Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 2
Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare è preordinato alla tutela degli interessi penali di quest'ultima e, pertanto, in caso di annullamento del provvedimento l'eventuale rinvio deve essere disposto davanti al giudice penale.
Anche dopo le modifiche apportate all'art. 425 cod. proc. pen. dall'art. 23 L. 16 dicembre 1999, n. 479 l'udienza preliminare ha conservato la sua natura processuale. Il giudice dell'udienza preliminare non può dunque pronunziare sentenza di non luogo a procedere quando l'eventuale insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti appaiano ragionevolmente superabili nel dibattimento, non dovendo egli accertare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato, bensì la sostenibilità dell'accusa nel giudizio. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio di sentenza di proscioglimento pronunziata dal G.u.p. sulla base della presunta contraddittorietà delle relazioni presentate dai consulenti tecnici dell'accusa).
Commentari • 3
- 1. L’udienza preliminare alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma CartabiaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 gennaio 2023
Indice: 1. Premessa 2. I rimedi ai vizi dell'imputazione 3. La nuova regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere 4. La costituzione di parte civile Note 1. Premessa. Nell'ambito della riforma rivolta a rendere il processo penale più efficiente, in adesione al principio costituzionale relativo alla sua ragionevole durata previsto al comma secondo dell'art. 111 Cost. e per raggiungere l'obiettivo, stabilito con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di ridurre la durata media203 dei processi penali del 25% entro il 2026, il legislatore delegato ha profondamente innovato la disciplina dell'udienza preliminare. L'intervento204 è stato realizzato, unitamente alla …
Leggi di più… - 2. Falsità delle valutazioni in perizia (quasi) mai reato (Cass. 45633/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 novembre 2019
- 3. La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2007, n. 26410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26410 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/04/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 744
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 035826/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TI RA, parte civile, n. il 18/06/1970;
RR RI, parte civile, n. il 26/08/1974;
contro
AT NN RI, imputata, n. il 03/09/1951:
avverso sentenza del 22/03/2006 GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) TI RA e RR RI, parti civili nel procedimento instaurato nei confronti di AT NN RI per il delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) in danno del feto cui è stato dato il nome TI RO, hanno proposto ricorso avverso la sentenza 22 marzo 2006 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti della predetta AT con la formula "perché il fatto non sussiste".
La sentenza, premesse alcune considerazioni di carattere generale sui temi della colpa medica e del rapporto di causalità e dopo aver riportato le conclusioni dei consulenti tecnici del P.M., così ricostruisce gli eventi che hanno portato alla morte del feto. RR RI, alla 41a settimana di gestazione, veniva ricoverata il 30 gennaio 2004 presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento;
alle ore 8,30 le veniva somministrato un farmaco che doveva indurre il travaglio di parto;
alle ore 14,30 si verificava la rottura spontanea delle acque;
alle ore 21,40 veniva riscontrato il battito cardiaco fetale;
alle ore 5,20 veniva invece riscontrata l'assenza di tale battito. Si procedeva quindi al taglio cesareo che si concludeva con l'estrazione del feto ormai deceduto.
Riferisce la sentenza che i consulenti tecnici del P.M. avevano individuato la causa della morte del feto in una sofferenza ipossica e avevano affermato che i sanitari avrebbero dovuto procedere ad un maggior numero di controlli intervallati di circa un'ora provvedendo, in caso di anomalie, ai necessari interventi terapeutici. Gli stessi consulenti precisavano però che "non poteva affermarsi con la dovuta certezza la possibile influenza in melius di una prognosi successiva ad un eventuale sollecito intervento terapeutico". La sentenza prosegue poi affermando che, nel caso in esame, non poteva ritenersi l'esistenza di una gravidanza protratta che si verifica alla 42a settimana per cui non erano richiesti gli esami di ecografia, cardiografia e flussimetria.
2) A fondamento del ricorso le parti civili deducono i seguenti motivi.
