Articolo 806 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 819Articolo 801
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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7 luglio 2017
Art. 806. Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile 1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207 , ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di eta' previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente.
2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
((46)) ------------ AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 36, comma 55) che "I militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell' articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate".
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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