Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2010, n. 41752
CASS
Sentenza 27 ottobre 2010

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Il permesso di costruire è necessario in caso di varianti in corso d'opera che comportino modifiche volumetriche tanto in aumento quanto in diminuzione, non essendo queste ultime assentibili, al pari delle prime, in base a mera denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, parimenti, anche le modifiche alla forma ed alle dimensioni del tetto, in quanto alterano la sagoma dell'edificio, necessitano del permesso di costruire e non sono assentibili con d.i.a.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2010, n. 41752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41752
    Data del deposito : 27 ottobre 2010

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