Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 2
Soggetto legittimato a presentare ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare, è non solo la persona offesa dal reato costituita parte civile ma anche il danneggiato - che non sia persona offesa -, ossia l'intero catalogo dei soggetti legittimati ad esercitare l'azione civile nel processo penale, a norma dell'art. 74 cod.proc.pen.. (Fattispecie nella quale il ricorso era stato presentato dai congiunti del danneggiato deceduto, suoi successori universali).
Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare ha natura di impugnazione ai soli effetti civili, e l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza impugnata va disposto con riferimento al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Commentario • 1
- 1. La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/10/2006, n. 11960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11960 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/10/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1213
Dott. BRUSCO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 21728/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA RI;
AS NE;
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma del 5 aprile 2006;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA Benito Romano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. MELONI Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
All'esito di indagini in relazione all'avvenuto decesso di AS GI, disabile non vedente autosufficiente, travolto alle ore 8,35 del 15.07.04 da un convoglio della metropolitana romana (stazione Roma - Garbatella) veniva richiesto il rinvio a giudizio di IN LO, CU LO e MA NA, individuati quali responsabili dell'evento.
La dinamica dell'infortunio veniva così ricostruito. Il AS G., alla data e all'ora indicate, accedeva alla Stazione e, senza richiedere ausilio ai dipendenti in servizio, si portava sulla banchina in attesa del primo treno in transito, direzione Rebibbia. Giungo il convoglio, il AS G. allungava il bastone bianco di cui era provvisto per tastare il terreno e, trovando il vuoto ma credendo trattarsi del vano di una carrozza a seguito dell'apertura delle poste automatiche, si sporgeva verso i binari facendo per salire;
infilatosi, invece, in uno degli spazi esistenti tra le carrozze, cadeva sulla massicciata finendo per essere dilaniato dal convoglio. Il MA, il CU A. e il AN erano chiamati a rispondere nelle rispettive qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Direttore Generale e di Direttore di esercizio della S.p.A. METRO, proprietaria del materiale rotabile, concesso in comodato gratuito alla METRO proprio per lo svolgimento di detto servizio (v. copia contratto in allegato 2 al f. 343 fasc.). Si addebitava in particolare ai prevenuti la mancata predisposizione di interventi di natura prevenzionistica nelle stazioni della MET.RO S.p.A. e quindi, nella stazione della Garbatella, malgrado la normativa imponesse gli interventi di adeguamento;
ammettendo, tra l'altro, l'esame, l'esame anche di misure alternative a quanto espressamente citato nel D.P.R. n. 503 del 1996, art. 1 e segg., volte comunque alla sicurezza degli utenti portatori di handicap;
come ad esempio l'installazione di una membrana in gomma a soffietto tra una vettura e l'altra alle quali rimane ancorata con perni movibili per consentire anche la riduzione o l'aumento del numero di carrozze all'occorrenza; misura alternativa che avrebbe potuto impedire che una persona affetta da handicap inavvertitamente potesse precipitare nel vuoto sulle rotaie invece di accedere all'interno della vettura predisposta per il trasporto utenti, come verificatosi per il AS G..
Con sentenza del 5 aprile 2006, il G.I.P. del Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti dei prevenuti in ordine al reato loro ascritto per non avere commesso il fatto. Avverso la sentenza BA RI e AS NE, costituitisi parti civili, a mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, evidenziando a tale riguardo, sulla base "di altri atti del processo" espressamente indicati, che se pure la MET.RO, della quale gli imputati erano a vario titolo rappresentanti, gestiva il servizio di trasporto metropolitano per conto dell'ATAC e questa rimaneva la proprietaria del materiale rotabile, pure essa MET.RO assumeva posizione di garanzia nei confronti degli utenti trasportati predisponendo interventi e accorgimenti che assicurassero la incolumità delle persone.
Specie per i portatori di handicap e cioè, come nel caso in esame i non vedenti.
