Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
Il delitto di abuso di ufficio, presenta un'alternativa di eventi (conseguimento di ingiusto vantaggio patrimoniale - realizzazione di danno ingiusto per altri) tale che soltanto il secondo consente di qualificare il reato come plurioffensivo, nel senso della presenza, ontologicamente necessaria, di un soggetto leso determinato, diverso dalla pubblica amministrazione. Nella prima ipotesi, viceversa, l'interesse tutelato resta soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali. Consegue che, nell'ipotesi in cui il reato si realizzi attraverso il conferimento di un ingiusto vantaggio, il giudice non è tenuto a disporre l'archiviazione previa fissazione dell'udienza a seguito della opposizione del denunciante, potendo, al contrario, provvedere "de plano", in quanto difetta, in capo al denunciante medesimo, la qualità di persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 3/11/1999
1.Dott. Raffaele LEONASI Consigliere rel. SENTENZA
2. " AN SI " N.3499
3. " Antonio Stefano AGRÒ " REGISTRO GENERALE
4. " IC LO " N.7360/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AM CO
avverso il decreto 8/5/1998 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del sost. procuratore generale che concluso per l'annullamento senza rinvio - FATTO E DIRITTO
Con atto dell'8 ott. 98 l'avv. CO AM ha proposto ricorso per cassazione avverso decreto di archiviazione emesso dal GIP - Tribunale Roma in esito a denunzia da lui presentata nei confronti di BO M. RI ed altri per il reato di cui all'art. 323 C.P.- - Il ricorrente lamenta che, essendo stato tempestivamente avvisato della richiesta del P.M., aveva proposto rituale opposizione ex art.410 C.P.P., mentre il Giudice aveva di fatto provveduto (peraltro su una seconda richiesta non notificata) senza fissare la preventiva udienza camerale.
- Osserva questa Corte non essere ravvisabile nella fattispecie titolarità dei diritti di cui agli artt. 408-410 C.P.P. in capo al ricorrente, non avendo questi qualità di persona offesa dal reato. E invero è ormai comunemente accettato che il delitto di abuso d'ufficio, nella configurazione datane dalla novella del 1990, presenta un'alternativa di eventi (conseguimento di ingiusto vantaggio patrimoniale/realizzazione di danno ingiusto per altri) tale che soltanto il secondo consente di qualificare il reato come plurioffensivo, nel senso della presenza (ontologicamente necessaria) di un soggetto leso determinato, diverso dalla pubblica amministrazione. Nella prima ipotesi, viceversa, interesse tutelato resta, com'è noto, soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità, dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali (nella giurisprudenza largamente prevalente di questa suprema Corte cfr., ex plurimis, Sez. VI 13/5/1999, Vitalone;
11/12/1998, Messineo;
14/5/1997, Pugliese).
- Nella vicenda all'esame è la stessa denunzia che prospetta come finalizzati a procurare ingiustì vantaggi (patrimoniali) gli atti illegittimi compiuti dai pubblici ufficiali (nel campo - si assume - delle concessioni edilizia); nella opposizione, poi, si sottolinea più volte che l'operato dei predetti era diretto a "creare un enorme vantaggio patrimoniale alla società FAG 87 beneficiaria dei provvedimenti illegittimi".
- A nulla vale l'accenno che il ricorrente - probabilmente consapevole del problema giuridico - fa al "cosidetto danno altrui ai cittadini residenti e proprietari di immobili legittimi" nella stessa località. Ammesso che ci si trovi di fronte alla lesione di un interesse giuridicamente protetto, quindi al "danno ingiusto" voluto dalla norma (Cass. 1/3/1999, Scarsi), si trattarebbe pur sempre di una evenienza del tutto accidentale, volta che, appunto, al vantaggio patrimoniale dell'agente (o di altri) non necessariamente corrisponde il danno altrui (in termini Cass. 4/5/1998, Cappello in proc. Scaccianoce).
In questo caso, in definitiva, viene al più ad emersione la figura del danneggiato dal reato.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 616 cpp., la equa sanzione di lire unmilione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende, nonché delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1999