Sentenza 22 marzo 2006
Massime • 1
Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.), ha natura plurioffensiva, considerato che è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale. Ne consegue che, in tal caso, il privato danneggiato riveste la qualità di persona offesa e che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informata, viola il diritto al contraddittorio.
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza Bene giuridico tutelato dalla norma e individuazione della parte offesa Il reato di cui all'art. 328 è compreso tra quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la p.a. ed il bene giuridico tutelato, non è la «salvaguardia dell'organizzazione amministrativa» in quanto tale, bensì il buon andamento e la trasparenza dell'attività amministrativa (tutela dei valori-fine della legalità, probità, efficienza ed imparzialità) che devono caratterizzare l'attività della p.a., quando essa viene in contatto con i cittadini, mentre i privati non sono soggetti passivi bensì eventualmente danneggiati. In tale ottica, si deve escludere che il Codacons nella veste di ente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2006, n. 20399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20399 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 22/03/2006
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 792
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 5633/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO NC OS, persona offesa;
nel procedimento penale n. 2593/2002 R.G.N.R.;
avverso il decreto di archiviazione 29/04/2003 del G.I.P. del Tribunale di Aosta;
Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dott. MELONI V., che ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato e trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Aosta.
FATTO E DIRITTO
Avverso il Decreto 29 aprile 2003, col quale il G.I.P. del Tribunale di Aosta, su conforme richiesta del P.M., disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 323 c.p., oggetto della denuncia sporta dalla persona offesa UN
NC OS, ricorre per Cassazione costui, deducendo la violazione della legge processuale (art. 408 c.p.p., comma 2) per non essere stato informato della richiesta di archiviazione formulata dal P.M..
Il reato di abuso d'ufficio in danno ha natura plurioffensiva, perché idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale. Deve, pertanto, riconoscersi al ricorrente la qualità di persona offesa.
La omessa notizia della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. alla persona offesa, che abbia manifestato la volontà di essere informata, colpisce in radice il diritto al contraddittorio, impedendo la potenziale instaurazione dello stesso, proprio perché detta persona non è posta nella concreta condizione di opporsi eventualmente alla medesima richiesta.
Con l'esposto-denuncia in data 18/10/2002, il UN chiese espressamente di essere informato. Non risulta, però, essersi dato corso agli adempimenti ex art. 408 c.p.p., comma 2. Il decreto impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica di Aosta perché provveda a tali adempimenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Aosta per gli adempimenti di cui all'art. 408 c.p.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006