Con memoria, ritualmente depositata in cancelleria, la difesa degli imputati eccepiva la inammissibilità del ricorso per inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere che non sia anche persona offesa del reato, ai sensi dell'art. 428 c.p.p. novellato dalla L. n. 46 del 2006. Eccepiva, inoltre, la inammissibilità del ricorso della parte civile in quanto teso ad ottenere l'annullamento o la riforma delle statuizioni penali della sentenza di non luogo a procedere, ma privo di richieste in merito agli effetti civili di poi la inammissibilità perché trattavasi di censure di merito.
Per ultimo, eccepiva la infondatezza sul merito del ricorso. In relazione alle prospettazioni contenute nel ricorso e a quelle di segno contrario contenute nella memoria della difesa dei prevenuti ritiene questo Collegio di dovere evidenziare gli argomenti desumibili da risultanze certe e come tali incidenti ai fini della decisione.
L'evento di cui è giudizio si verificò perché il AS G., non vedente, all'arrivo del convoglio finì nello spazio vuoto tra una vettura e l'altra e precipitò dalla banchina sulle rotaie. Tale vuoto per il non vedente costituiva oggettiva onte di pericolo e alla quale necessariamente occorreva fare fronte da parte di chi gestiva il servizio di trasporto, nel caso in esame la MET.RO, ritenendo questa evidente posizione di garanzia in relazione ad eventi di certo prevedibili e che riguardavano la incolumità delle persone in particolare i non vedenti.
Nè può sostenersi che in relazione alle misure da adottare, queste non avessero base normativa di riferimento nell'imputazione formulata dall'accusa all'esito delle espletate indagini.
Se pure è vero che l'addebito non può riguardare l'omessa installazione di una membrana in gomma a soffietto tra una vettura e l'altra eliminando in tal modo il vuoto operazione strutturale questa concernente il materiale rotabile, pure sarebbero state doverose misure alternative e ciò in applicazione del D.P.R. n. 503 del 1996. Come, per altro indicato da consulenti tecnici, del P.M. e delle parti civili, che hanno fatto riferimento per i non vedenti ai percorsi tattili (loges) per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Invero, come suggerito dai consulenti ed evidenziato nel ricorso, per i non vedenti, una volta impostata una postazione fissa di fermate sarebbe stato possibile riuscire a fare aprire le porte in corrispondenza di aperture in barriere di protezione lasciando protetti i punti di caduta nell'intercapedine tra due carrozze. Situazione, questa, che, se introdotta, avrebbe impedito la caduta dell'utente AS G. e lo avrebbe salvato.
Alla stregua dell'indicata circostanza appare logicamente individuabile la responsabilità dei prevenuti nella determinazione e ciò - è ovvio - vale ai soli effetti civili ai fini del richiesto risarcimento del danno, specificato nell'atto di costituzione alla udienza preliminare, costituzione affatto contestata alla udienza in Camera di consiglio davanti al G.I.P..
Come per l'appunto emerge dal verbale della Camera di consiglio. Rilevata la colpevolezza dei prevenuti consistente nella omessa realizzazione, nella stazione ferroviaria della Garbatella, di un percorso tattile, è evidente che - ripetesi - agli effetti civili, la sentenza di non luogo a procedere va annullata con rinvio al giudice civile competente per volere in grado di appello e ciò ai senti dell'art. 622 c.p.p.. Di poi è senza fondamento l'argomento difensivo della inammissibilità del ricorso, perché oggi consentito dall'art. 429 c.p.p., come riformulato dalla L. n. 46 del 2006 (L. Pecorella), art. 4, solamente, secondo la difesa, alla parte offesa e non anche ai danneggiati (BA RI e AS NE, rispettivamente moglie e figlio della persona deceduta).
La interpretazione della difesa è del tutto illogica e si basa su argomento terminologico "parte offesa" che è assolutamente improprio ed è in chiaro contrasto con quanto disposto dall'art. 74 c.p.p., in relazione a coloro che sono legittimati ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale.
Questi sono tutti coloro i quali dal reato hanno ricevuto un danno e precisamente "parte offesa" se resta in vita e dei suoi successori universali in caso contrario.
E alla udienza preliminare come successori universali della vittima moglie e figlio si sono costituiti, senza alcuna opposizione - ripetesi - da parte della difesa degli imputati.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso è ammissibile e va accolto, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007