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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 260/2024
All'udienza del 22/01/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv POLIDORI PATRIZIA . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 18.11 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 260/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Polidori Patrizia Parte_1 ricorrente e con il patrocinio dell'avv. Rossella QUARTA Controparte_1
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, titolare di posizione contributiva con contribuzione versata nella gestione Lavoro CP_1 dipendente, Artigiana, Commercianti e nelle gestioni salariato agricolo e beneficiario della pensione di
Vecchiaia categoria VO (Vecchiaia dei Lavoratori dipendenti) n. 10072310 con decorrenza da novembre
2023 presentava all' in data 22/12/2023, domanda di supplemento affinchè venisse calcolata anche la CP_1 contribuzione versata negli artigiani e commercianti. L' di Castelnuovo Garfagnana con Controparte_2
Nota protocollata il 13/01/2024 respingeva la richiesta di supplemento presentata da , Parte_1 motivando la reiezione con il fatto che : “Non sono trascorsi 5 anni dalla liquidazione della pensione o del precedente supplemento ”. Anche il ricorso amministrativo proposto non aveva trovato accoglimento.
Rappresentava che il giorno 22/12/2023, al momento della richiesta del supplemento di pensione, aveva già maturato il diritto e godeva della pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti Categoria VO n.
10072310, con decorrenza da novembre 2023. Il supplemento richiesto dal ricorrente si riferisce a contributi versati antecedentemente alla data di decorrenza della pensione (nel caso sono contributi versati dal 01/10/1980 al 31/12/1980 nella gestione Artigiani e dal 01/01/2023 nella gestione commercianti) e dunque ha diritto alla prestazione richiesta.
Pertanto, con il presente ricorso chiede, “respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, di accogliere la domanda del ricorrente, riconoscere e dichiarare il diritto di al supplemento di pensione come richiesto con domanda Parte_1
1 presentata il 22/12/2023 e per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei in misura di legge, CP_1 con arretrati dalla data di decorrenza, oltre interessi come per legge . Con vittoria di spese, e competenze professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2) Si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso in quanto non erano trascorsi ancora cinque CP_1 anni, come disposto dalla norma citata, dalla decorrenza della pensione, dato che la disposizione di cui all'art. 7 della legge 155/81, commi 4 e 5, per le pensioni liquidate nella gestione dipendenti, prevede la dilazione di 5 o 2 anni dalla decorrenza della pensione, mentre al comma 6 prevede l'estensione di tale regola anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
°°°
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
All'odierna udienza la causa è discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorrente al momento della richiesta di supplemento già aveva maturato il diritto e godeva della pensione di vecchiaia nella gestione dipendenti categoria VO n10072310 dal novembre 2023. Il supplemento richiesto dal ricorrente si riferisce a contributi versati antecedentemente alla data di decorrenza della pensione.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio, che questo giudice condivide secondo consolidato orientamento e da cui non ha quindi ragione per discostarsi, per cui “In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, 6° comma, l. 23 aprile 1981
n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei comma quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del 2° comma all'art. 19 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 l. 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 l. 22 luglio 1966 n.
613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, 1° comma, c.p.c.)”. (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 23-12-2011, n.
28738 e 16929 del 24/07/2014)
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza ed Assistenza obbligatorie, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
2 - in accoglimento della domanda riconosce e dichiara il diritto del ricorrente al supplemento di pensione richiesto come richiesto con domanda presentata il 22.12.2023,
- condanna l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei in misura di legge, con arretrati dalla CP_1 data di decorrenza, oltre interessi come per legge,
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_1 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.875,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario
15% come per legge, e oltre oneri e accessori come per legge.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 260/2024
All'udienza del 22/01/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv POLIDORI PATRIZIA . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 18.11 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 260/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Polidori Patrizia Parte_1 ricorrente e con il patrocinio dell'avv. Rossella QUARTA Controparte_1
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, titolare di posizione contributiva con contribuzione versata nella gestione Lavoro CP_1 dipendente, Artigiana, Commercianti e nelle gestioni salariato agricolo e beneficiario della pensione di
Vecchiaia categoria VO (Vecchiaia dei Lavoratori dipendenti) n. 10072310 con decorrenza da novembre
2023 presentava all' in data 22/12/2023, domanda di supplemento affinchè venisse calcolata anche la CP_1 contribuzione versata negli artigiani e commercianti. L' di Castelnuovo Garfagnana con Controparte_2
Nota protocollata il 13/01/2024 respingeva la richiesta di supplemento presentata da , Parte_1 motivando la reiezione con il fatto che : “Non sono trascorsi 5 anni dalla liquidazione della pensione o del precedente supplemento ”. Anche il ricorso amministrativo proposto non aveva trovato accoglimento.
Rappresentava che il giorno 22/12/2023, al momento della richiesta del supplemento di pensione, aveva già maturato il diritto e godeva della pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti Categoria VO n.
10072310, con decorrenza da novembre 2023. Il supplemento richiesto dal ricorrente si riferisce a contributi versati antecedentemente alla data di decorrenza della pensione (nel caso sono contributi versati dal 01/10/1980 al 31/12/1980 nella gestione Artigiani e dal 01/01/2023 nella gestione commercianti) e dunque ha diritto alla prestazione richiesta.
Pertanto, con il presente ricorso chiede, “respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, di accogliere la domanda del ricorrente, riconoscere e dichiarare il diritto di al supplemento di pensione come richiesto con domanda Parte_1
1 presentata il 22/12/2023 e per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei in misura di legge, CP_1 con arretrati dalla data di decorrenza, oltre interessi come per legge . Con vittoria di spese, e competenze professionali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2) Si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso in quanto non erano trascorsi ancora cinque CP_1 anni, come disposto dalla norma citata, dalla decorrenza della pensione, dato che la disposizione di cui all'art. 7 della legge 155/81, commi 4 e 5, per le pensioni liquidate nella gestione dipendenti, prevede la dilazione di 5 o 2 anni dalla decorrenza della pensione, mentre al comma 6 prevede l'estensione di tale regola anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
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Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
All'odierna udienza la causa è discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorrente al momento della richiesta di supplemento già aveva maturato il diritto e godeva della pensione di vecchiaia nella gestione dipendenti categoria VO n10072310 dal novembre 2023. Il supplemento richiesto dal ricorrente si riferisce a contributi versati antecedentemente alla data di decorrenza della pensione.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio, che questo giudice condivide secondo consolidato orientamento e da cui non ha quindi ragione per discostarsi, per cui “In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, 6° comma, l. 23 aprile 1981
n. 155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei comma quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del 2° comma all'art. 19 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 l. 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 l. 22 luglio 1966 n.
613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, 1° comma, c.p.c.)”. (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 23-12-2011, n.
28738 e 16929 del 24/07/2014)
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza ed Assistenza obbligatorie, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
2 - in accoglimento della domanda riconosce e dichiara il diritto del ricorrente al supplemento di pensione richiesto come richiesto con domanda presentata il 22.12.2023,
- condanna l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei in misura di legge, con arretrati dalla CP_1 data di decorrenza, oltre interessi come per legge,
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte CP_1 ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 1.875,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario
15% come per legge, e oltre oneri e accessori come per legge.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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