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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/08/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Francesco Saverio Moscato ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 17.10.2024 al n. 5527/2024 di
Ruolo Generale, vertente t r a
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, dott. con sede in Trieste, via Parlotti n. 2, CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Fornasaro (C.F.: e C.F._1
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso Persona_1 C.F._2
il loro studio sito in Trieste, Largo Don Francesco Bonifacio n. 1, con fax
040/630378 e pec: Email_1
Email_2
RICORRENTE
e
, (C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Trieste, C.F. presso cui è per legge domiciliato in P.IVA_3
Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, con fax 040 361109 e PEC:
Email_3
RESISTENTE n o n c h é
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE, in persona del Procuratore pro tempore, sito in Trieste, Foro Ulpiano n. 1, quale
soggetto notiziato della lite.
* * *
avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia emesso nel procedimento sub R.G.
5110/2020 N.R.; R.G. 175/2021 G.I.P. dal Giudice per le Indagini Preliminari il
20.06.2024, depositato il 18.07.2024 e notificato il 21.09.2024.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
(come da ricorso del 16.10.2024)
“In via principale di merito
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso,
Annullare, revocare o comunque dichiarare irrito e privo di effetto il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia emesso nel procedimento sub R.G. 5110/2020 N.R.; R.G. 175/2021 G.I.P. e n. IW3946843
dal Giudice per le Indagini Preliminari il 20.06.2024, depositato il Pt_2
18.07.2024 e notificato il 21.09.2024, e così per l'effetto
Liquidare il compenso spettante alla ricorrente Parte_1
nell'importo complessivo di € 3.386,31, oltre a I.V.A., ovvero in altro importo,
minore o maggiore, che apparirà equo e di giustizia.
Con ogni riserva.
Vittoria di competenze e spese, anche generali”
Per parte resistente:
(come da comparsa di costituzione del 09.12.2024) “Confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia, emesso nel procedimento sub R.G. 5110/2020 N.R. dal
Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trieste con decreto depositato il 18 luglio 2024, in quanto legittimo e corretto in fatto ed in diritto,
per tutti i motivi esposti.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse o quanto meno compensate.
In subordine, ove codesto Ill.mo Giudice ritenesse dovuta l'indennità di custodia pur richiesta oltre il termine decadenziale di legge, si contesta il conteggio effettuato unilateralmente da controparte e ci si rimette sull'opportunità di valutare l'espletamento di una ctu contabile per determinare l'esatto quantum”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestiva opposizione, nelle corrette Parte_1
forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c.
e 170 d.p.r. 115/2002, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia, emesso dal GIP del 20.06.2024, depositato il 18.07.2024 e notificato il 21.09.2024, lamentando che tale provvedimento di rigetto appariva tanto irrituale e abnorme, quanto ingiusto,
discendendo da un'errata applicazione delle norme di legge
2. Dal ricorso emerge ricorso che:
- che in data 16.11.2020, la Guardia di Finanza e i funzionari del Servizio
antifrode delle Dogane di Trieste in P.F.N. procedevano al sequestro di n.
16.800 tute protettive monouso e n.
4.000 camici, per il complessivo peso di kg.
3.998;
- che la merce sequestrata veniva collocata presso il Magazzino n. 74 presso il
Molo VII del Punto Franco Nuovo di Trieste, in uso alla odierna società
ricorrente, sub-concessionaria ex art. 45 cod. nav. di (già CP_3 CP_4
, ed affidati alla custodia giudiziale di tale quale
[...] Persona_2 responsabile del magazzino e dipendente di;
Parte_1
- che con decreto del 06.07.2021, emesso nel procedimento n. 5110/2020
N.R., la locale Procura della Repubblica disponeva il dissequestro e la restituzione delle cose;
- che in data 06.08.2021 la merce veniva dunque restituita all'avente diritto.
3. ha quindi rappresentato di aver depositato tramite Parte_1
il 04.09.2023, istanza di liquidazione della relativa indennità di Pt_2
custodia, pari a complessivi 3.386,31 euro1; tale richiesta però veniva rigettata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trieste in considerazione del mancato rispetto del termine di cento giorni per la presentazione dell'istanza di liquidazione, come stabilito dalla norma di cui all'art. 71 T.U. Spese di
Giustizia (D.P.R. 115/2002)2.
