Ordinanza cautelare 31 maggio 2024
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Sentenza 11 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 11/04/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00506/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2024, proposto da
Ema Italy S.r.l. Electrical Motors & Application, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Maria Stramigioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;
per l'annullamento
dell’ordinanza del 13.3.2024 Prot. n. 9127, notificata il 13.3.2024, avente ad oggetto: “Ordinanza di demolizione opere abusive (art. 31 DPR 380/01) eseguite sull’immobile distinto al Catasto al Foglio n. 34, Particella n. 151, ubicato in Via Maestri del Lavoro n. 22”,
NONCHÉ
di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Osimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. IO IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Ema Italy SRL svolge attività di produzione di apparecchiature elettromeccaniche, prevalentemente motori elettrici di piccole dimensioni. Espone che l’attività si svolge su due capannoni limitrofi, il primo individuato con la lettera “A” ospita le lavorazioni relative alla fusione e allo stampaggio, mentre il capannone individuato con la lettera “B” ospita le attività di assemblaggio e realizzazione del prodotto finito. A seguito di segnalazione da parte della Regione Carabinieri Forestale Marche, il Comune di Osimo eseguiva un sopralluogo nell’opificio della ricorrente in occasione del quale accertava l’esistenza delle seguenti opere non autorizzate:
1) Manufatto in pianta rettangolare delle dimensioni complessive in pianta pari a circa metri 12,4 per 25,5 ed altezza variabile pari a metri 6 6,90 realizzato con una struttura portante in acciaio e tamponato parte in pannelli sandwich e parte con teli in PVC ed è posto su un basamento in cemento armato, edificato in aderenza a uno dei capannoni e funzionalmente collegato allo stesso. 2) In aderenza al manufatto di cui al precedente punto uno è presente un ulteriore manufatto costituito da due porzioni. La prima è una tettoia delle dimensioni di metri 3,50 per 9,60 con altezza media di metri 3,70 e la seconda è un volume a pianta triangolare di altezza pari a circa metri 3,40 ottenuto chiudendo lo spazio posto tra la recinzione del lotto e il manufatto descritto al punto 1). Il lato corto del triangolo ha misura pari a circa metri 6,70 mentre l’altro cateto risulta pari a metri 11 circa. Tali manufatti sono realizzati con strutture metalliche tamponate con lamiere e vengono utilizzati come deposito materiali.
Al sopralluogo faceva seguito l’ordinanza di demolizione in questa sede impugnata. La ricorrente dichiara di avere provveduto a smontare i manufatti descritti al punto 2) dell’ordinanza, nonché il pannello scorrevole posto sulla parte anteriore della struttura descritta la punto n. 1).
Il ricorso quindi contesta solo la necessità di un titolo edilizio per il manufatto individuato al punto numero 1), ora privo di pannello scorrevole.
A detta della ricorrente, tale struttura non può considerarsi un’opera urbanisticamente rilevante ai fini della trasformazione del territorio ma rientrerebbe, sulla base della normativa urbanistico-edilizia applicabile in materia, tra gli interventi di edilizia libera, non soggetti a titoli abilitativi di sorta. Impugna quindi il provvedimento di ripristino, con un unico e articolato morivo di ricorso.
1. Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere – Violazione falsa applicazione dell’art. 7 comma 5 del Regolamento Edilizio del Comune di Osimo – Violazione falsa applicazione della Circolare Min. Lavori Pubblici n. 1918/1977, dell’art. 4 della L.R. n. 17/2015 e dell’art. 6 DPR 380/01, del DLGS 222/2016 e del DM 2.3.2018 - Eccesso di potere – Erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti - Difetto di motivazione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.