Innanzitutto si evidenzia, nei motivi di impugnazione, che la sentenza impugnata avrebbe fondato il suo giudizio esclusivamente sulla prima relazione redatta dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero - i quali, pur avendo ritenuto negligente la condotta della dott.sa AT per non aver monitorato le sue condizioni eventualmente sottoponendo la paziente ad intervento di taglio cesareo ove ne fosse sorta la necessità - hanno escluso che "potesse rilevarsi con ragionevole certezza la persistenza di un nesso di causalità, fra la condotta omissiva dei sanitari che ebbero in cura la paziente e la morte intrauterina del feto."
In un supplemento della consulenza gli esperti nominati dal p.m. si esprimevano in palese contraddizione con le affermazioni contenute nella prima consulenza e in contraddizione con le stesse conclusioni del supplemento: ciò in particolare per quanto riguarda la natura protratta della gravidanza (affermata nella prima consulenza e negata nel supplemento) con la conseguente necessità di procedere ad una flussometria materna e di effettuare i controlli omessi tra le ore 21,56 e le ore 5,45 come in precedenza indicato.
Parimenti contraddittorie sarebbero le conclusioni sulla possibilità di evitare l'evento ritenuta improbabile nella prima consulenza mentre nel supplemento si sottolinea che la cardiotocografia avrebbe consentito un intervento di urgenza risolutore.
Inoltre i consulenti (per i quali si sottolinea la mancanza di specializzazione in ostetricia e ginecologia), pur sottolineando che era compito dei medici di procedere a controlli ravvicinati (uno ogni ora) avrebbero omesso di individuare la causa scatenante della crisi vascolare acuta della placenta che aveva cagionato il decesso anche al fine di valutare la prevedibilità della crisi medesima. 3) Ha replicato al ricorso con memoria l'imputata AT NN RI che ha eccepito innanzitutto l'inammissibilità del ricorso diretto a reinterpretare i dati probatori utilizzati dal giudice di merito proponendone una lettura diversa.
Il ricorso sarebbe poi inammissibile anche per la manifesta infondatezza dei motivi proposti;
si rileva infatti come in entrambi gli elaborati i consulenti abbiano escluso che ci si trovasse in presenza di una gravidanza protratta. E analogamente del tutto logica è la motivazione della sentenza impugnata sull'inesistenza di una prova secondo criteri di alta probabilità logica idonea a fondare l'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta dei medici e l'evento.
Infine, sotto il profilo della dedotta contraddittorietà si sottolinea nel ricorso che seppur esistenti, le rilevate contraddizioni, non sarebbero idonee a disarticolare il ragionamento del giudice di merito.
4) Prima di affrontare le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione proposta è necessario svolgere alcune considerazioni sulla natura e sull'inquadramento sistematico della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito dell'udienza preliminare.
È nota l'evoluzione legislativa verificatasi su questo tema negli anni successivi all'approvazione del nuovo codice di procedura penale. L'udienza preliminare nasce con funzione di filtro per evitare i dibattimenti inutili ma le maglie di questo filtro erano talmente larghe che in realtà nella versione originaria del codice - con la previsione che la sentenza di non luogo a procedere doveva essere pronunziata "quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso" ecc. - questa funzione non poteva essere convenientemente svolta;
con la singolare anomalia che la sentenza di n.l.p. doveva ritenersi preclusa quando era invece ammessa l'archiviazione. Insomma questa sentenza era consentita solo quando evidente era l'innocenza dell'imputato.