4. Il , regolarmente costituitosi, ha chiesto la Controparte_2
conferma del provvedimento di rigetto, sostenendo di aver applicato correttamente le norme di cui all'art. 71 e segg. del D.P.R. 115/2002. 1 calcolata in conformità alle “Tariffe per le operazioni con contenitori e per il centro consolidamento merce” voce “C – Magazzinaggio”, depositate da presso l'Autorità CP_4
Portuale di Trieste ex L. 84/1994, art. 16, comma 2. 2 ART. 71 (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)
1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli
165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
5. La domanda di è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1
6. Va preliminarmente e brevemente ricordato che in materia di custodia delle cose sequestrate, l'art. 259 c.p.p. prevede che le stesse siano affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria e, quando ciò non risulta possibile,
l'autorità giudiziaria dispone che “…la custodia avvenga in luogo diverso,
determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma
dell'articolo 120”.
7. In questa seconda evenienza, la natura del rapporto di custodia è di tipo privatistico, tanto che la disciplina del procedimento della liquidazione delle indennità di custodia non si ritrova nel codice di rito penale, bensì nel T.U.
Spese di Giustizia (D.P.R. 30.05.2002, n. 115): il combinato disposto degli artt.
72 e 168 del T.U. prevede, infatti, che, a fronte della domanda del custode successiva alla cessazione della custodia, la liquidazione delle indennità di custodia “…è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”, il provvedimento essendo “comunicato al beneficiario e alle parti,
compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo”.
8. Ciò precisato, deve ritenersi non applicabile al custode penale la norma di cui all'art. 71 T.U. Spese Giustizia che prevede, appunto, un termine decadenziale di 100 giorni per la presentazione dell'istanza di liquidazione delle indennità spettanti, in quanto la domanda di liquidazione dell'indennità di custodia trova la sua specifica disciplina nel successivo art. 72, D.P.R.
30.05.2002 n. 115, il quale non prevede alcun termine di decadenza.
9. La Corte di Cassazione è intervenuta proprio di recente, con la sentenza n.
14906 del 28/05/2024, evidenziando come il suddetto termine sia previsto da una normativa di carattere generale, valevole per tutti gli ausiliari del giudice per i quali non si abbia una speciale disciplina derogatoria, qual è – appunto - quella dell'art. 72, dettata per il custode.
10. Nella suddetta decisione, nella quale viene presa in esame la figura dell'amministratore giudiziario, si legge che quest'ultimo non può fruire “del più lungo termine di prescrizione ordinario, che la giurisprudenza applica al custode
in senso stretto, per il quale l'art. 72 del medesimo decreto presidenziale prevede
un trattamento differenziato per la liquidazione dell'indennità di competenza,
rispetto al regime decadenziale dei diritti alle rispettive spettanze degli ausiliari
del giudice”.
11. In conclusione, a modifica del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia, si accerta il diritto di Parte_1
alla liquidazione dell'indennità di custodia, quantificato in complessivi
[...]
3.386,31 euro3, come da richiesta, non essendo state svolte dal CP_2
resistente valide osservazioni in merito alla quantificazione operata dalla società
ricorrente e apparendo corretta l'applicazione dei criteri di liquidazione nelle tariffe professionali pubbliche per le operazioni svolte presso il Molo VII - Punto
Franco Nuovo della Dogana di Trieste.
12. L'Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme ivi indicate a parte ricorrente.
13. In considerazione della particolarità della fattispecie e delle incertezze interpretative nella materia, ricorrono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese processuale nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, in persona del dott.
Francesco Saverio Moscato, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accogliendo l'opposizione proposta da dichiara Parte_1
l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia emesso nel procedimento sub R.G. 5110/2020 N.R.; R.G. 175/2021 G.I.P. e n. IW3946843 SIAMM dal Giudice per le Indagini Preliminari il
20.06.2024, depositato il 18.07.2024 e notificato il 21.09.2024, e così per l'effetto, liquida il compenso spettante alla ricorrente Parte_1
nell'importo complessivo di 3.386,31 euro oltre accessori;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento.
