Sentenza 16 giugno 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/06/2006, n. 13950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13950 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IE, NO ON e NO OR, in proprio e nella qualità di procuratore di NO LI, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Zanardelli n. 36, presso lo studio dell'Avv. Paolo Puccioni, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Cillo Giovanni ON, Vincenza Cagnetta e Giuseppe de Conciliis, in forza di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE di AVELLINO;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2173/2000 pronunciata il 30.6.2000 e pubblicata il 12.9.2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17.3.2006 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha concluso per il rigetto dell'istanza di rinvio, per la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata, nonché per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.2.1998, IE AN e OR AN, in proprio e quale procuratore di AN LI e di ON AN, convenivano davanti alla Corte di Appello di Napoli il Comune di Avellino, premettendo:
a) che quest'ultimo, mediante decreto del 12.5.1981, aveva disposto l'occupazione d'urgenza dei fondi, rispettivamente estesi mq. 10.849 e mq. 1.736, pari a complessivi mq. 12.585, di cui essi istanti erano comproprietari per la quota di un terzo, ai fini della realizzazione di un edificio scolastico;
b) che, in data 9.2.1988, era stata pronunciata l'espropriazione definitiva del suolo;
c) che mai era stata loro comunicata la stima definitiva da determinarsi a cura dell'UTE;
d) che soltanto il 17.9.1996 era stato da essi ottenuto lo svincolo delle somme depositate dal Comune a titolo di indennità provvisorie di esproprio e di occupazione, pari a complessive L. 113.504.426, incongrue rispetto al valore reale dei terreni.
Tanto premesso, gli attori domandavano la condanna del convenuto al pagamento delle giuste indennità, da determinare in corso di causa, oltre gli accessori.
Costituitosi, il Comune contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendone il rigetto.
Il Giudice adito, con sentenza in data 30.6/12.9.2000, determinava le indennità di espropriazione e di occupazione dovute agli istanti, nella rispettiva misura di L. 199.262.966 e di L. 7.472.361, impartendo le consequenziali statuizioni e, per quanto ancora interessa, segnatamente assumendo:
a) che, in comparsa conclusionale, gli stessi attori avessero dedotto che erroneamente il provvedimento di esproprio era stato pronunciato per mq. 12.585, posto che, come risultava dagli atti, l'occupazione aveva riguardato invece mq. 14.447, onde chiedevano che, previa correzione del provvedimento medesimo, le indennità loro dovute venissero liquidate con riferimento al suolo effettivamente occupato;
b) che la richiesta non fosse suscettibile di accoglimento, dal momento che l'opposizione alla stima poteva riguardare esclusivamente il suolo oggetto dell'esproprio e le indennità liquidate con siffatta misura, laddove l'asserita occupazione, in via definitiva, per effetto della realizzazione dell'opera pubblica, di una porzione di terreno maggiore di quella espropriata, doveva costituire materia del giudizio per il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima occupazione di tale maggiore estensione;
c) che la prescrizione del diritto all'indennità di occupazione legittima decorresse fin dall'occupazione stessa del bene, onde, nella specie, là dove, cioè, una simile occupazione era avvenuta il 25.5.1981, al 4.2.1998, data di notifica della citazione introduttiva del giudizio e primo atto mediante il quale gli attori avevano chiesto la corresponsione delle differenze che spettavano loro su detta indennità, risultavano prescritte le annualità maturate a tutto il 25.5.1987 ed erano, perciò, dovuti ai medesimi attori i soli ratei maturati nell'ultima annualità, ovvero dal 25.5.1987 al 9.2.1988, data dell'esproprio.
Avverso tale sentenza, ricorrono per Cassazione IE AN, ON AN e OR AN, in proprio e nella qualità di procuratore di LI AN, deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali non resiste il Comune di Avellino. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che, all'udienza pubblica del 17.3.2006, si è proceduto alla trattazione del ricorso, così implicitamente disattendendo l'istanza, depositata dai ricorrenti il 13.3.2006, di "ulteriore breve rinvio" di detta udienza, avuto riguardo vuoi al pregresso accoglimento di altra istanza analoga, riferita all'udienza di discussione già fissata per il 14.6.2004, vuoi al considerevole lasso di tempo intercorso rispetto a quest'ultima data, tale, cioè, da permettere ragionevolmente la conclusione delle asserite trattative, vuoi, comunque, alla stessa pendenza dell'odierno giudizio di legittimità sin dal lontano anno "2001".
Con il primo motivo di impugnazione, lamentano i medesimi ricorrenti violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo:
a) che la Corte territoriale ha omesso di esaminare l'intera domanda secondo cui, invece, avrebbe dovuto previamente disporre l'individuazione dell'esatta superficie acquisita dal Comune di Avellino;
b) che il semplice esame degli atti di causa consente di verificare che la mancata indicazione della particella 56 nella delibera di esproprio è dovuta esclusivamente ad un mero errore di dattiloscrittura, tanto che la superficie occupata, pari a mq. 1.736, corrispondente alla menzionata particella, appare, sempre nel provvedimento di esproprio, erroneamente imputata ad altra, ovvero la particella 55, che sarebbe stata in realtà acquisita per mq. 1.862, il tutto come da accluso piano particellare ritualmente approvato;
c) che gli scopi effettivi della Pubblica Amministrazione di acquisire tutte le particelle descritte nel piano particellare, ivi compresa la 563 per la globale superficie di mq, 14.447 in luogo degli apparenti mq. 12.585 recepiti in sentenza, sono agevolmente dimostrati e confermati dall'importo dell'indennità rifiutata e depositata in favore degli AN, pari a L. 113.804.407, così come indicata sia nella premessa sia nel dispositivo del provvedimento ablatorio;
d) che trattasi, perciò, di un mero errore scusabile, facilmente decifrabile anche con l'aiuto degli altri atti, peraltro validi, del procedimento espropriativo.
