Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 2
Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie è legittima la costituzione di parte civile del Comune nel cui territorio insiste l'opera, atteso che nell'ente locale è identificabile una situazione di interesse personale e differenziato distinto dall'interesse diffuso all'osservanza delle norme urbanistiche comune alla generalità dei cittadini. In tal caso il danno discende dall'offesa al bene specifico individuato proprio nel territorio il cui assetto urbanistico viene ad essere pregiudicato dall'intervento abusivo.
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, legittimamente può subordinare tale beneficio all'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino, prima previsto dall'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora disciplinato dall'art. 163, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, atteso che detto ordine non ha natura di sanzione amministrativa ne' di pena accessoria, ma è assimilabile ad una vera e propria sanzione penale, alla cui ottemperanza può pertanto essere subordinato il richiamato beneficio della sospensione condizionale della pena.
Commentari • 3
- 1. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
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E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 3. Abuso edilizio: opposizione all’archiviazioneConsulenze · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2002, n. 29667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29667 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE - Presidente - del 14/06/2002
1. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere - N. 01453
3. Dott. GENTILE MARIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA - Consigliere - N. 010694/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) ST AN N. IL 25/11/1926
avverso SENTENZA del 12/07/2001 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO
udito il PM A. Albano che ha concluso per: rigetto del ricorso MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 22.6.2000 del Tribunale di Termini Imerese, sez. distacc. di CE, ST AN fu condannata, con le attenuanti generiche e la sospensione condizionale subordinata alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, alla pena di mesi uno di arresto e lire 33 milioni di ammenda - oltre rimborso spese e risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede separata, in favore della parte civile - perché ritenuta responsabile dei reati, unificati a titolo di continuazione, di cui agli artt.: A) 1161 e 54 cod. nav.; B) 1161 e 55 cod.nav., acc. in CE il 21.5.97
(contestati nel proc. pen. 1486/97 N.R.); C) 20 lett. c) l. 47/85; D) 1 e 1 sexies l. 431/85; E) 17 e 20 l. 64/74; F) 18 e 20 l. 64/74; G) 1, 2 e 13 l. 1086/71; H) l. 4 e 14 l. 1086/71, acc. in CE il 27.8.97 (contestati nel proc. pen. 2468/97 N.R.). A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 12.7.2001, in parziale riforma di quella di primo grado, mandò assolta la ST perché il fatto non sussiste dal reati di cui ai capi B), G) ed H) e dichiarò estinti per prescrizione i reati di cui ai capi E) ed F) e, per l'effetto, rideterminò la pena per i residui reati in gg. 25 di arresto e lire 30.500.000 di ammenda, confermando le statuizioni civili e nel resto la sentenza di primo grado.
La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso per Cassazione personalmente dall'imputata, la quale ha dedotto, con il primo motivo, concernente il reato di cui agli artt. 1161 e 54 cod.nav. (capo A), violazione e/o erronea applicazione degli artt.54 e 1161 cod. nav. in relaz. all'art. 20 l. 241/90 e al DPR n. 300/92, nonché
mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il motivo è infondato, essendo giuridicamente esatto il rilievo, posto dai giudici di merito a base del proprio convincimento, secondo cui il fatto che la discenderla incriminata sia stata realizzata nel lontano 1915 è del tutto irrilevante, in quanto decisivo, ai fini della sussistenza del reato, è il mantenimento senza titolo di spazio demaniale marittimo già occupato abusivamente da altri. Ed invero, tale convincimento è, da un lato, pienamente allineato con la consolidata interpretazione di questa Corte e, dall'altro, supera in modo decisivo tutte le prospettazioni difensive: a) innanzi tutto, quella secondo cui la discenderia, essendo stata realizzata quando il codice della navigazione non era stato ancora emanato, non potrebbe essere considerata abusiva (infatti, deve esserci necessariamente stato, dopo il 1942, un qualche occupante abusivo, sia pure nel senso sopra precisato); b) quella dell'avvenuto rilascio per silenzio- assenso della autorizzazione in sanatoria ex art. 55 C.N. (tale norma, infatti, riguarda le "nuove opere in prossimità del demanio marittimo", e, quindi, non anche quelle eseguite su suolo demaniale;
ne deriva che non pertinente è il richiamo all'art. 20 l. 241/90 e al relativo excursus procedimentale seguito dalla attuale ricorrente, di cui alle pagg.
