TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di TE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3535/2018 R.G. vertente
fra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Parte_1
De Bonis ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in TE, alla via Domenico di
Giura n.54, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C ), nella persona del Presidente pro – tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Sabina, ed elettivamente domiciliata in TE, presso l'avvocatura della VI di TE;
RESISTENTE
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., il Presidente della Giunta Regionale, dr. rappresentato e difeso, dall'avv. CP_3
Valerio Di Giacomo con il quale è domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legale dell'Ente, in
TE, alla via V. Verrastro, n. 4, giusta mandato in atti
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 20.11.2018, e ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
adiva il Giudice del Lavoro ed esponeva di aver stipulato molteplici contratti di
[...]
co.co.pro. e, precisamente, dal febbraio 2004 ad aprile 2017, presso la VI di TE
(per funzioni in tema di pari opportunità) ovvero presso la EG AT - AR (per funzioni in tema di politiche del lavoro medio tempore trasferite dalla VI di TE alla ) al fine di sopperire ad esigenze non aventi carattere temporaneo ma Controparte_2
piuttosto per ricoprire un ordinario fabbisogno di personale a supporto dei predetti Enti;
che, per effetto della successione dei suddetti contratti co.co.pro, instaurava il presente procedimento al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti per la stabilizzazione nella P.A ai sensi della c.d. Legge Madia presso la VI di TE ovvero presso la EG
– AR, oltre all'accertamento dell'abuso di co.co.pro. con tutte le conseguenze CP_2
(anche di carattere economico) che ne derivano;
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato delle parti datoriali la parte ricorrente adiva il
Tribunale e domandava di 1) accertare e dichiarare che la , nel corso del Controparte_1
rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente, ha fatto un abusivo ed illegittimo ricorso ai contratti a termine e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione VIle di TE, in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito dalla medesima ricorrente mediante pagamento in favore di quest'ultima delle differenze retributive quantificate nella misura di € 140.552,89, al risarcimento per omessa proroga del contratto a tempo determinato sino al 31 dicembre 2018 quantificato nella misura di 46.236,72, al risarcimento del danno patrimoniale patito consistente nella perdita di chance di un'occupazione migliore che avrebbe potuto ottenere ove non fosse stata impiegata nell'amministrazione pubblica con illegittimi contratti a termine reiterati , oltre al ristoro dell'ulteriore ( più elevato ) danno patrimoniale ( danno esistenziale e da stress correlato); danni che si quantificano in euro 52.821,86 per un totale di complessivi 239.611,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria , come per legge (occorrendo, ed in subordine, se ne chiede quantomeno la liquidazione ai sensi dell'art. 32 co. 5 della legge n.183 del 2010 in relazione alla quale non occorre alcuna prova); 2) accertare e dichiarare, che la ricorrente Parte_1
è in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.
[...]
2 TE, ovvero presso la EG , presso cui ex lege sono transitate le competenze CP_2
in materia di lavoro, ovvero presso qualunque altra PA) nelle forme e nei termini previsti dalle citate disposizioni normative, con ogni conseguenza di legge;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
domandava il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza della domanda volta ad ottenere la stabilizzazione della ricorrente.
Si costituiva la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché il difetto di legittimazione passiva e domandava il rigetto del ricorso sostenendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza della domande avverse.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico.
2. La domanda merita parziale accoglimento.
Osserva preliminarmente il giudicante come sussista senza dubbio alcuno la giurisdizione del
Tribunale Ordinario correttamente adito;
sul punto ha fatto ampiamente chiarezza la Suprema
Corte di Cassazione che ha stabilito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie “relative all'assunzione” del personale ai sensi dell'art.
63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere” (Cassazione civile sez. un., 21.12.2021,n. 40953).
3 Per ciò che concerne la ulteriore eccezione formulata dalla afferente il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva, occorre precisare che il passaggio dalla VI di
TE alla delle competenze in tema di politiche attive del lavoro e Controparte_2
formazione, rende la domanda volta al riconoscimento del possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, correttamente instaurata anche nei confronti della . Controparte_2
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'odierna ricorrente abbia stipulato molteplici contratti di co.co.pro. dal febbraio 2004 ad aprile 2017, presso la VI di
TE (per funzioni in tema di pari opportunità) ovvero presso la EG AT - AR
(per funzioni in tema di politiche del lavoro medio tempore trasferite dalla VI di
TE alla EG ) allo scopo di garantire che detti uffici potessero svolgere CP_2
regolarmente le proprie funzioni.
