Art. 29. Oggetto della tutela 1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una localita', quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
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15 maggio 2005
15 maggio 2005
Commentari • 13
- 1. La parola Budweiser costituisce indicazione geografica e gode della relativa tutelaAccesso limitatoFrancesco Gradozzi · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2013
Giurisprudenza • 251
- 1. TAR Pescara, sez. I, sentenza 03/05/2018, n. 151Provvedimento: […] I marchi europei “denominazione di origine” ed “indicazione di provenienza geografica”, pur costituendo diritti di proprietà industriale ai sensi dell'art. 29 del codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. n. 30/2005, non possono qualificarsi “marchi” in senso tecnico poiché non individuano un unico produttore titolare di un diritto di esclusiva che ne può autorizzare l'uso in piena libertà, ma sono direttamente utilizzabili da tutti gli imprenditori della zona che intendono produrre in modo conforme a quanto previsto dal disciplinare specifico. […]Leggi di più...
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