6-8 del ricorso). Infine, non deducibile in questa sede, perché di mero fatto, è l'assunto secondo cui "la discenderla in argomento ricade all'interno della proprietà privata" di essa ricorrente;
ne', sempre ai fini indicati, può avere rilievo il richiamo al rapporto giudiziario n. 23/87 del 24.8.1987 della Delegazione di Spiaggia di CE (essendo a questa Corte inibita, anche ai fini dell'accertamento di un fatto eventualmente diverso da quello operato dal giudici di merito, la rilettura degli atti) e alla pronuncia assolutoria, contenuta nella stessa sentenza impugnata, del diverso reato di cui agli artt. 1161 e 54 C.N. Con il secondo motivo, concernente il reato di cui all'art.20 lett. c) l. 47/85 (capo C), è stata denunciata mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza e/o erronea applicazione della norma incriminatrice e della legge 47/85. La ricorrente lamenta, sotto tali profili, che la Corte territoriale ha "completamente omesso di motivare sulla specifica questione sollevata con i motivi d'appello" della non necessità, ai fini della realizzazione delle opere incriminate, della concessione edilizia;
infatti, sempre secondo la ricorrente, le opere stesse sarebbero qualificabili come di manutenzione straordinaria, "non essendovi stata alcuna alterazione dei volumi, o, al limite, anche qualora dovesse ritenersi che vi è stata la creazione di un vano, come pertinenza, in quanto il vano creato sarebbe, comunque, accessorio o a servizio di una abitazione già esistente". Il motivo è inammissibile perché i rilievi su cui si basa sono manifestamente infondati, di talché sarebbe comunque irrilevante la eventuale omessa valutazione da parte dei giudici di appello. Questi, peraltro, avendo ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che l'intervento edilizio incriminato si è risolto nella creazione di un nuovo vano, derivante dalla "chiusura completa" di un terrazzino preesistente, hanno implicitamente disatteso la tesi dell'intervento di manutenzione straordinaria e della creazione di una semplice pertinenza. Infatti, ai fini della configurabilità del primo, difetta il requisito, esplicitamente imposto dall'art. 31 lett. b) l. 457/78, della non alterazione di volumi e superfici nonché della destinazione d'uso, esula, invece, la nozione tecnico- giuridica di pertinenza, per il difetto del requisito dell'autonomia del vano abusivamente realizzato.
Con il terzo motivo, concernente il reato di cui agli artt. 1 e 1 sexies l. 431/85 (capo D), la ricorrente denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione, violazione e/o erronea applicazione delle norme incriminatrici e di quelle di cui al Titolo 2^ D.L.vo n. 490/99, in relazione alle questioni sollevate con i motivi di appello circa "l'inapplicabilità della disciplina di cui alla l. 431/85 alle aree che, pur essendo sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 1497/1939, non rientrano (come nel caso in esame) in alcuna delle zone individuate ai sensi dell'art. 2 del D.M.
2.9.84 o ai sensi dell'art. 1 ter della stessa l. 431/85, e ai lavori che, come nel caso in questione, non sono neppure astrattamente, idonei ad alterare lo stato dei luoghi". La doglianza non è fondata, in quanto la Corte non ha fatto riferimento al vincolo di cui alla l. 1497/39, ma ha mantenuto il proprio discorso sempre nell'ambito della l. 431/85. Ora, è ben noto che tale legge (esattamente indicata dalla ricorrente come più favorevole, rispetto alle previsioni del D.L.vo 490/99) ha previsto tre tipi fondamentali di vincoli: il primo concerne le zone elencate nell'art. 1 (territori costieri, fiumi, torrenti, laghi, ecc.) ed è relativo, nel senso che in queste aree è sempre possibile realizzare opere, purché siano preventivamente autorizzate;
il secondo e il terzo attengono alle aree individuate dalle Regioni in quelle assoggettate a vincolo paesaggistico dalla legge stessa (lett. a, b, c, d, e, f, g, h i, l, m, dell'art. 1), ovvero nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della l. 1497/1939 o nei decreti di applicazione del D.M. 21.9.94 (cd. Galassini). La Corte di merito, avendo, come premesso,
mantenuto il suo discorso nell'ambito della l. 431/85, ha inteso, implicitamente ma chiaramente, riferirsi al primo tipo di vincolo, per cui risulta infondato l'assunto della ricorrente - pur sviluppato in lunghe pagine, da 12 a 20 del ricorso, con precisione e approfondimento notevoli - circa l'inapplicabilità nel caso in esame delle sanzioni previste dalla legge AL (le quali, come precisa la ricorrente a pag. 17 del ricorso, "vanno applicate... esclusivamente in quelle ipotesi in cui gli interventi sopra specificati siano stati eseguiti all'interno di quelle aree sulle quali la Soprintendenza, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21.9.84 e dello stesso art. 1 ter l. 431/85, ha imposto la cd. misura di salvaguardia").