La situazione cambia con l'approvazione della L. 8 aprile 1993, n.105, il cui art. 1 elimina l'aggettivo "evidente" con ciò
introducendo una diversa regola di giudizio che rende maggiormente efficace la funzione di filtro che, dopo la modifica, non rimane ancorata a quel vincolo così rigido consentendo la conclusione in questione dell'udienza preliminare anche nel caso in cui non esista quell'evidenza dell'innocenza richiesta dalla precedente normativa. Pur in un profondo mutamento della struttura e della disciplina dell'udienza preliminare (soprattutto con l'ampliamento dei poteri istruttori del giudice: si veda in particolare la modifica dell'art. 422) la L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, che modifica l'art. 425 c.p.p., non muta sostanzialmente la regola di giudizio finale dell'udienza preliminare;
la sentenza di non luogo a procedere deve essere pronunziata, in buona sostanza, in presenza dei medesimi presupposti previsti dopo l'entrata in vigore della L. n. 105 del 1993. 5) All'esito di queste profonde modificazioni non può peraltro ritenersi - pur essendo mutata la regola di giudizio - che l'udienza preliminare abbia subito una modifica della sua originaria natura che era e resta (prevalentemente) di natura processuale e non di merito. È vero che le modifiche riassuntivamente riportate hanno conferito all'udienza preliminare aspetti più significativi relativi al merito dell'azione penale - in particolare per l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova (il vecchio testo della rubrica dell'art. 422 c.p.p. parlava di sommarie informazioni;
adesso di integrazione probatoria) - ma è altrettanto vero che identico è rimasto lo scopo cui l'udienza preliminare è preordinata: evitare i dibattimenti inutili, non accertare se l'imputato è colpevole o innocente.
Non è ovviamente irrilevante se, all'udienza preliminare, emergono prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato ma il proscioglimento deve essere, dal giudice dell'udienza preliminare, pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti. Insomma il quadro probatorio e valutativo delineatosi all'udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile: in questo senso va intesa la qualificazione della sentenza di n.l.p. come sentenza di natura processuale.
Il giudice dell'udienza preliminare dunque ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato ma in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione.
Non contrasta con questa ricostruzione il tenore del nuovo terzo comma dell'art. 425 c.p.p. che prevede la pronunzia della sentenza di n.l.p. "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". La norma - che riecheggia la regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. - conferma infatti quanto si è in precedenza espresso: il parametro non è l'innocenza ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio. Insomma la situazione non deve poter essere considerata suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio. Questo giudizio prognostico vale sia per l'ipotesi dell'insufficienza che per quella della contraddittorietà: queste caratteristiche legittimeranno la pronunzia della sentenza di n.l.p. solo se non appariranno superabili nel giudizio.
In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. Come è stato affermato in dottrina "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento".
Quello indicato è del resto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, dopo la riforma del 1999, ha ribadito i principi indicati (si vedano in questo senso Cass., sez. 6^, 16 novembre 2001 n. 42275, Acampora, rv. 221303; 6 aprile 2000 n. 1662, Pacifico, rv. 220751) del resto, in precedenza, fatti propri anche dalla Corte costituzionale (v. sentenza 15 marzo 1996 n. 71 che così si esprime su questo punto: "l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo "processuale", destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal Pubblico Ministero".
6) L'esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto ai principi indicati anche se la violazione dei medesimi può ritenersi denunziata solo per implicito nei motivi dalla parte civile ricorrente e in modo non particolarmente perspicuo perché, dalle censure proposte, solo implicitamente può trarsi la denunzia della violazione dei principi indicati, tanto che, non irragionevolmente, il Procuratore generale presso questo Ufficio ne ha chiesto l'inammissibilità.
Ciò premesso può rilevarsi che già il lessico utilizzato dal giudice dell'udienza preliminare dimostra l'erroneità dell'approccio alla soluzione adottata nella sentenza impugnata. Dopo aver enunciato alcuni principi di carattere generale la sentenza esordisce affermando che "non può affermarsi la responsabilità penale dell'imputata in ordine al reato ascrittole in epigrafe non emergendo la sussistenza di alcun contributo casualmente efficiente - nei termini sopra precisati - imputabile alla Materia". Evidente è dunque l'erroneità della premessa che fa riferimento non alla regola di giudizio dell'udienza preliminare ma a quella del giudizio di merito.
La sentenza poi riporta (due volte) le conclusioni dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero laddove esprimono "ragionevoli dubbi" circa l'efficacia impeditiva di adeguato monitoraggio e dell'intervento di taglio cesareo. Riconosce la necessità di un controllo continuo, che nella specie era mancato, ma afferma che la rapidità con cui si era instaurata la crisi vascolare acuta non consentiva di affermare "con la dovuta certezza la possibile influenza in melius di una prognosi successiva ad un eventuale sollecito intervento terapeutico".
