rv. 239701. Con tale pronuncia la Corte, riconoscendo che il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare, può essere proposto, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 all'art. 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali, ha evidentemente negato rilievo proprio a quelle doglianze che, per il fatto di provenire dal mero danneggiato, e, dunque, attenendo ad interessi di mero rilievo civilistico, sono già di per sè estranee ai profili di natura penale.
6.1. Quanto appena detto comporta, dunque, in doveroso ossequio al dettato normativo, che, nella specie, in tanto il ricorso delle parti civili sia ammissibile in quanto si ritenga che le stesse rivestano, oltre alla qualità di persona danneggiata, anche quella di persona offesa.
Va allora detto che entrambe le parti civili, costituitesi nel processo lamentando i danni loro arrecati dai reati di abuso edilizio, di falso in atto pubblico e di abuso d'ufficio, hanno impugnato avanti a questa Corte la sentenza del G.u.p. in relazione a tutti e tre i predetti profili di illecito.
Tuttavia, mentre la veste di persona offesa può essere riconosciuta a dette parti con riguardo al delitto di falso in atto pubblico, la stessa deve essere invece negata con riguardo alle contravvenzioni urbanistiche e al delitto di abuso d'ufficio.
Va infatti puntualizzato, quanto anzitutto alle contravvenzioni, che il bene specifico tutelato dalle norme che sanzionano le violazioni in questione deve essere individuato nel territorio il cui assetto urbanistico viene ad essere pregiudicato dall'intervento abusivo, da ciò derivando che persona offesa dei detti reati è innanzitutto il Comune quale ente nella cui sfera detto bene va ricondotto (cfr. Sez. 3, n. 29667 del 14/06/2002, Arrostuto, Rv. 222116; vedi anche Sez, 3, n. 26121 del 12/04/2005, OSto, Rv. 231952). Di contro, ai privati può fare capo unicamente l'interesse diffuso all'osservanza delle norme urbanistiche sì che, se pure agli stessi possa riconoscersi un danno patrimoniale laddove la realizzazione dell'abuso edilizio violi le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, nonché quelle che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori (cfr., con riguardo a quest'ultimo punto, Sez. 3, n. 21222 del 04/04/2008, Chianese, Rv. 240044), continua, tuttavia, a difettare in esse la veste di persona offesa quale componente necessaria, in aggiunta a quella di parte civile, per la legittimazione, come già detto, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.
Parimenti, come già anticipato, deve essere esclusa la veste di persona offesa in capo al privato danneggiato allorché si versi in ipotesi di abuso finalizzato, come nella specie da contestazione, unicamente a procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale;
questa Corte ha infatti costantemente specificato che ha natura plurioffensiva solo il reato di abuso d'ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto in quanto idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo e ingiusto del pubblico ufficiale (tra le altre, Sez. 6, n. 13179 del 29/03/2012, p.o. in proc. Picaro e altro, Rv. 252570; Sez. 6, n. 17642 del 10/04/2008, p.o. in proc. Coltellino ed altri, Rv. 239648; Sez. 6, n. 20399 del 22/03/2006, p.o. in proc. Tundo e altro, Rv. 234728); nella prima ipotesi, viceversa, interesse tutelato resta, come già più volte affermato, soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità, e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 3499 del 03/11/1999, Cambi, Rv. 214919; Sez.6, n. 1236 del 13/5/1999, Vitalone, Rv. 213479; Sez. 6, , n. 1106 del 13/03/1997,Pugliese, Rv. 207933; Sez. 6, 11/11/1998, Messineo, Rv. 212318).
Resta, ovviamente, ferma, in conseguenza del profilo del danno che si assume subito, la legittimazione delle persone offese a costituirsi, come del resto già avvenuto, quali parti civili.
Al contrario, non sussistono ostacoli a che la veste di persona offesa sia riconosciuta al privato con riguardo ai reati di falso. In proposito va infatti ribadita l'affermazione resa da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato (Sez. U., n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855); il medesimo principio è stato, del resto, significativamente ripetuto con riferimento al proprietario del fondo frontista laddove il soggetto attivo abbia indotto l'ufficio tecnico comunale a rilasciare il permesso di costruire attestando falsamente la conformità del fabbricato erigendo alla disciplina urbanistica (Sez. 3, n. 39839 del 14/10/2008, p.o. in proc. Ciaravola e altri, Rv. 241725). Ne consegue, in definitiva, che i ricorsi delle parti civili vanno dichiarati inammissibili con riferimento all'impugnazione presentata avverso i capi d'imputazione A), B), C), D) F) ed H), dovendo invece, quanto ai restanti capi, essere ritenuti ammissibili.