Al fine di poter procedere alla disamina delle domande di accertamento formulate da parte ricorrente, occorre preliminarmente chiarire se possa configurarsi, nel caso di specie, un rapporto di lavoro subordinato alla luce delle modalità esecutive dell'attività lavorativa dedotta nei contratti intercorsi tra le parti.
Giova ricordare, nel caso di specie, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando quale fosse il tipo di ordini ricevuti, quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento (cfr., Trib. Roma sentenza n. 19349 del 28/11/2011).
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto.
Cfr. Cass. n. 23032/2010: «la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce
l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro. Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per
4 sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicché si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta richiesti dalle esigenze funzionali di essa»; ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n.
13858 del 15/06/2009: «Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato»).
Siffatta opzione si fonda, come anticipato, sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici,
5 reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro
(Cfr. Cass. n. 26986/2009: «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
Deve osservarsi come, nel caso di specie, le circostanze articolate in ricorso siano carenti di allegazioni, in quanto i capitoli si presentano generici finanche per ciò che riguarda la eventuale declaratoria contrattuale cui farebbero riferimento le mansioni svolte dalla lavoratrice;
non specificandosi, inoltre, quali fossero gli ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento;
né chi e come avesse imposto alla ricorrente di rispettare eventuali orari di lavoro.
Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni circostanziate in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte (già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione.
Sulla scorta anche di detti principi, soffermandosi sulle allegazioni e sulla documentazione versata in atti, nonché sui contratti stipulati tra le parti, deve dedursi che il nomen iuris ad essi attribuito appare coerente con l'attività lavorativa posta in essere concretamente dalla ricorrente, sia sotto il profilo dei progetti che era chiamata a realizzare, sia sotto il profilo delle modalità con cui si è estrinsecata effettivamente la prestazione;
da quanto precede discende che la domanda di riconoscimento della spettanza di compensi per la prestazione svolta alla ricorrente, con inerente domanda di regolarizzazione della posizione contributiva non possono essere accolte.
6 Il rigetto della qualificazione in termini di lavoro subordinato, per quanto concerne il rapporto tra le parti, conduce al rigetto anche della ulteriore e conseguenziale domanda avente ad oggetto la stabilizzazione con assunzione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni convenute in giudizio.
In particolare, ai fini dell'individuazione della platea degli aventi diritto alla stabilizzazione con assunzione diretta da parte di pubbliche amministrazioni, il richiamato comma 1 dell'art.20 del D.Lgs. n.75/2017 prevede che il lavoratore precario: “a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017 poi prorogato dall'ultimo mille proroghe al 31.12.2021 alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”. Orbene, dalla lettura della norma è agevole dedurre che presupposto della stabilizzazione invocata da parte ricorrente debba essere la sussistenza di un contratto a tempo determinato avente, quindi, ad oggetto un rapporto di lavoro subordinato. Nel caso di specie, come detto, non è stata provata la natura simulata dei contratti di co.co.pro stipulati tra le parti, da ciò ne discende che la domanda di stabilizzazione “diretta” formulata da parte ricorrente non può essere accolta. In tal senso si è espressa, ad esempio, la sentenza della Corte di Appello di TE, Sez. Lavoro, del 12 luglio
2017, secondo cui non può essere accolta la domanda di stabilizzazione quando non sia provata la subordinazione e la natura simulata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. (si veda, in merito, anche Tribunale Roma, sez. lav., 02/10/2020, n. 5866: “Il disposto dell'art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs n.75/2017, sulla scorta del quale può beneficiare dell'assunzione diretta a tempo indeterminato chi abbia maturato, al 31 dicembre
2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, non va interpretato in senso estensivo, comprendendo nel computo dell'anzianità prescritta anche le forme contrattuali caratterizzate da maggior flessibilità. l. 2010, n. 183, art. 32, comma 5.”).
