Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2013/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Menichelli, domiciliati presso C.F._2
lo studio del difensore in Sarzana, Piazza S. Giorgio 26,
-attori-
Contro
C.F. , in qualità di mandataria di C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto, domiciliata presso lo P.IVA_2
studio del difensore in Roma, Piazzale Luigi Sturzo,
-convenuta-
***
CONCLUSIONI
*Per gli attori e , come in foglio di Parte_1 Parte_2
precisazione delle conclusioni:
1
caso in rito e merito, così giudicare:
In via preliminare sospendere l'esecutività del precetto in relazione ai crediti vantati da CP_1
nei confronti degli attori opponenti per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale e
[...]
nel merito in accoglimento della presente opposizione, dichiarare la nullità dell'atto di
precetto, contestandosi il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione CP_1
forzata per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata previa accertamento dell'importo effettivamente dovuto in ordine agli
interessi richiesti nell'atto opposto, rideterminare il calcolo degli interessi come in atti;
Il tutto
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
*Per la convenuta come in memoria difensiva del 13.02.2023: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni,
da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere:
a. in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della svolta opposizione per i motivi di cui al
primo punto della presente memoria;
b. in via principale: nel merito, rigettare, in ogni caso, la spiegata opposizione in quanto
infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
c. in ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio, oltre IVA e CPA.,
il tutto altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., da versarsi in favore dell'intestato
procuratore che si dichiara antistatario.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione, con contestuale istanza di sospensione, all'atto di
[...]
2 precetto notificato in data 04.10.2022 intimante il pagamento della complessiva somma di euro 29.847,75 .
Premettevano gli attori che il precetto si basava sulla sentenza n. 1/2020 del Tribunale della
Spezia, che aveva rigettato la loro opposizione al decreto ingiuntivo n. 522/2015.
Gli opponenti contestano la validità del precetto per tre motivi principali:
1. Nullità del precetto per mancanza del titolo esecutivo.
Gli opponenti sostengono che il titolo esecutivo a fondamento del precetto non è stato validamente notificato. La sentenza n. 1/2020, che ha confermato la condanna pronunciata in sede monitoria, ha sostituito il decreto ingiuntivo e sarebbe l'unico titolo valido per l'esecuzione forzata. Tuttavia, non avrebbe notificato la sentenza munita di CP_1
formula esecutiva, determinando la nullità del precetto.
Gli attori richiamano la giurisprudenza sul punto(Cass. civ., Sez. Un., 27 febbraio 2010, n.
4071), secondo la quale, quando il giudice rigetta l'opposizione a un decreto ingiuntivo, la sentenza sostituisce il decreto stesso, che non può più costituire il titolo per l'esecuzione.
Pertanto, l'atto di precetto opposto risulterebbe invalido per assenza di un titolo esecutivo correttamente notificato.
2. Nullità del precetto per difetto di potere processuale e carenza di legittimazione attiva.
a) Difetto di potere processuale.
Gli attori rilevano che l'atto di precetto notificato è stato sottoscritto dall'Avv. Giovanni Luschi,
in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tuttavia, gli opponenti CP_1
contestano che il sig. Luschi abbia ricevuto un valido conferimento di poteri rappresentativi sostanziali per agire in giudizio e secondo la giurisprudenza sul punto (Cass. S.U.
16/11/2009, n. 24179), chi conferisce procura alle liti deve essere investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale, che nel caso di specie non risulterebbe provato.
b) Carenza di legittimazione attiva di CP_1
3 Gli attori rilevano che Il credito in questione è originato da un contratto di finanziamento tra e e ha subito numerose cessioni tra diverse società Parte_1 Parte_3
finanziarie. afferma di agire come mandataria di ma non CP_1 Controparte_2
sarebbe stata prodotta la prova della sua legittimazione attiva.
L'atto di precetto si riferisce alla pubblicazione di una cessione di crediti sulla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 30 aprile 2016, ma tale pubblicazione non conterrebbe alcun riferimento a come titolare del credito. Secondo Cass. civ., Sez. III, 13 settembre 2018, n. CP_1
22268, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore, ma non dall'onere di provarne l'esistenza e il contenuto. Pertanto, la mancata dimostrazione della titolarità del credito da parte di comporterebbe la CP_1
nullità del precetto.
3. Nullità dell'atto di precetto per errori nei conteggi
Gli opponenti contestano l'importo richiesto nell'atto di precetto, sostenendo che la somma di
€ 29.847,75 include interessi calcolati in modo non trasparente. Non sarebbe stato indicato il criterio di calcolo degli interessi moratori, la decorrenza degli interessi, la natura degli interessi stessi (se legali o convenzionali).
Infatti, la sentenza n. 1/2020 menziona i tassi applicati, ma non contiene una verifica sulla loro legittimità né sull'eventuale usurarietà, pertanto la mancata specificazione del calcolo degli interessi lederebbe il diritto di difesa degli opponenti, in violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
Gli opponenti infine chiedono la sospensione dell'esecutività del precetto, ritenendo sussistenti gravi motivi. Essi si basano sulla probabile fondatezza dell'opposizione, oltre al rischio di un dissesto patrimoniale per gli opponenti, che sono entrambi anziani pensionati.
Gli opponenti concludono dunque chiedendo al Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione del precetto, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione con dichiarazione di
4 nullità del precetto per i motivi esposti e, in subordine, la rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto con ricalcolo degli interessi.
*Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_1
09.12.2022 contestando integralmente l'opposizione all'atto di precetto e rilevando quanto segue.
La società convenuta evidenzia che le questioni sollevate dagli opponenti (in particolare, la legittimazione attiva e il calcolo degli interessi) erano già state esaminate e rigettate con una sentenza passata in giudicato (Tribunale della Spezia, sentenza n. 1/2020). La convenuta eccepisce dunque che il giudice dell'esecuzione non può riesaminare questioni di merito già
definite in sede di cognizione.