7. Premesso quanto sopra, i ricorsi del Pubblico Ministero e delle parti civili, nei limiti, per queste ultime, rappresentati da quanto già detto, sono fondati. La regola decisoria attinente i diversi epiloghi dell'udienza preliminare in relazione ai casi che risultino allo stato degli atti aperti a soluzioni alternative è stata definita in termini ormai stabili dalla giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni unite, in coerenza con le linee tracciate del resto dalla Corte costituzionale, hanno affermato che nonostante l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale, apportato dalla L. n. 479 del 1999 all'art. 425 c.p.p., non per questo è attribuito allo stesso "il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato art. 425, comma 3, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda"; in altri termini, il radicale incremento del poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare, pur legittimando quest'ultimo a muoversi implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica (Sez. U., n. 39915 del 30 ottobre 2002, Vottari, Rv. 222602, nonché, successivamente, Sez. U., n. 25695 del 29/05/2008, D'Eramo, non massimata sul punto);
sicché, in altri termini, il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì in tutti quei casi nel quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione (Sez. 4, n. 43843 del 06/10/2009, P.C. in proc. Pontessilli e altri, Rv. 245464; Sez. 5, n. 22864 del 1505/2009, P.G. in proc. Giacomin, Rv. 244202). E tale ricostruzione non è smentita neppure dal testo del nuovo dell'art. 425 c.p.p., comma 3 secondo cui il giudice "pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio" posto che una tale disposizione conferma, anzi, che il parametro di giudizio non è l'innocenza ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio: l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio (da ultimo, tra le altre, Sez. 6, n. 10849 del 12/01/2012, P.M. in proc. Petramala, Rv. 252280; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127).
Ciò posto, la sentenza impugnata non appare avere fatto corretta applicazione dei principi sin qui ricordati, posto che, in luogo di limitarsi a considerare, per quasi tutti gli addebiti formulati, che le conclusioni del consulente del P.M. in senso decisamente sfavorevole agli imputati non potevano non essere già di per sè idonee a sostenere l'accusa in giudizio, ne ha operato, oltrepassando gli anzidetti limiti cognitivi fissati per legge, una valutazione approfondita non tenendo conto del fatto che scopo del dibattimento è precipuamente quello di valutare gli elementi di prova acquisiti tanto più ove, come nella specie, l'elemento accusatorio sia certamente suscettibile di sviluppi per il fatto che in esso può farsi luogo all'esame del consulente tecnico;
ed è proprio nel dibattimento, infatti, che eventuali incompletezze o ambiguità possono trovare, sia in senso favorevole sia in senso sfavorevole all'imputato soluzione permettendo di giungere, attraverso una valutazione, nel contraddittorio delle parti, del complessivo compendio probatorio, ad una definizione del processo rispondente ai canoni del "giusto processo" ex art. 111 Cost. L'errore di impostazione del giudice è reso dunque, nella specie, evidente dalla circostanza che, nella sentenza, ed in contrasto con la regula iuris sopra ricordata, alcuna valutazione prognostica viene fatta sulla possibilità di superare, nel dibattimento, quello che è stato ritenuto, sulla base di una motivazione, per di più caratterizzata, in più tratti, da illogicità, un quadro di insufficienza delle prove e sulla idoneità o inidoneità dei ricordati elementi a sostenere l'accusa in giudizio.
E tale errore appare avere coinvolto l'analisi effettuata dalla sentenza impugnata in ordine a tutti i capi d'imputazione coinvolti dai ricorsi.
7.1. Così, quanto ai capi A e F dell'imputazione, attinti dal primo motivo dei ricorsi, le conclusioni della sentenza in ordine alla non necessità del permesso a costruire si fondano sul presupposto che le varianti poste in essere nel corso dell'esecuzione dei lavori fossero riconducibili alle cosiddette varianti "leggere" ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2, che consentono la presentazione di D.i.a.
anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Ma in tanto una tale analisi sarebbe corretta in quanto si versi effettivamente, nella specie, nelle ipotesi considerate tassativamente dal citato art. 22, comma 2; sennonché, come esattamente rilevato anche dai ricorrenti, già la sola elencazione delle opere, non poste in discussione, descritte nel capo A) dell'imputazione, indicativa, per alcune di esse (ed in particolare le modifiche dei prospetti e delle dimensioni del sottotetto), di varianti suscettibili di presentare le caratteristiche di varianti "essenziali" (come tali escluse dalla procedura dell'art. 22, comma 2: cfr. Sez. 3, n. 41752 del 17/10/2010, P.M. in proc. Ruperto e altri, Rv. 248702; Sez. 3, n. 9922 del 20/01/2009, Gelosi, Rv. 243103), avrebbe dovuto, tanto più a fronte di conclusioni del consulente del P.M., che escludevano comunque il possibile ricorso alla procedura "semplificata", escludere la possibilità di una proscioglimento già in sede di udienza preliminare. Nè appare linearmente motivata la ragione per cui a tale esito potesse comunque giungersi per effetto dell'intervenuto rilascio di permesso a costruire in sanatoria, a fronte delle considerazioni del consulente del P.M. secondo cui lo stesso doveva ritenersi illegittimo sia perché riguardante alcune opere eseguite in parziale difformità sia perché, in ogni caso, operante su interventi preceduti da d.i.a. illegittimamente poste in essere : di tali valutazioni del consulente, infatti, del tutto suscettibili, nella prospettiva prognostica propria dell'epilogo dell'udienza preliminare, di sviluppi dibattimentali in senso diverso rispetto alle argomentazioni del G.i.p., la sentenza non reca traccia.
7.2. Con riguardo ai capi E1 ed E5 d'imputazione, la sentenza appare essersi limitata a prendere atto del fatto che quanto emergente dagli atti (segnatamente l'utilizzo, nella procedura di dichiarazione di variante, di una modulistica già predisposta dal Comune e presente sul sito web) non consentirebbe di accertare l'effettiva volontà di trarre in inganno la pubblica amministrazione, senza avere considerato, d'altro canto, ai fini della possibilità di una diversa conclusione all'esito dell'approfondimento dibattimentale, l'oggettiva presentata dichiarazione di lavori ancora da iniziare ma, in realtà, già in corso di esecuzione. Quanto alla considerazione, formulata in via subordinata, circa l'inutilità del falso (posto che in ogni caso la procedura prescelta avrebbe potuto comunque essere attivata fino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori) va ricordato che ricorre il cosiddetto "falso innocuo" solo nei casi in cui l'infedele attestazione o l'alterazione siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (tra le altre, Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395;
Sez. 3, n. 34901 del 19/07/2011,Testori, Rv. 250285).
7.3. Con riguardo ai capi E2 e E3 d'imputazione la sentenza impugnata ha illogicamente svalutato, con riguardo alla falsa dichiarazione contenuta nella d.i.a. del 30/04/2008, il confronto tra grafici allegati al progetto e grafici di cui alla d.i.a. stessa, quale elemento che, invece, aveva condotto il consulente del P.M. a conclusioni sfavorevoli agli imputati.
7.4. In relazione al capo E4, appare poi, come esattamente lamentato dal P.M. ricorrente, del tutto obliterato, sul punto del contestato falso circa il mancato ripristino dello stato dei luoghi conformemente al progetto assentito, il contenuto, sicuramente decisivo, tanto più ai fini del rinvio a giudizio, della consulenza del P.M., secondo cui, invece, detto falso conseguiva alle differenze riscontrate tra quanto assentito e quanto realizzato.
7.5. Con riguardo al capo E 6 d'imputazione, va poi osservato che le argomentazioni della sentenza impugnata non appaiono disconoscere la sussistenza della falsa dichiarazione contestata ma interpretano il modus agendi degli imputati, in cui difetterebbe la volontà di dichiarare il falso, sulla base di una valutazione (segnatamente, l'esame del complesso del procedimento amministrativo) già di per sè del tutto compatibile con un provvedimento di rinvio a giudizio, stanti i possibili sviluppi dibattimentali.
7.6. Anche con riguardo al capo E 7 d'imputazione, sulla base di una interpretazione che pare arrestarsi ad una lettura formale della consulenza, per di più fondata su una distinzione tra "situazione assentita" e "prospetto assentito" che non toglie comunque rilievo al fatto di una non veritiera rappresentazione grafica, si oblitera, in sentenza, il nucleo di quest'ultima, come tale del tutto idoneo ad imporre il rinvio a giudizio.
