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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3933/2024
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Giuseppe Gentile
(udienza del 5.2.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3933/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Teresa Ercolanese, Parte_1 domiciliato come in atti,
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Nola rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 10 CP_1
DL 203/2005, conv. In L. 248/2005;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso in esame depositato il giorno 13/06/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe - premettendo di aver presentato in data 3/10/2023 domanda amministrativa volta ad ottenere la concessione della indennità di accompagnamento e riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92, senza alcun esito - ha presentato istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di giudizio.
Sia la parte ricorrente che la resistente hanno dedotto in corso di giudizio, che la prestazione fosse stata riconosciuta in itinere, atteso che, l aveva CP_1 provveduto a convocare la parte per la visita collegiale il cui esito accoglieva, di fatto, l'istanza prodotta.
Ciò posto, concordemente le parti, richiedevano, espressamente un provvedimento di cessata materia del contendere;
in particolare parte istante richiedeva emettersi provvedimento con il favore delle spese e competenze di giudizio in virtù della cosiddetta soccombenza virtuale in merito al riconoscimento in corso di giudizio del beneficio richiesto.
Contestualmente, precisava che il ricorrente avesse espressamente rinunziato alla domanda di riconoscimento della invalidità civile, come da dichiarazione in atti.
Parte resistente richiedeva pronunciarsi provvedimento di cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'odierna udienza, la causa era decisa con sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. comma 1°.
********************************
Ritiene questo giudice di dover dichiarare cessata la materia del contendere del processo relativamente al beneficio delle provvidenze di legge statuite dalla L.
18/1980.
Pag. 2 di 5 All'uopo, va sottolineato il principio in base al quale viene resa la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ovvero, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite.
(ex multis. Cass. n.10478 del 1/06/2004; Cass. n.1048 del 2268 del
13/03/1999).
La pronunzia può essere emessa d'ufficio o ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando, tutt'al più, la necessità di delibare in merito alle spese sulla scorta del principio della soccombenza virtuale (
Cass.n.6395 del 1/04/2004; Cass. n.6403 del 1/04/2004).
Proprio tale è la situazione che si è definita con il presente giudizio, dove, a seguito dell'intercorso riconoscimento dei benefici sanitari richiesti, in corso di giudizio, parte ricorrente richiede una pronunzia in merito alle spese e competenze maturate.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità del ricorso esaminato in quanto preceduta da idonea domanda amministrativa inviata in data 3.10.2023
(circostanza pacifica tra le parti e documentato in atti), rimasta inesitata sino al riscontro effettuato con comunicazione proveniente dalle parti, prodotta ed allegata con le rispettive note difensive, con le quale si riconosceva espressamente l'accoglimento della richiesta afferente la indennità reclamata.
Tale contegno processuale della parte convenuta determina l'asseverazione delle istanze prodotte nell'atto introduttivo rendendo incontestabile, dunque, pacifico il fatto originariamente controverso.
Ne consegue che, a mente di quanto disposto dall'art. 115 c.p.c.,
l'incontestabilità di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio avrà effetti vincolanti per il giudice il quale dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto ormai pacifico, in special modo quando l'atteggiamento difensivo delle parti espunge
Pag. 3 di 5 il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex multis Cass. n.
5356/2009; Cass n. 3721/2012).
Orbene, tale, incontrovertibilmente, si manifesta la situazione afferente il giudizio in esame, avendo la parte convenuta riconosciuto le istanze prodotte dal ricorrente “in itinere”.
Resta, pertanto, da valutare, sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, il destino delle competenze maturate.
All'uopo, va evidenziato che il ricorso è stato depositato in data 13/06/2024 e l' accertamento sanitario dedotto in atti reca, come sopra specificato, una data successiva al deposito del ricorso (10/09/2024), portando al riconoscimento del beneficio sanitario solo in un momento successivo alla instaurazione del processo, presupponendosi che dal momento dell'accertamento del diritto e la sua manifestazione sia trascorso un ragionevole lasso di tempo entro il quale l'istante aveva già depositato il ricorso.
Tanto basta per consentire al difensore il maturare dei compensi per le prestazioni difensive allegate in atti.
Ciò posto, riconoscendo la parte convenuta pienamente quanto richiesto del beneficio sanitario riconosciuto, ovvero i benefici della L. 18/1980, va dichiarata cessata la materia del contendere ed accolta la richiesta di soccombenza virtuale delle spese e competenze di giudizio in virtù di quanto disposto dall'art. 91c.p.c., ricorrendo una ipotesi di accoglimento totale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa relativamente all'assegno mensile riconosciuto;
- Condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese e CP_1 competenze di causa che liquida, ex art 91 cpc, in € 1.300,00 oltre IVA e CPA ed art. 2 DM/55/2014 con distrazione in favore del difensore antistatario;
Pag. 4 di 5 - Si revoca l'incarico al CTU designato.