E pur dando atto che erano stati omessi i necessari continui controlli la sentenza esclude però che si trattasse di gravidanza protratta e quindi la necessità di ulteriori accertamenti ed esami richiesti in questo caso. Nè affronta in alcun modo le contraddizioni in cui sarebbero incorsi i consulenti tecnici del p.m..
E si conclude, nella sentenza, che "si è ben lontani dal superamento del crinale dell'elevato grado di credibilità razionale che consente, come detto, di pervenire al riconoscimento della sussistenza della responsabilità penale dell'imputata in ordine ai fatti in esame".
Viene dunque espressamente ribadito dal giudice dell'udienza preliminare che la regola di giudizio utilizzata è quella del dibattimento e non quella dell'udienza preliminare. E non si tratta solo di una questione formale ma di un errore di impostazione logico giuridica reso evidente dalla circostanza che, nella sentenza, alcuna valutazione prognostica viene fatta sulla possibilità di superare, nel dibattimento, l'insufficienza e la contraddittorietà del quadro probatorio e sulla idoneità dei ricordati elementi a sostenere l'accusa in giudizio.
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata.
7) In presenza dell'impugnazione della sola parte civile va risolto un ulteriore problema conseguente all'annullamento della sentenza impugnata.
Va intanto premesso che, in base al testo dell'art. 428 c.p.p., come innovato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4, la parte civile può ricorrere in Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere solo se riveste anche la qualità di persona offesa. Non è quindi sufficiente la qualità di danneggiato dal reato che pur legittima all'esercizio dell'azione civile nel processo penale. Nel caso in esame questa coincidenza è da ritenere esistente per il disposto dell'art. 90 c.p.p., comma 3, che, nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, attribuisce ai prossimi congiunti le facoltà e i diritti previsti dalla legge per la medesima persona offesa.
Ferma restando dunque la legittimazione degli odierni ricorrenti a proporre ricorso resta da decidere se l'annullamento della sentenza impugnata ne comporti l'annullamento ai soli fini civili o anche ai fini penali. La soluzione del problema ha rilevanti conseguenze perché se l'annullamento dovesse essere pronunziato ai soli fini civili si renderebbe applicabile l'art. 622 c.p.p. con la conseguenza che il rinvio dovrebbe essere effettuato al giudice civile ivi indicato.
È peraltro opinione di questo collegio che il ricorso della persona offesa costituita parte civile previsto dall'innovato art. 428 c.p.p. sia preordinato alla tutela degli interessi penali della persona offesa come del resto ritenuto in alcuni primi commenti alla L. n. 46 del 2006, e dalla sentenza Cass., sez. 5^, 9 febbraio 2007 n. 5698.
Da un punto di vista sistematico è significativo che il ricorso sia previsto non nell'interesse di tutti i danneggiati che si siano costituiti parti civili ma esclusivamente dei danneggiati che siano anche persone offese dal reato. Ciò significa che la norma ha inteso riferirsi alla tutela degli interessi della persona offesa che, come è noto, è il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale, chi patisce il danno criminale costituito dall'offesa di questo bene. La persona offesa è dunque un soggetto del processo e del procedimento penale proprio per la stretta relazione che questa figura ha con il danno criminale. Non è però parte del processo a meno che non si sia costituita parte civile.
Con la conseguenza che se l'innovazione normativa ha inteso riferirsi non a tutti i danneggiati che si siano costituiti parte civile ma solo a quelli che rivestono la qualità di persona offesa non può non aver considerato che questo soggetto del processo è il titolare del danno criminale e quindi la sua impugnazione non può che essere rivolta alla tutela di questi interessi (danno criminale) mentre il danneggiato che eserciti l'azione civile in sede non propria mira a tutelare esclusivamente il danno civile a lui cagionato dal reato. Si aggiunga che l'art. 428 c.p.p., comma 2, u.p. - che prevede il ricorso della persona offesa costituita parte civile - non contiene (a differenza dell'art. 576 c.p.p.) la delimitazione dell'ambito dell'impugnazione della parte civile per quanto riguarda i capi che riguardano l'azione civile (nel caso di sentenza di condanna) ne', tanto meno, la precisazione che l'impugnazione è limitata "ai soli effetti della responsabilità civile" per quanto riguarda la sentenza di proscioglimento.
