Articolo 29 del Codice della proprietà industriale
Articolo 28Articolo 30
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15 maggio 2005
Art. 29. Oggetto della tutela 1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una localita', quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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