Sul punto della legittimazione attiva, rileva che il credito in questione è stato CP_1
inizialmente ceduto da alla poi passato a Parte_3 Controparte_3
e infine trasferito a Quest'ultima ha affidato a Controparte_2 Controparte_4
la gestione del portafoglio crediti, la quale ha a sua volta delegato Controparte_2 [...]
per il recupero delle somme. Tutti questi passaggi sono stati formalizzati con atti CP_1
notarili e pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, con conseguente sussistenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta.
Per quanto riguarda il calcolo degli interessi, sottolinea che il tasso applicato CP_1
(15,588%) è conforme alla normativa antiusura della Legge n. 108/1996 e ai parametri della
Cassazione. Gli interessi richiesti derivano direttamente dal titolo esecutivo e sono stati calcolati seguendo la metodologia corretta. Non ci sarebbe dunque alcun profilo di illegittimità
o eccessività nelle somme richieste.
Parte convenuta rileva poi la validità del titolo esecutivo. Sul punto gli opponenti sostengono che l'atto di precetto sia nullo perché il titolo esecutivo non sarebbe stato correttamente notificato e replica esponendo che l'esecuzione è fondata sul decreto ingiuntivo CP_1
5 n. 622 /2015 inizialmente opposto e confermato dalla sentenza n. 1/2020. Pertanto, non era necessario notificare nuovamente la sentenza, poiché essa ha confermato il decreto senza modificazioni sostanziali.
Sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione forzata, formulata sostenendo che sussistano
“gravi motivi” e un pregiudizio imminente, contesta questa richiesta, affermando CP_1
che non sono stati forniti elementi concreti che dimostrino un rischio effettivo per gli opponenti.
Infine, sostiene che l'opposizione sia del tutto pretestuosa e priva di fondamento CP_1
giuridico. A suo avviso, gli opponenti stanno abusando del diritto di difesa per ritardare il pagamento del debito e causare un danno ingiusto alla società creditrice. Per questo motivo,
chiede che il giudice condanni gli opponenti per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e li obblighi a pagare le spese processuali.
concludeva dunque chiedendo, in via preliminare, il rigetto della richiesta di CP_1
sospensione dell'esecuzione forzata e la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione, in quanto basata su questioni già definite in precedenza ed il rigetto nel merito perché infondata sia in fatto che in diritto.
*Con ordinanza in data 06.02.2023 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
14.12.2022, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione ex art. 615 co.1 cpc fissando l'udienza del 09.03.2023 per la prosecuzione della causa. Venivano quindi concessi i termini ex art 183 cpc e fissata l'udienza del 15.09.2023 per la discussione sulle istanze istruttorie.
All'udienza del 15.09.2023 le parti insistevano come in atti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni che veniva fissata al 12.09.2024.
All'udienza del 12.09.2024 venivano precisato le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di note conclusive e repliche.
6 Osservato
*L'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 Parte_2
è infondata e dovrà essere rigettata.
In primo luogo, il decreto ingiuntivo n. 662/2015, su cui si fonda l'atto di precetto impugnato,
costituisce un titolo esecutivo valido ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Esso, infatti, è stato confermato con la sentenza n. 1/2020 del Tribunale della Spezia, che ha rigettato l'opposizione proposta dagli attuali opponenti.
In base all'art. 653 c.p.c., quando l'opposizione a decreto ingiuntivo viene respinta con sentenza provvisoriamente esecutiva, il decreto stesso acquisisce efficacia esecutiva e non necessita di ulteriore notifica munita di formula esecutiva. Ne consegue che il precetto notificato dalla parte convenuta è pienamente valido, non sussistendo la dedotta nullità per difetto del titolo esecutivo.
Anche la contestazione sulla legittimazione attiva di risulta priva di fondamento. CP_1
Dalla documentazione prodotta risulta infatti che il credito in questione ha subito diverse cessioni, fino ad arrivare a la quale ha delegato la gestione del Controparte_5
portafoglio a che a sua volta ha conferito incarico a per il Controparte_2 CP_1
recupero delle somme.
La questione della legittimazione attiva è stata già affrontata e risolta con la sentenza n.
1/2020, che ha accertato la piena titolarità del credito e il corretto conferimento del mandato alla Trattandosi di un punto già deciso, non è possibile rimetterlo in discussione CP_1
in questa sede, essendo coperto dal giudicato.
Le doglianze degli opponenti in merito al calcolo degli interessi sono generiche e prive di fondamento. La sentenza n. 1/2020 ha già confermato la legittimità degli interessi richiesti,
evidenziando che i tassi applicati sono conformi alla normativa vigente, con specifico riferimento alla legge n. 108/1996 sull'usura.
7 Nel precetto impugnato, l'importo complessivo richiesto è stato determinato in base ai criteri già accertati dal Tribunale nella fase monitoria. Non è quindi possibile rimettere in discussione conteggi già vagliati e confermati in sede giudiziale.
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza in base al disposto dell'art. 91 cpc.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati in euro 2.906,00 CP_1
applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014 in ragione delle limitate questioni di diritto e di fatto oggetto di causa, tenuto conto del valore della causa (Euro 29.847,75) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività
processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, decisionale).
Gli onorari vengono distratti a favore procuratore costituito (avv. Teodora Teofilatto) il quale si
è dichiarato antistatario.
***
P.Q.M.
A) RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 Parte_2
[...]
B) CONDANNA e alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di lite in favore della spese che si liquidano in euro 2.906,00 per onorari, CP_1
oltre accessori e quant'altro dovuto per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito antistatario.
La Spezia, 11.02.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
8