Ma, al di là di queste considerazioni - alle quali potrebbero essere contrapposte valutazioni di segno opposto fondate sulla natura accessoria dell'azione civile esercitata nel giudizio penale e sull'eccezionalità dei casi di effetti penali delle sue iniziative (tra l'altro proprio la L. n. 46 del 2006, ha abrogato l'unico caso di impugnazione della parte civile ai fini penali già previsto dall'art. 577 c.p.p.) - v'è un aspetto ulteriore da considerare che dovrebbe eliminare i pur legittimi dubbi sul problema in esame. Il testo precedente dell'art. 428 c.p.p. non prevedeva che la parte civile potesse impugnare la sentenza di non luogo a procedere pronunziata dal giudice dell'udienza preliminare;
era prevista (dal comma 3) la sola possibilità per la persona offesa di ricorrere in Cassazione ma solo nel caso di violazione del contraddittorio. La ragione di questa disciplina è da ricollegare alla circostanza che la sentenza di non luogo a procedere - come è reso evidente dal tenore dell'art. 652 c.p.p. - non pregiudica in alcun modo gli interessi della parte civile che può iniziare o proseguire l'azione civile in sede propria. Del resto neppure l'efficacia ai fini penali è definitiva essendo sempre possibile la revoca della sentenza nei casi di cui all'art. 434 c.p.p.. Quale effetto civile dunque persegue la parte civile impugnando la sentenza di non luogo a procedere? Se al giudice dell'udienza preliminare è precluso di pronunziarsi sull'azione civile sembra evidente che, solo dal rinvio a giudizio, la parte civile può ottenere un vantaggio costituito dalla possibilità di tutelare i propri diritti nella sede non propria: se dunque l'interesse perseguito dalla parte civile è quello del rinvio a giudizio dell'imputato ciò conferma che l'interesse tutelato da questa impugnazione non riguarda (se non indirettamente) l'azione civile ma l'azione penale dalla quale soltanto la parte civile può ottenere il vantaggio perseguito.
Ma il problema può essere esaminato da una diversa prospettiva. Se si ritenesse che l'impugnazione della quale stiamo parlando attenga esclusivamente agli interessi civili della persona offesa costituita parte civile la conseguenza (in mancanza di impugnazione del pubblico ministero) non potrebbe che essere - in caso di accoglimento del ricorso - quella del rinvio davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (che prevede appunto tale rinvio anche nel caso di accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento).
Ma ciò avrebbe come conseguenza quella di privare le parti - ed in particolare l'imputato - di un grado di giudizio. Il rinvio al giudice d'appello si giustifica infatti perché, quando si sia proceduto al giudizio, quanto meno un grado di esso si è già svolto (sia pure in sede diversa) ma nel nostro caso si passerebbe al giudizio in grado di appello senza che si sia mai svolto un giudizio di primo grado ma solo una fase di natura processuale nella quale si deve solo valutare l'eventuale superfluità del giudizio. D'altro canto l'impugnazione della parte civile è proposta contro un provvedimento che si pronunzia solo sull'eventuale superfluità del dibattimento. Per evidenti ragioni logiche e di armonia del sistema il giudice della fase rescissoria dovrebbe pronunziarsi sul tema che il giudice della fase rescindente ha ritenuto non correttamente affrontato nell'udienza preliminare. Ma il giudice civile in grado di appello che tipo di valutazione può compiere? Si discuteva del rinvio a giudizio e si trova a decidere su un'azione civile sulla quale, in udienza preliminare non vi sarebbe stata comunque alcuna decisione.
Queste considerazioni non possono dunque che avvalorare la tesi che il ricorso proposto dalla persona offesa costituita parte civile ai sensi dell'art. 428 c.p.p. sia finalizzato alla tutela degli interessi penali e che dunque il rinvio, in caso di accoglimento del ricorso, debba avvenire davanti al giudice penale dell'udienza preliminare.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Agrigento. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007