Così deciso in Nola il 05.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giuseppe Gentile
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3933/2024
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Giuseppe Gentile
(udienza del 5.2.2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3933/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Teresa Ercolanese, Parte_1 domiciliato come in atti,
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Nola rappresentato e difeso dai propri funzionari ex art. 10 CP_1
DL 203/2005, conv. In L. 248/2005;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso in esame depositato il giorno 13/06/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe - premettendo di aver presentato in data 3/10/2023 domanda amministrativa volta ad ottenere la concessione della indennità di accompagnamento e riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92, senza alcun esito - ha presentato istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di giudizio.
Sia la parte ricorrente che la resistente hanno dedotto in corso di giudizio, che la prestazione fosse stata riconosciuta in itinere, atteso che, l aveva CP_1 provveduto a convocare la parte per la visita collegiale il cui esito accoglieva, di fatto, l'istanza prodotta.
Ciò posto, concordemente le parti, richiedevano, espressamente un provvedimento di cessata materia del contendere;
in particolare parte istante richiedeva emettersi provvedimento con il favore delle spese e competenze di giudizio in virtù della cosiddetta soccombenza virtuale in merito al riconoscimento in corso di giudizio del beneficio richiesto.
Contestualmente, precisava che il ricorrente avesse espressamente rinunziato alla domanda di riconoscimento della invalidità civile, come da dichiarazione in atti.
Parte resistente richiedeva pronunciarsi provvedimento di cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
All'odierna udienza, la causa era decisa con sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. comma 1°.
********************************
Ritiene questo giudice di dover dichiarare cessata la materia del contendere del processo relativamente al beneficio delle provvidenze di legge statuite dalla L.
18/1980.
Pag. 2 di 5 All'uopo, va sottolineato il principio in base al quale viene resa la dichiarazione di cessata materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito ma che, tuttavia, è pienamente esistente nella prassi in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ovvero, quale diritto a cui si ricorre ogni qual volta viene meno la ragion d'essere della lite.
(ex multis. Cass. n.10478 del 1/06/2004; Cass. n.1048 del 2268 del
13/03/1999).
La pronunzia può essere emessa d'ufficio o ad istanza di parte quando i contendenti si diano reciprocamente atto della intervenuta mutazione della situazione evocata in giudizio, residuando, tutt'al più, la necessità di delibare in merito alle spese sulla scorta del principio della soccombenza virtuale (
Cass.n.6395 del 1/04/2004; Cass. n.6403 del 1/04/2004).
Proprio tale è la situazione che si è definita con il presente giudizio, dove, a seguito dell'intercorso riconoscimento dei benefici sanitari richiesti, in corso di giudizio, parte ricorrente richiede una pronunzia in merito alle spese e competenze maturate.
In via preliminare va dichiarata la procedibilità del ricorso esaminato in quanto preceduta da idonea domanda amministrativa inviata in data 3.10.2023
(circostanza pacifica tra le parti e documentato in atti), rimasta inesitata sino al riscontro effettuato con comunicazione proveniente dalle parti, prodotta ed allegata con le rispettive note difensive, con le quale si riconosceva espressamente l'accoglimento della richiesta afferente la indennità reclamata.
Tale contegno processuale della parte convenuta determina l'asseverazione delle istanze prodotte nell'atto introduttivo rendendo incontestabile, dunque, pacifico il fatto originariamente controverso.
Ne consegue che, a mente di quanto disposto dall'art. 115 c.p.c.,
l'incontestabilità di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio avrà effetti vincolanti per il giudice il quale dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto ormai pacifico, in special modo quando l'atteggiamento difensivo delle parti espunge
Pag. 3 di 5 il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex multis Cass. n.
5356/2009; Cass n. 3721/2012).
Orbene, tale, incontrovertibilmente, si manifesta la situazione afferente il giudizio in esame, avendo la parte convenuta riconosciuto le istanze prodotte dal ricorrente “in itinere”.
Resta, pertanto, da valutare, sulla scorta del principio della soccombenza virtuale, il destino delle competenze maturate.
All'uopo, va evidenziato che il ricorso è stato depositato in data 13/06/2024 e l' accertamento sanitario dedotto in atti reca, come sopra specificato, una data successiva al deposito del ricorso (10/09/2024), portando al riconoscimento del beneficio sanitario solo in un momento successivo alla instaurazione del processo, presupponendosi che dal momento dell'accertamento del diritto e la sua manifestazione sia trascorso un ragionevole lasso di tempo entro il quale l'istante aveva già depositato il ricorso.
Tanto basta per consentire al difensore il maturare dei compensi per le prestazioni difensive allegate in atti.
Ciò posto, riconoscendo la parte convenuta pienamente quanto richiesto del beneficio sanitario riconosciuto, ovvero i benefici della L. 18/1980, va dichiarata cessata la materia del contendere ed accolta la richiesta di soccombenza virtuale delle spese e competenze di giudizio in virtù di quanto disposto dall'art. 91c.p.c., ricorrendo una ipotesi di accoglimento totale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa relativamente all'assegno mensile riconosciuto;
- Condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese e CP_1 competenze di causa che liquida, ex art 91 cpc, in € 1.300,00 oltre IVA e CPA ed art. 2 DM/55/2014 con distrazione in favore del difensore antistatario;
Pag. 4 di 5 - Si revoca l'incarico al CTU designato.
Così deciso in Nola il 05.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giuseppe Gentile
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