Sentenza 15 gennaio 2007
Massime • 2
La persona danneggiata, pur costituita parte civile, non ha la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dal momento che il riconoscimento di tale legittimazione alla persona offesa costituita parte civile, in forza della novella codicistica introdotta dalla L. n. 46 del 2006, si giustifica esclusivamente per la tutela di interessi penalistici, a cui resta estranea la persona danneggiata.
In materia di delitti contro la fede pubblica, l'attribuzione del potere di querela comporta il riconoscimento della qualità di persona offesa alla persona che dal reato ha ricevuto danno. (Fattispecie in tema di falso in testamento olografo, in cui, attesa la procedibilità d'ufficio, è stata negata alla persona danneggiata, costituita parte civile, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, che la legge conferisce soltanto alla persona offesa costituita parte civile).
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- 1. La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012
- 2. Cassazione Penale: Delitti Contro il Patrimonio, Usura, Determinazione del Tasso UsuraioAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2007, n. 5698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5698 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/01/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 23
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 32550/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IU, parte civile;
in proc. pen. a carico di:
AN IO MA, n. a Verona il 16 marzo 1934;
avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona depositata il 13 giugno 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto l'inammissibilità;
udito il difensore avv. DE ZUANI Tiburzio per AN IO MA, che si associa alle richieste del P.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di IO MA AN in ordine al delitto di falso in testamento olografo, per non aver commesso il fatto. In sintesi il giudice del merito ha affermato di dover scagionare IO MA AN dall'imputazione di falso in testamento, perché il testamento di IO TA è effettivamente falso. Ricorre per Cassazione la parte civile IU AN e deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Occorre preliminarmente verificare l'ammissibilità del ricorso. Nel suo testo originario l'art. 428 c.p.p., non prevedeva impugnazioni della parte civile, ma ammetteva il ricorso della sola persona offesa contro la sentenza di non luogo a procedere;
e solo per vizi del contraddittorio (Cass., sez. 5^, 25 marzo 2003, Meninno, m. 225334). L'esclusione della parte civile dall'ambito dei soggetti legittimati a impugnare la sentenza conclusiva dell'udienza preliminare era del resto confermata dall'art. 576 c.p.p., comma 1, incluso nella disciplina generale delle impugnazioni, che alla parte civile riconosceva il diritto di impugnare solo "contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio", oltre che "ai soli effetti della responsabilità civile". E questa disciplina era stata dichiarata costituzionalmente compatibile da Corte Cost., 29 luglio 1992, n. 381, anche nei confronti delle persone offese dai delitti di ingiuria e diffamazione, cui l'art. 577 c.p.p., riconosceva, ove costituite parti civili, il potere di impugnare anche agli effetti penali contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate in giudizio.
La L. n. 46 del 2006, che ha tra l'altro abrogato l'art. 577 c.p.p., ha profondamente modificato il regime di impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, riconoscendo alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per Cassazione non solo per violazione del contraddittorio, ma, quando sia costituita parte civile, anche per gli altri motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p.. Sicché si pone il problema dell'estensione anche al danneggiato della legittimazione a impugnare riconosciuta alla persona offesa, quando vi sia stata costituzione di parte civile.
La soluzione del problema non può prescindere dalla preliminare considerazione che questa impugnazione non è limitata ai soli effetti civili, perché una tale limitazione, tuttora esplicitamente imposta dall'art. 576 c.p.p., comma 1, per le impugnazioni della parte civile contro le sentenze pronunciate in giudizio, non è prevista dall'art. 428 c.p.p., comma 2, oltre a essere incompatibile con la natura della decisione conclusiva dell'udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia. Sicché deve ritenersi che il riferimento dell'art. 428 c.p.p., comma 2, alla persona offesa escluda il danneggiato, pur costituito parte civile, dalla legittimazione a ricorrere per Cassazione, trattandosi qui di un'impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. Del resto la distinzione tra persona offesa e danneggiato è ben chiara nella terminologia del codice (sì vedano gli artt. 11, 36, 77, 404 e 652 c.p.p.); e non è ragionevole che da una tale distinzione si prescinda nell'ambito di una disposizione che alla persona offesa riconosce una più limitata legittimazione a impugnare anche quando non sia costituita parte civile.
Ciò posto, occorre stabilire se la ricorrente IU AN possa essere considerata persona offesa o almeno possa alla persona offesa essere equiparata rispetto all'imputazione di falso in testamento ascritta a IO MA AN. In proposito s'è manifestato nella giurisprudenza di questa Corte un contrasto di giurisprudenza circa la legittimazione a impugnare per Cassazione i decreti di archiviazione relativi a reati contro la fede pubblica, perché in alcune decisioni si ammette (Cass., sez. 5^, 23 maggio 2006, Di Guglielmo, m. 234522) in altre si nega (Cass., sez. 5^, 25 ottobre 2005, Ignoti, m. 232614) la legittimazione di chi abbia subito danno da un reato di falso. Tuttavia, prescindendo qui da ogni considerazione sull'effettiva plurioffensività dei delitti contro la fede pubblica, deve comunque ritenersi che, solo quando si tratti di reati non perseguibili d'ufficio, il riconoscimento della legittimazione a proporre la querela possa comportare l'equiparazione del danneggiato alla persona offesa anche ai fini processuali. Sicché, trattandosi nel caso in esame di un falso in testamento olografo, perseguibile d'ufficio, deve escludersi che AN IU sia legittimata a ricorrere per Cassazione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
ma si giustifica l'esonero della ricorrente dall'onere dell'ammenda a norma dell'art. 616 c.p.p., in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2007