Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2011, n. 15892
CASS
Sentenza 20 luglio 2011

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La norma dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, contempla l'unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis cod. civ., restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune prevista dall'art. 808 cod. proc. civ. Ne consegue che se, in violazione di tale prescrizione, l'atto costitutivo preveda invece una forma di clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina, degli arbitri indicati dalla norma speciale, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia societaria possa essere introdotta soltanto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il principio di diritto secondo il quale, negli atti costitutivi delle società di capitali, può essere inserita un'unica tipologia di clausola compromissoria, ovvero quella prevista nell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune disciplinata dall'art. 808 cod. proc. civ., determina la nullità di una clausola che non rispetti le prescrizioni della norma in punto di nomina degli arbitri. Tuttavia, ai fini della responsabilità disciplinare del notaio, che abbia rogato un atto costitutivo contenente una clausola affetta da tale radicale invalidità, secondo il nuovo regime normativo e, conseguentemente, abbia integrato, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di cui all'art. 28, primo comma, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, consistente nella ricezione di un atto "espressamente proibito dalla legge", l'illecito disciplinare può ritenersi perfezionato solo quando la sanzione di nullità sia univocamente riconosciuta e non possa dar luogo a dubbi interpretativi. Ne consegue che, in virtù dell'esercizio della nomofilachia cui è tenuta la Corte di Cassazione, quando la presente pronuncia diverrà nota al pubblico, eventuali atti costitutivi rogati da notai con previsione di clausole compromissorie difformi dalla previsione del citato art. 34 diverranno sanzionabili sotto il profilo disciplinare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2011, n. 15892
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15892
Data del deposito : 20 luglio 2011

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