Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 3.4.2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7248 dell'anno 2023 RG, vertente
TRA
avv. MORETTI L, BERNARDINI A Parte_1
E avv. NOCENTE R CP_1 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la parte istante in epigrafe indicata conveniva in giudizio la parte intimata proponendo opposizione al precetto ed al relativo decreto ingiuntivo n.1910/2013 di questa
Sezione chiedendo di revocarlo e di accertare comunque l'insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione forzata per la somma ivi reclamata. Si costituiva in giudizio l'ente opposto deducendo l'infondatezza dell'azione svolta e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.1910/2013 di questa Sezione ex art. 650 cpc atteso che in atti vi è la prova della rituale notifica del medesimo all'odierno opponente (cfr. all.5 fascicolo di parte opposta) in relazione alla cui validità per altro alcuna contestazione ha dedotto costui a verbale in occasione delle udienze tenutesi.
2.1. Passando al merito ed in relazione all'oggetto del presente giudizio va evidenziato che secondo il constante orientamento giurisprudenziale in sede di opposizione all'esecuzione proposta avverso un titolo giudiziale non possono essere dedotti motivi relativi al contenuto decisorio del titolo esecutivo in contrasto con l'accertamento giudiziale, posto la sede opportuna per la deduzione degli anzidetti motivi
è l'appello. Cass.22492/2008 ha chiarito che”: Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. “ In termini, Cass. 24027/2009 secondo cui: “Quando
l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con
pertanto, nel caso in cui il titolo sia costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, la nullità del provvedimento, in quanto emesso nei confronti di un soggetto inesistente, deve esser fatta valere con l'opposizione tardiva al decreto medesimo, se del caso in via di surroga del soggetto direttamente legittimato, ovvero con l'opposizione di terzo ex art.404, primo comma, cod. proc. civ.". In linea anche Cass. 12251/2007: "Nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo."
2.2. Discende da quanto precede che le difese di merito spiegate nell'atto di opposizione da dedurre con la rituale opposizione al decreto ingiuntivo (difetto presupposti ex art. 633 cpc, prescrizione e decadenza delle somme ingiunte alla data di notifica del d.i.) non sono suscettibili di delibazione nella odierna sede in quanto costituenti doglianze da delibare nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non volutamente intrapreso dall'odierno opponente.
3. Sotto altro profilo, va rilevato che è generica la doglianza di annullamento ex lege delle somme de quibus rientrando nell'ambito applicativo della c.d. rottamazione di cui non sono stati individuati neppure gli estremi normativi in modo da verificare l'eventuale applicabilità alla specie e non potendo supplire a tale deficit il Giudicante ex art. 99 cpc.. In assenza di doglianze afferenti a fatti estintivi e modificativi, sopravvenuti al ridetto decreto ingiuntivo, deve ritenersi che allo stato sussiste un titolo esecutivo valido ed efficace sicchè l'azione esecutiva preannunciata con il precetto deve ritenersi validamente avviata. Pertanto, l'opposizione proposta va rigettata in parte qua.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti in considerazione della natura, peculiarità e della opinabilità delle questioni in discussione.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione proposta, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate.
2 Bari 3.4.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Minervini
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