Trieste, 1° agosto 2025
Il Giudice dott. Francesco Saverio Moscato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 V. nota 1.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Francesco Saverio Moscato ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 17.10.2024 al n. 5527/2024 di
Ruolo Generale, vertente t r a
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, dott. con sede in Trieste, via Parlotti n. 2, CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Fornasaro (C.F.: e C.F._1
(C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso Persona_1 C.F._2
il loro studio sito in Trieste, Largo Don Francesco Bonifacio n. 1, con fax
040/630378 e pec: Email_1
Email_2
RICORRENTE
e
, (C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Trieste, C.F. presso cui è per legge domiciliato in P.IVA_3
Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, con fax 040 361109 e PEC:
Email_3
RESISTENTE n o n c h é
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE, in persona del Procuratore pro tempore, sito in Trieste, Foro Ulpiano n. 1, quale
soggetto notiziato della lite.
* * *
avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia emesso nel procedimento sub R.G.
5110/2020 N.R.; R.G. 175/2021 G.I.P. dal Giudice per le Indagini Preliminari il
20.06.2024, depositato il 18.07.2024 e notificato il 21.09.2024.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
(come da ricorso del 16.10.2024)
“In via principale di merito
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso,
Annullare, revocare o comunque dichiarare irrito e privo di effetto il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia emesso nel procedimento sub R.G. 5110/2020 N.R.; R.G. 175/2021 G.I.P. e n. IW3946843
dal Giudice per le Indagini Preliminari il 20.06.2024, depositato il Pt_2
18.07.2024 e notificato il 21.09.2024, e così per l'effetto
Liquidare il compenso spettante alla ricorrente Parte_1
nell'importo complessivo di € 3.386,31, oltre a I.V.A., ovvero in altro importo,
minore o maggiore, che apparirà equo e di giustizia.
Con ogni riserva.
Vittoria di competenze e spese, anche generali”
Per parte resistente:
(come da comparsa di costituzione del 09.12.2024) “Confermare il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia, emesso nel procedimento sub R.G. 5110/2020 N.R. dal
Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trieste con decreto depositato il 18 luglio 2024, in quanto legittimo e corretto in fatto ed in diritto,
per tutti i motivi esposti.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse o quanto meno compensate.
In subordine, ove codesto Ill.mo Giudice ritenesse dovuta l'indennità di custodia pur richiesta oltre il termine decadenziale di legge, si contesta il conteggio effettuato unilateralmente da controparte e ci si rimette sull'opportunità di valutare l'espletamento di una ctu contabile per determinare l'esatto quantum”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestiva opposizione, nelle corrette Parte_1
forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c.
e 170 d.p.r. 115/2002, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia, emesso dal GIP del 20.06.2024, depositato il 18.07.2024 e notificato il 21.09.2024, lamentando che tale provvedimento di rigetto appariva tanto irrituale e abnorme, quanto ingiusto,
discendendo da un'errata applicazione delle norme di legge
2. Dal ricorso emerge ricorso che:
- che in data 16.11.2020, la Guardia di Finanza e i funzionari del Servizio
antifrode delle Dogane di Trieste in P.F.N. procedevano al sequestro di n.
16.800 tute protettive monouso e n.
4.000 camici, per il complessivo peso di kg.
3.998;
- che la merce sequestrata veniva collocata presso il Magazzino n. 74 presso il
Molo VII del Punto Franco Nuovo di Trieste, in uso alla odierna società
ricorrente, sub-concessionaria ex art. 45 cod. nav. di (già CP_3 CP_4
, ed affidati alla custodia giudiziale di tale quale
[...] Persona_2 responsabile del magazzino e dipendente di;
Parte_1
- che con decreto del 06.07.2021, emesso nel procedimento n. 5110/2020
N.R., la locale Procura della Repubblica disponeva il dissequestro e la restituzione delle cose;
- che in data 06.08.2021 la merce veniva dunque restituita all'avente diritto.
3. ha quindi rappresentato di aver depositato tramite Parte_1
il 04.09.2023, istanza di liquidazione della relativa indennità di Pt_2
custodia, pari a complessivi 3.386,31 euro1; tale richiesta però veniva rigettata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trieste in considerazione del mancato rispetto del termine di cento giorni per la presentazione dell'istanza di liquidazione, come stabilito dalla norma di cui all'art. 71 T.U. Spese di
Giustizia (D.P.R. 115/2002)2.