Il manufatto di cui sopra consiste in una struttura metallica posta in aderenza all’opificio industriale che funge da sostegno ad una tenda orizzontale e verticale, il quale costituisce un elemento di riparo e protezione dello spazio esterno, volto a valorizzare la fruizione dell’area di pertinenza antistante l’ingresso dello stabilimento industriale, destinata alle operazioni di carico e scarico delle materie prime, peraltro di entità limitata rispetto all’intero complesso industriale. Tale opera rientrerebbe nell’ambito dell’edilizia libera in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. L’articolo 7 comma 5 del Regolamento Edilizio comunale prevede: “Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la funzionalità degli impianti e il loro adeguamento tecnologico così come indicate nella circolare del ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977 numero 1918”. Per detta circolare rientrano nella manutenzione ordinaria “gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità dell’impianto ed il suo adeguamento tecnologico; sempre che tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture e sul suo aspetto”. Inoltre l’articolo 4 della Legge Regionale Marche n. 17/2015, intitolato “Attività edilizia libera”, individua tra le attività di edilizia libera ricomprese tra gli interventi elencati all’articolo 6 comma 1 del DPR 380/2001 quelle del tipo di quella realizzata, riprendendo in parte la circolare sopracitata. In ogni caso, la struttura avrebbe tutte le caratteristiche della pergotenda, come richieste dalla prevalente giurisprudenza, siccome l’opera principale è appunto costituita dalla tenda dove la struttura metallica funge unicamente da sostegno e sono completamente retrattili sia il sostegno metallico realizzato addirittura su rotaie (proprio a tale specifico fine), sia la tenda stessa, la quale è anch’essa completamente retrattile sia nella parte superiore che in quella laterale. L’unico elemento diverso dalla tenda sarebbe costituito dal pannello frontale sandwich che però è stato rimosso, ed eventualmente solo per il quale poteva essere ordinata la demolizione.
Con ordinanza 82/2024 è stata accolta l’istanza cautelare, in ragione del pregiudizio denunciato dalla ricorrente.
Si è costituito il Comune di Osimo, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è infondato. Il manufatto è di dimensioni notevoli (dimensioni complessive in pianta pari a circa m 12,4 x 25,5 ed altezza variabile pari a m 6,00/6,90), come risulta anche dalla documentazione fotografica allegata al sopralluogo. Va escluso in primo luogo che il manufatto rientri nella disposizione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (edilizia libera) in quanto non costituisce un’opera stagionale. Infatti l’opera è almeno parzialmente infissa al suolo e non appare destinata a essere rimossa (art. 6 co. 1 lett. e-bis) - né può configurarsi come opera di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui “struttura principale” sia costituita da “tende, tende da sole, tende a pergola…” (cd. pergotenda).
1.1 Riguardo a quest’ultimo aspetto, va rilevato che l’opera richiede un impalcato di travi di sostegno della copertura che assume indubbiamente una connotazione “principale” come emerge sia dalle dimensioni dell’impalcato che dalle caratteristiche costruttive della struttura, non assumendo quindi la copertura carattere principale, in considerazione della rilevanza dei sostegni all’estesa copertura, Questi ultimi sono, almeno in parte, fissi e di carattere tutt’altro che precario. Infatti, i pilastri che formano il telaio (per un’area coperta, si ripete, di dimensioni notevoli) sono in un lato ancorati a terra e nel lato opposto appoggiati in un binario. Peraltro i pilastri risultano posati su un basamento di calcestruzzo armato. Alla luce di ciò, il semplice posizionamento sui binari di una parte delle colonne non appare tale da fare ipotizzare la temporaneità e la facile amovibilità di una struttura di notevoli dimensioni, così come garantire l’effettiva rimovibilità della copertura. In disparte la sua applicabilità ratione temporis, l’opera non rientra neanche nella definizione di pergotenda di cui al D.L. n.69 del 29 maggio 2024, che ha sostanzialmente fatto propria l’elaborazione giurisprudenziale in materia. Infatti, per la qualificazione di un'opera come pergotenda non sottoposta al permesso di costruire, ciò che va valutato è se la stessa comporti o meno la "creazione di un volume ulteriore che impone la previa richiesta del rilascio del titolo abilitativo "dovendosi badare, nella ricostruzione giuridica del bene realizzato, non ai materiali utilizzati ma all'effetto finale e alla vocazione di utilizzo dell'area trasformata grazie alle ridette installazioni, la cui capacità di essere chiuse attiene (anch'essa) alle sole modalità di utilizzo dell'opera(Cons. Stato II 7 aprile 2025 n. 2975, Tar Campania Salerno 14 maggio 2025 n. 936). Del resto, non appare contestato che la costruzione abbia hanno comportato una modifica permanente del suolo inedificato sia per la realizzazione del basamento in calcestruzzo armato e per la soprastante struttura in acciaio, almeno parzialmente ancorata al suolo.
