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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili) iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 102/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a BORGO Parte_1 C.F._1 VALSUGANA (TN), il 25/01/1967, con l'avv. SARA GREGORIS
e
(c.f. , nato/a a Controparte_1 C.F._2 MONTEBELLUNA (TV), il 14/09/1965, con l'avv. MICHELA SCOTTON
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
Con ricorso in data 8/01/2025, i coniugi e Parte_1
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli Controparte_1 effetti civili del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, all'udienza del 7.02.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso n. 18333/2020 del 1- 5.10.2020);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14/09/1991 tra Parte_1 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di GRIGNO (TN) dell'anno 1991, al n. 10, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni pattuite appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione economica dei genitori.
La natura del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto il 14/09/1991 da
, nato/a a BORGO VALSUGANA (TN), il 25/01/1967 Parte_1
e nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 14/09/1965, Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GRIGNO (TN) dell'anno 1991 al n. 10, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) entro il giorno 28 di ogni mese si obbliga a versare alla Controparte_1 sig.ra assegno di euro 400,00 a titolo di concorso nel Parte_1 Per_ mantenimento delle figlie e (200,00 euro ciascuna) oltre ad un Per_1 assegno di euro 100,00 in concorso alle spese straordinarie mensili relative alle tasse scolastiche e universitarie, al servizio di trasporto, ai testi scolastici, al servizio ristoro/mensa, tenuto conto del percorso scolastico e/o universitario intrapreso dalle stesse le cui spese sono in buona parte da considerarsi preventivate e preventivabili;
nonché ludiche straordinarie ricreative e sportive;
restano escluse in ogni caso le spese sanitarie straordinarie a carico delle parti al
50% ciascuno;
2) Le parti, concordemente, escludono la rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento.
3) Le parti dichiarano altresì che i precedenti assegni di mantenimento risultano essere stati tutti regolarmente corrisposti, null'altro per il pregresso risulta dovuto a titolo di alimenti e/o rivalutazioni Istat da parte del sig. . Controparte_1
4) Tenuto altresì conto che il figlio , laureato, è stato assunto con contratto Per_3
a tempo indeterminato, con periodo di prova pari a mesi 3, presso una società in
Milano nulla allo stesso è dovuto a titolo di mantenimento ritenendo quest'ultimo economicamente indipendente (doc. 6);
5) In caso di mancata assunzione del figlio al termine del Persona_4 periodo di prova e della necessità di provvedere al mantenimento di quest'ultimo unitamente alle sorelle, permarrà l'importo di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale pari a complessive € 450,00 mensili senza rivalutazione Istat.
6) Con riferimento alla casa coniugale, sita a Romano d'Ezzelino, Via Brigata Cadore n. 30, catastalmente identificata : Comune di Romano d'Ezzelino, Fg. 11, part. 779 sub 3 Cat. A/3,; Fg. 11, part. 779 sub 13, Cat. C/6, Fg. 11 part. 779 sub
3 1, parti comuni, si precisa che l'immobile è stato acquistato in data 09.05.1991 dai sigg.ri e in comproprietà al 50% ciascuno Parte_1 Controparte_1 con atto del Notaio dr. di Bassano del Grappa, n. rep. 10.776 e Persona_5
n. racc. 3.392 (doc. 12 copia atto compravendita) ed è stato assegnato alla sig.ra in sede di separazione con tutti gli arredi ivi esistenti. Parte_1
7) Nell'ambito delle determinazioni di carattere patrimoniale assunte nell'ambito del divorzio congiunto i ricorrenti concordano e convengono quanto segue :
- quanto all'immobile sito in Comune di Romano d'Ezzelino : a) l'immobile, come meglio identificato al punto 2., è parte di un mini condominio composto da sei unità; b) la maggioranza assoluta dei condomini ha deliberato di effettuare interventi di straordinaria manutenzione nell'immobile (interventi di tinteggiatura, sistemazione delle terrazze, dell'ingresso, dello scivolo, del tetto e delle canne fumarie) con una previsione di spesa per ciascuna unità di euro
20.000,00 (ventimila); b) il sig. si impegna a trasferire senza Controparte_1 Per_ alcun corrispettivo in parti uguali ai figli , e la propria quota di Per_3 Per_1 piena proprietà dell'immobile sopra meglio descritto al punto
2. Le spese del trasferimento restano a carico del sig. . Il Controparte_1 trasferimento avverrà nel termine essenziale di giorni 60 dalla sentenza di divorzio;
c) la sig.ra dichiara di accollarsi il pagamento dei costi Parte_1 per l'intero delle opere di straordinaria manutenzione sopra descritte.
L'accollo è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esecuzione del trasferimento della quota del sig. ai figli;
d) in caso di mancato Controparte_1 trasferimento della quota di immobile nel termine indicato per fatto e colpa esclusiva del sig. , verrà meno l'accollo dei costi delle opere Controparte_1 da parte della sig.ra e il sig. rimarrà debitore Parte_1 Controparte_1 per la sua quota dei costi delle predette opere, e ciò fino all'adempimento della condizione, con diritto di ripetizione della sig.ra nei confronti del Parte_1 sig. di quanto medio tempore pagato/anticipato, per la quota Controparte_1 di spettanza.
Si precisa che il predetto accordo a favore dei figli è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- quanto ai buoni postali : i ricorrenti si danno atto che sussistono nn. 11
[...] tutti cointestati tra i ricorrenti e con potere di svincolo a Parte_2 firma di uno solo degli intestatari, e precisamente nn. 10 del valore di emissione di Lire 500.000,00 (cinquecentomila) ed n. 1 del valore di emissione di euro
5.000,00 (cinquemila) (doc. 13 copia buoni postali fruttiferi). I ricorrenti si danno atto che la provvista per l'acquisto dei suddetti buoni risalgono nel tempo e riferiti a risparmi comuni e regalie dei nonni e parenti, e da sempre concordemente destinati ai figli. I suddetti buoni postali sono sempre stati nel possesso pacifico e
4 incontestato della sig.ra che li ha conservati. I ricorrenti, Parte_1 premesso quanto sopra, concordano di procedere allo svincolo dei suddetti buoni entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla pronuncia della sentenza di divorzio e di distribuire il ricavato ai figli. A ciò provvederà la sig.ra senza Parte_1 necessità di rendicontazione al sig. . Controparte_1
8) I ricorrenti godono di redditi propri e si dichiarano economicamente autosufficienti “;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 7 febbraio 2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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