Nè può sostenersi che, in tal modo esplicitato il percorso argomentativo dei giudici di merito, si sarebbe in presenza di una violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, essendosi parlato nel capi di imputazione (e, in particolare, in quello ex art. 20 lett. c) l. 47/85, di cui al capo A del fascicolo 2468/97 R.G.N.R.) di "zona sottoposta a vincolo ex l.1497/39". È, infatti, evidente che l'imputato è stato, messo nelle condizioni di difendersi compiutamente, dal momento che si è trattato di interventi edilizi eseguiti in zona demaniale marittima e che a questa è stato sempre riferito il dibattito processuale. Non è, infine, fondato l'assunto, contenuto sempre nel terzo motivo, secondo cui "il divieto di cui alla l. 431/85 è diretto esclusivamente a quei lavori che comportino un integrale stravolgimento della situazione preesistente e, comunque, una immutazione rilevante ed essenziale delle caratteristiche dei luoghi". Su tale punto, invero, la sentenza impugnata è stata del tutto esplicita, facendo puntuale riferimento alla consolidata interpretazione di questa Corte, secondo cui il reato di cui all'art.1 sexies l. 431/85 ha natura di reato pericolo, per la cui integrazione è sufficiente la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zona vincolata e senza autorizzazione, prescindendo dalla alterazione concreta del paesaggio. Tale interpretazione, come esattamente rilevato dalla Corte di merito, resta valida anche in riferimento al disposto degli artt. 151 e 163 D.L.vo 490/90, che hanno mantenuto sostanzialmente inalterata la struttura del reato previsto dagli artt. 1 e 1 sexies l. 431/85. Con il quarto motivo è stata denunciata violazione, inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 165 c.p. e 14 delle preleggi "in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla riduzione in pristino disposta". Anche tale motivo è infondato, in quanto, al di là della motivazione sul punto dei giudici di merito, la detta subordinazione certamente non è illegittima, perché "la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato" (questa la testuale formulazione normativa) - prevista, in caso di condanna, dall'art. 1 sexies l. 431/85 - con tutta evidenza si configura, anche da un punto di vista meramente lessicale ed ontologico, come una misura ripristinatoria, per definizione insita del reato previsione normativa. Inoltre, da un punto di vista strettamente giuridico, questa Corte ha costantemente precisato che l'ordine di rimessione in pristino costituisce esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria ed esclusiva, e non meramente surrogatoria di un concorrente potere-dovere dell'autorità amministrativa, come si verifica invece nel caso dell'ordine di demolizione di opere abusive previsto dall'art.7 u.c. l. 47/85; ne deriva che il detto ordine non ha natura di sanzione amministrativa nè di pena accessoria ma è assimilabile a una vera e propria sanzione penale e, in quanto tale, oltre a dover essere eseguito nelle forme previste per l'esecuzione penale e a dover essere emanato anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta (non ostandovi il disposto di cui all'art.445 c.p.p.), costituisce statuizione alla cui esecuzione può essere subordinato, ai sensi dell'art. 165 c.p., il beneficio della sospensione condizionale. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto che "i giudici di appello non hanno spiegato quali siano i danni subiti dal comune di CE, ritenendoli insiti nella trasformazione del territorio e nella violazione dei vincoli paesaggistici e sismici". Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto è del tutto pacifica l'interpretazione secondo cui nei reati di abusivismo edilizio (in senso lato), il danno va ravvisato proprio nell'offesa al bene specifico della collettività locale, generalmente designato dalle leggi con il termine territorio, in relazione alla quale è identificabile nel Comune una situazione di interesse personale e differenziato (che si distingue dall'interesse diffuso all'osservanza delle norme urbanistiche comune alla generalità dei cittadini, ovvero da quello proprio di determinati soggetti individuali o collettivi). Infatti, una costruzione abusiva arreca al Comune un danno concreto, anche patrimoniale, che deriva innegabilmente dal pregiudizio che consegue allo sviluppo incontrollato dell'assetto urbanistico.
Non pertinente e irrilevante è, poi, la deduzione, contenuta nello stesso motivo, secondo cui giudici di appello, nell'esaminare le questioni civili, erroneamente avrebbero fatto riferimento al reato di cui agli artt. 1161 e 54 C.N., "ignorando che il comune di CE risulta costituito, parte civile solo nel proc. iscritto al n. 2468/97 RGNR". Infatti, il giudice civile - al quale è stata demandata la liquidazione dei danni - non potrà che effettuare la relativa valutazione in relazione al petitum come in concreto configurato con l'atto introduttivo dell'azione civile nell'attuale procedimento.
Con l'ultimo motivo è stato dedotto che "ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dovrà, comunque, essere dichiarata l'estinzione dei reati di cui all'art. 20 lett. c) l. 47/85 e all'art.1 sexies l. 431/85 poiché tra la sentenza impugnata e la scadenza del termine per la proposizione del ricorso è maturata la prescrizione degli stessi". Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in base ai principi riferibili al disposto dell'art. 158 c.p. Infatti, i termini della prescrizione di cui agli artt. 157 n. 5 e 160 u.c. c.p. non sono ancora integralmente decorsi dalla data della sentenza di primo grado, alla quale è necessaria fare riferimento per la fissazione del termine iniziale della prescrizione stessa in relazione all'unico reato continuato. Infatti, i reati citati dalla ricorrente sono stati unificati a titolo di continuazione con quello di cui agli artt. 1161 e 54 C.N., che è pacificamente di natura permanente, permanenza che nel caso in esame, non essendo altrimenti cessata, deve ritenersi cessata solo alla data della sentenza di primo grado (22.6.2000), dalla quale non sono ancora decorsi i citati termini della prescrizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2002