Nondimeno occorre evidenziare che le procedure “selettive” per la stipula di contratti di lavoro autonomo ex art. 7, comma 5-bis e 6, D.Lgs. n. 165/2001, quale quella “per titoli e colloquio” vantata dalla ricorrente, non corrispondono ai concorsi pubblici contemplati
7 nell'art. 35, comma 3, 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; Si deve, dunque, ritenere non possa considerarsi integrata la fattispecie contemplata nell'art. 20 comma 1, per la ulteriore mancanza del requisito della idonea procedura concorsuale;
la quale, solo nei termini normativamente sopra detti, potrebbe giustificare una corsia preferenziale e più agevole di accesso ai ruoli della p.a nel rispetto dei principi costituzionali.
La ricorrente ha inoltre richiesto di accertarsi l'abusività della reiterazione dei contratti di collaborazione sottoscritti con i convenuti, e, dunque, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno comunitario ex art 32 della legge n. 183/2010.
La domanda è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che di seguito si precisano.
L'art 36 comma 2 disciplina la facoltà della pubblica amministrazione di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché forme contrattuali flessibili limitandone l'esercizio al soddisfacimento di esigenze temporanee o eccezionali, nel rispetto delle procedure definite dall'art 35 del medesimo testo normativo.
Tanto premesso, nel caso di specie, sussistono sufficienti elementi per ritenere l'abusività della reiterazione del co.co.pro. oggetto di causa, infatti, dall'analisi della documentazione in atti nonché alla luce del lungo periodo in cui la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, deve dedursi che la prestazione eseguita non era preordinata a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali;
tale illegittimità , che non può essere sanzionata con la conversione del contratto ai sensi dell'art 36 del D.lgs n. 164/2001, giustifica tuttavia la tutela risarcitoria richiesta , anche alla luce della durata complessiva del rapporto di lavoro. (Cass
Civ. – SS. UU. – 15/3/2016 n. 5072 “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, c. 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennita' onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8”.).
Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento richiesto, tenuto conto dei criteri enunciati nella sentenza n. 5072/ 2016 della Corte di Cassazione, si ritiene congruo, un risarcimento quantificato in dieci mensilità da calcolarsi su una paga lorda mensile in relazione all'ultima retribuzione globale di fatto.
8 Per ciò che concerne l'ulteriore domanda afferente il risarcimento del danno da perdita di chance, la stessa deve considerarsi infondata;
parte ricorrente quantifica una somma di denaro
( 46.236,72 Euro ) che dovrebbe ristorare la lavoratrice del danno cagionato dagli enti convenuti, per non aver essi provveduto a prorogare ulteriormente i co.co.pro stipulati con la ricorrente, proroga che le avrebbe consentito di maturare requisiti utili ad una eventuale futura stabilizzazione;
Orbene, in merito va precisato che la domanda è totalmente sfornita di allegazioni e prove;
in ricorso v'è soltanto un generico richiamo alla legge Mille proroghe
2017 nonché alla legge di bilancio 2019, da cui si fa discendere in via generica ed astratta l'obbligo per gli Enti convenuti di provvedere ad ulteriori proroghe contrattuali;
ed ancora, la somma appare richiesta in virtù della perdita di chance, per la sig.ra di una Parte_1
occupazione stabile;
giova sottolineare che la Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ha chiarito che il pregiudizio connesso alla illegittima reiterazione dei contratti deve considerarsi normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile;
L'indennità omnicomprensiva riconosciuta alla lavoratrice con la presente pronuncia deve, dunque, considerarsi ristorativa del danno lamentato, non essendovi, tra l'altro, ulteriori allegazioni e prove determinanti dalle quali possa dedursi un pregiudizio ulteriore ed apprezzabile.
Per le ragioni esposte, accertata la illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con le parti ricorrenti e in assenza di prova di ulteriori danni, Gli enti convenuti vanno condannati al pagamento dell'indennità risarcitoria determinata nella misura di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in favore di parte ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive della controversia, nonché per il risalente anno di iscrizione;
P.Q.M.
il Tribunale di TE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 20.11.2018, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale del ricorso, condanna la VI di TE in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di una indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
9 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
2) le spese vanno compensate
TE, 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa G. Valestra
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
75 e, per l'effetto, dichiarare che la stessa ha diritto alla stabilizzazione (presso la VI di