7.7. In relazione ai capi E 8 ed E 9 la falsità, formalmente presente e non smentita come tale neppure dalla sentenza, viene tuttavia illogicamente superata, a fronte della natura formale del reato, attraverso la valorizzazione di elementi ricavati non dall'atto ma da condotte esterne, anteriori o successive, inidonee però ad escludere la necessità di un vaglio dibattimentale. Va aggiunto quanto già detto sopra sub 7.2. circa il fatto che il cosiddetto "falso innocuo" ricorre solo nei casi in cui l'infedele attestazione o l'alterazione siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. Nè, con riferimento al capo E 10, una mera diversa lettura delle conclusioni del consulente del P.M. (tale essendo la ragione delle conclusioni assolutorie sul punto) consentiva, evidentemente, di poter escludere il vaglio del dibattimento.
7.8. In relazione al capo E11, investito dall'impugnazione delle sole parti civili, va osservato che la motivazione in ordine alla ritenuta palese insussistenza del falso contestato non appare dar conto della ragione per la quale, quand'anche, come ritenuto dal giudice, la certificazione rilasciata attenesse al profilo statico e non di sicurezza, igiene e salubrità, le accertate difformità dai titoli abilitativi e la pendenza di tre accertamenti di conformità non fossero tali da impedire, in linea logico - giuridica, una attestazione siffatta, difettando dunque, sul punto, la sentenza di ogni motivazione anche con riguardo ai possibili sviluppi dibattimentali.
7.9. In relazione alla motivazione della sentenza impugnata, quanto alla seconda parte del capo G d'imputazione, dal P.M. sul punto della falsa dichiarazione in ordine alla mancata determinazione di aumento di superfici e di volumi e di cambio di destinazione d'uso, premesso che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di Presidente e di membro della Commissione speciale di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 14, autorizzino varianti in corso d'opera, attestando la presenza di presupposti la cui inesistenza emerga dai grafici progettuali presentati con la domanda, contrastanti con la normativa urbanistica e la autorizzazione stessa (cfr. Sez.5, n. 42009 del 24/09/2007, Vertullo e altri, Rv. 238213), il G.u.p. non ha considerato rilevante che le opere di natura diversa emergevano dagli stessi grafici progettuali allegati alle D.i.a. che la Commissione aveva l'obbligo di esaminare;
e tuttavia, se, come affermato dallo stesso giudice, la Commissione aveva consapevolezza della reale consistenza delle opere, ciò avrebbe dovuto, in linea logica, comprovare anche la sussistenza dell'elemento soggettivo ancora una volta essendo stato dunque indebitamente negato ingresso alla verifica dibattimentale. Analoghe considerazioni vanno espresse poi, stante la natura formale del reato di falso, con riferimento alla doglianza delle parti civili relativamente alla prima parte del capo G d'imputazione afferente la falsa dichiarazione in relazione alla conformità delle opere al momento della loro realizzazione ed al momento dell'istanza in data 24/12/2007.
7.10. In relazione al capo d'imputazione sub H, la sentenza si sofferma sull'inesistenza di norme che imponessero la sospensione dei lavori ma trascura di considerare che le stesse anomalie di cui gli amministratori dovevano avere conoscenza (giacché quanto meno alle date del 30/03/2007 e 2/04/2007 i locali commerciali del piano terra risultavano già diversamente distribuiti) avrebbero dovuto imporre la sospensione a norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 27; in ogni caso, una tale situazione non poteva comportare, ancora una volta, sic et simpliciter la sentenza di non luogo a procedere senza esperire il vaglio dibattimentale;
e ciò anche in relazione alle numerose omissioni partitamente elencate nel ricorso del P.M. (pag. 18) e sulle quali la sentenza manca di argomentare.
7.11. Con riguardo al capo I, la motivazione della sentenza impugnata non appare in realtà confutare la sussistenza del falso ma ne da una spiegazione sostanzialmente giustificatrice ed appare, dunque, illogica quanto alla ritenuta non integrazione del fatto addebitato ancor prima di ogni valutazione a seguito del dibattimento.
7.12. Infine, con riguardo al capo L, le stesse considerazioni operate dalla sentenza in ordine all'opinabilità degli strumenti di misurazione usati dal consulente del P.M. e alla non sicura attendibilità dei risultati così ottenuti, lungi dall'escludere, come ritenuto dal giudice, imponevano, anzi, il vaglio dibattimentale, tanto più necessario in presenza di dati diversamente interpretabili e perfettibili, da ciò derivando l'illogica pretermissione del rinvio a giudizio degli imputati.
8. Deriva, in definitiva, da quanto detto, che la sentenza impugnata va annullata limitatamente ai capi d'imputazione A), E), F), G), H) I) e L) con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi d'imputazione A), E), F), G), H) I) e L) e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio;
dichiara inammissibile il ricorso delle parti civili relativamente ai capi d'imputazione A), B), C), D), F), H). Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013