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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2913/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. GURRERA LELIO); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. GURRERA LELIO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 20/06/2007;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 28/09-18/10/2007;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1) A modifica di quanto convenuto in sede di separazione, considerata l'età dei figli e , il signor non verserà alcun contributo per il mantenimento degli Per_1 Per_2 Pt_1 stessi.
2) Allo scopo di dare un assetto definitivo ai rapporti conseguenti allo scioglimento del matrimonio, i coniugi assumono le obbligazioni che seguono:
3) Il signor quale proprietario esclusivo, trattenendo l'usufrutto, si impegna ed Pt_1 obbliga a donare, in comune ad entrambi i figli, la nuda proprietà dell'appartamento sito in
Palermo, via Aspromonte, 51, piano quarto, in catasto al fg. 39, p.lla 1586, sub. 73.
4) La signora , quale proprietaria esclusiva, trattenendo l'usufrutto, si CP_1 impegna ed obbliga a donare, in comune ad entrambi i figli, la nuda proprietà dell'appartamento sito in Palermo, via Resuttana, 331, distinto in catasto al fg. 30, p.lla
2438, sub. 31.
5) Gli stessi signori e , quali comproprietari esclusivi, trattenendo Pt_1 CP_1
l'usufrutto in favore di entrambi con diritto di accrescimento, si impegnano ed obbligano a donare, in comune ad entrambi, i figli, la nuda proprietà dell'appartamento sito in
Custonaci, contrada Visicari, distinto in catasto al fg. 124, p.lla 112, sub 1.
La stipula dei suindicati atti di trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e dunque in regime fiscale agevolato ai sensi dall'art. 19 della L. 74/87, con spese a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
6) I coniugi dichiarano di aver già regolamentato i rapporti per quanto attiene ai loro effetti personali ed economici e di non aver null'altro a pretendere, reciprocamente.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data
08/10/1988, da , nato a [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato civile di
[...] detto Comune al n. 39, parte I, serie A, dell'anno 1988, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2913/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. GURRERA LELIO); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. GURRERA LELIO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 20/06/2007;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 28/09-18/10/2007;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1) A modifica di quanto convenuto in sede di separazione, considerata l'età dei figli e , il signor non verserà alcun contributo per il mantenimento degli Per_1 Per_2 Pt_1 stessi.
2) Allo scopo di dare un assetto definitivo ai rapporti conseguenti allo scioglimento del matrimonio, i coniugi assumono le obbligazioni che seguono:
3) Il signor quale proprietario esclusivo, trattenendo l'usufrutto, si impegna ed Pt_1 obbliga a donare, in comune ad entrambi i figli, la nuda proprietà dell'appartamento sito in
Palermo, via Aspromonte, 51, piano quarto, in catasto al fg. 39, p.lla 1586, sub. 73.
4) La signora , quale proprietaria esclusiva, trattenendo l'usufrutto, si CP_1 impegna ed obbliga a donare, in comune ad entrambi i figli, la nuda proprietà dell'appartamento sito in Palermo, via Resuttana, 331, distinto in catasto al fg. 30, p.lla
2438, sub. 31.
5) Gli stessi signori e , quali comproprietari esclusivi, trattenendo Pt_1 CP_1
l'usufrutto in favore di entrambi con diritto di accrescimento, si impegnano ed obbligano a donare, in comune ad entrambi, i figli, la nuda proprietà dell'appartamento sito in
Custonaci, contrada Visicari, distinto in catasto al fg. 124, p.lla 112, sub 1.
La stipula dei suindicati atti di trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e dunque in regime fiscale agevolato ai sensi dall'art. 19 della L. 74/87, con spese a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
6) I coniugi dichiarano di aver già regolamentato i rapporti per quanto attiene ai loro effetti personali ed economici e di non aver null'altro a pretendere, reciprocamente.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data
08/10/1988, da , nato a [...] in data [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato civile di
[...] detto Comune al n. 39, parte I, serie A, dell'anno 1988, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
23/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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