2 Le legge Regione Marche n. 17/2015 all’articolo 4, che riprende in parte la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1918 del 16 novembre 1977, a sua volta richiamata dal Regolamento edilizio del comune di Osimo, considera di manutenzione ordinaria le opere da realizzare “nell’ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell’impianto e il suo adeguamento tecnologico, purché non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture”.
2.1 Sul punto, il Collegio premette che il richiamo del regolamento edilizio alla suddetta circolare deve essere interpretato in conformità dell’art. 4 lett. l della Legge Regione Marche n. 17/2015, fonte sovraordinata che la riprende limitandone in parte lo spettro.
2.2 In particolare le Legge Regionale prevede, al citato articolo 4 lettera l, che rientrino nell’edilizia libera, tra le opere con le caratteristiche sopracitate:
1)le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione purché al servizio dell’impianto;
4) le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l’operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
12) le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci.
2.3 Ad avviso del Collegio, come sostenuto dal Comune nelle proprie memorie, la consistenza della struttura non è compatibili con le ipotesi previste della norma. La sua funzione di mera protezione dei macchinari e dalle intemperie è solo affermata dalla ditta e l’opera, per struttura e dimensioni appare del tutto adatta a supportare attività con utilizzo dei dipendenti. Né, tanto meno, l’opera può essere qualificata come copertura estensibile per le mere operazioni di carico e scarico o rientrare tra opere a carattere precario o facilmente amovibili, in primo luogo per le sue caratteristiche intrinseche e in secondo luogo per le dimensioni normalmente modeste delle strutture che la normativa cita a titolo esemplificativo. In ogni caso, il citato articolo 4 limita la sua applicazione alle opere che “non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture”, cosa da escludersi nella fattispecie. Il manufatto non si configura infatti come mera opera pertinenziale a protezione di una contenuta area ricompresa entro il compendio immobiliare della ditta, bensì costituisce una cospicua estensione dell’edificio principale, provvista di copertura e di ancoraggio, almeno parziale al suolo, realizzato su pavimento in calcestruzzo armato, quindi, suscettibile di accrescere le attitudini funzionali dell’insediamento produttivo esistente. Ai fini della relativa qualificazione urbanistico-edilizia, occorre avere riguardo all’uso cui è destinata l’opera nel senso che, se l’opera è preordinata, come, appunto appare nella fattispecie, al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, anche a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata (Tar Campania Salerno 12 giugno 2023 n 1364). Non assumono infatti rilevanza le affermazioni della ditta riguardo l’uso solo temporaneo della struttura, dovendosi valutare la sua effettiva attitudine. Ne consegue che la mera presenza di una copertura in tela e astrattamente amovibile non è sufficiente ad attrarre nella stretta definizione di edilizia libera un’opera di rilevante impatto e dimensioni, peraltro in area soggetta a vincolo di crinale quale quella oggetto del provvedimento ripristinatorio oggetto d’impugnazione.
3 Non convince in conclusione, ad avviso del Collegio, l’argomentazione di parte ricorrente volta ad affermare l’esistenza di una pergotenda, vista la rilevanza delle strutture di sostegno e la presenza della pavimentazione in calcestruzzo armato. Allo stesso tempo, la condivisibile normativa di favore per gli impianti industriali contenuta nella Legge Regione Marche n. 17/2025 non può essere interpretata nel senso di consentire la costruzione di strutture di qualsiasi consistenza e dimensioni, purché appoggiate al corpo principale di fabbrica e prive di copertura rigida, solo a patto che la struttura sia astrattamente (peraltro, a quanto appare in atti, in ogni caso solo parzialmente) rimovibile. Una tale interpretazione permetterebbe infatti la costruzione di strutture imponenti quale quella oggetto del ricorso, in totale deroga alla normativa non solo edilizia, ma anche vincolistica. Pertanto è corretta la qualificazione dell’opera come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380/2001 data dal Comune nel provvedimento impugnato.
4 Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
4.1 La complessità della normativa applicabile giustifica la compensazione integrale delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM AN, Presidente
IO IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IU | Renata EM AN |
IL SEGRETARIO