4. Il , regolarmente costituitosi, ha chiesto la Controparte_2
conferma del provvedimento di rigetto, sostenendo di aver applicato correttamente le norme di cui all'art. 71 e segg. del D.P.R. 115/2002. 1 calcolata in conformità alle “Tariffe per le operazioni con contenitori e per il centro consolidamento merce” voce “C – Magazzinaggio”, depositate da presso l'Autorità CP_4
Portuale di Trieste ex L. 84/1994, art. 16, comma 2. 2 ART. 71 (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)
1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli
165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
5. La domanda di è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1
6. Va preliminarmente e brevemente ricordato che in materia di custodia delle cose sequestrate, l'art. 259 c.p.p. prevede che le stesse siano affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria e, quando ciò non risulta possibile,
l'autorità giudiziaria dispone che “…la custodia avvenga in luogo diverso,
determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma
dell'articolo 120”.
7. In questa seconda evenienza, la natura del rapporto di custodia è di tipo privatistico, tanto che la disciplina del procedimento della liquidazione delle indennità di custodia non si ritrova nel codice di rito penale, bensì nel T.U.
Spese di Giustizia (D.P.R. 30.05.2002, n. 115): il combinato disposto degli artt.
72 e 168 del T.U. prevede, infatti, che, a fronte della domanda del custode successiva alla cessazione della custodia, la liquidazione delle indennità di custodia “…è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”, il provvedimento essendo “comunicato al beneficiario e alle parti,
compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo”.
8. Ciò precisato, deve ritenersi non applicabile al custode penale la norma di cui all'art. 71 T.U. Spese Giustizia che prevede, appunto, un termine decadenziale di 100 giorni per la presentazione dell'istanza di liquidazione delle indennità spettanti, in quanto la domanda di liquidazione dell'indennità di custodia trova la sua specifica disciplina nel successivo art. 72, D.P.R.
30.05.2002 n. 115, il quale non prevede alcun termine di decadenza.
9. La Corte di Cassazione è intervenuta proprio di recente, con la sentenza n.
14906 del 28/05/2024, evidenziando come il suddetto termine sia previsto da una normativa di carattere generale, valevole per tutti gli ausiliari del giudice per i quali non si abbia una speciale disciplina derogatoria, qual è – appunto - quella dell'art. 72, dettata per il custode.
10. Nella suddetta decisione, nella quale viene presa in esame la figura dell'amministratore giudiziario, si legge che quest'ultimo non può fruire “del più lungo termine di prescrizione ordinario, che la giurisprudenza applica al custode
in senso stretto, per il quale l'art. 72 del medesimo decreto presidenziale prevede
un trattamento differenziato per la liquidazione dell'indennità di competenza,
rispetto al regime decadenziale dei diritti alle rispettive spettanze degli ausiliari
del giudice”.
11. In conclusione, a modifica del provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia, si accerta il diritto di Parte_1
alla liquidazione dell'indennità di custodia, quantificato in complessivi
[...]
3.386,31 euro3, come da richiesta, non essendo state svolte dal CP_2
resistente valide osservazioni in merito alla quantificazione operata dalla società
ricorrente e apparendo corretta l'applicazione dei criteri di liquidazione nelle tariffe professionali pubbliche per le operazioni svolte presso il Molo VII - Punto
Franco Nuovo della Dogana di Trieste.
12. L'Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme ivi indicate a parte ricorrente.
13. In considerazione della particolarità della fattispecie e delle incertezze interpretative nella materia, ricorrono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese processuale nei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, in persona del dott.
Francesco Saverio Moscato, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accogliendo l'opposizione proposta da dichiara Parte_1
l'illegittimità del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle indennità di custodia emesso nel procedimento sub R.G. 5110/2020 N.R.; R.G. 175/2021 G.I.P. e n. IW3946843 SIAMM dal Giudice per le Indagini Preliminari il
20.06.2024, depositato il 18.07.2024 e notificato il 21.09.2024, e così per l'effetto, liquida il compenso spettante alla ricorrente Parte_1
nell'importo complessivo di 3.386,31 euro oltre accessori;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento.
Trieste, 1° agosto 2025
Il Giudice dott. Francesco Saverio Moscato 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 V. nota 1.