Il motivo non è fondato.
Giova, al riguardo, premettere che l'indennità di esproprio deve essere determinata con riferimento esclusivo alla superficie indicata nel decreto ablatorio, con la conseguenza che, ove l'espropriante si sia impossessato di un'area più ampia, in relazione all'occupazione di tale maggiore superficie (che, non essendo stata preceduta da un provvedimento di esproprio, deve ritenersi arbitraria) il proprietario potrà richiedere il risarcimento del danno da occupazione illegittima, ma non un'indennità di importo più elevato (Cass. 14 dicembre 1993, n. 12367; Cass. 22 aprile 2000, n. 5295). Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale, sulla base dell'incensurato apprezzamento di fatto secondo cui "la delibera della Giunta municipale del 19.2.88 che pronunciava l'espropriazione in favore del Comune delle aree occupate per la realizzazione di edifici scolastici ... ha interessato mq. 10.849 e mq. 1736,per complessivi mq. 12. 585, facenti parte dei maggiori fondi, particelle 55 e 52 del foglio 15, estese rispettivamente mq. 81.417 e mq. 28.512", ha, quindi, specificatamente pronunciato sulla deduzione avanzata dagli attori in comparsa conclusionale (in forza della quale "erroneamente il provvedimento di esproprio è stato pronunciato per mq. 12.585, posto che...l'occupazione aveva riguardato invece complessivi mq. 14.44 7", onde la richiesta che "le indennità loro dovute siano liquidate con riferimento al suolo effettivamente occupato") affermando che "l'opposizione alla stima, e cioè la richiesta di rideterminazione delle indennità di esproprio che si assumono liquidate in misura incongrua in via amministrativa, può riguardare esclusivamente il suolo oggetto del provvedimento di esproprio e l'indennità con tale esproprio liquidata (laddove) rimane estranea al presente giudizio la questione concernente l'assunta occupazione in via definitiva, per la realizzazione dell'opera pubblica, di una porzione di suolo maggiore di quella espropriata, in tal caso alla parte non resta(ndo), eventualmente, che agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito per l'illegittima occupazione di tale maggiore estensione". Così argomentando, il Giudice del merito non è incorso ne' nel vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., denunziato dagli odierni ricorrenti, ne' negli ulteriori vizi (pur diversamente qualificabili) altresì dedotti dai ricorrenti medesimi, avendo fatto corretta e puntuale applicazione del principio sopra enunciato. Con il secondo motivo di impugnazione, lamentano questi ultimi motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo:
a) che la Corte territoriale, pronunciandosi per l'accoglimento dell'avversa eccezione di prescrizione, per giunta tardiva, ha del tutto ignorato le istanze e le argomentazioni attoree, ivi compreso l'eventuale esame della questione di legittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, art. 20;
b) che, se l'indennità di occupazione non può prescindere dal computo dell'indennità di espropriazione (di cui anticipa gli effetti) e se quest'ultima non può essere fissata ab initio, non si può assecondare il decorso della prescrizione rispetto ad un diritto che non può essere fatto valere pienamente, tanto da considerarsi ancora al rango di mera aspettativa, onde tale momento deve essere ricondotto a quello del decreto di esproprio, senza ritenere ammissibile un anticipato decorso della prescrizione per l'obbligazione meramente accessoria, non essendo certo e determinato un credito per indennità di occupazione computato per ciascun anno dell'occupazione medesima;
c) che, all'uopo, si sottopone all'apprezzamento della Suprema Corte la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., comma 3, della norma di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 20, là dove riconduce la determinazione del credito per indennità di occupazione a ciascun anno di detta occupazione, mentre l'indennizzo in parola non può che intendersi, ormai, come una percentuale dell'indennità di esproprio, della quale costituisce una semplice maggiorazione in essa inglobata e calcolata sul saggio degli interessi legali vigente tempo per tempo nel periodo dell'occupazione stessa.
Il motivo non è fondato.
Al riguardo, si osserva come la Corte territoriale, dopo avere premesso, con incensurato apprezzamento di fatto, che l'eccezione di prescrizione delle annualità dell'indennità di occupazione legittima maturate prima del 1988 è stata sollevata dal convenuto "già in comparsa di costituzione" (e, quindi, del tutto tempestivamente), abbia, quindi, affermato che "la prescrizione del diritto alla indennità (o alla giusta indennità) decorre fin dalla occupazione del bene e, perciò, nella fattispecie, in cui l'occupazione è avvenuta in data 25.5.81, al 4.2.98, data di notifica della citazione introduttiva del giudizio, primo atto con il quale gli attori hanno chiesto la corresponsione delle differenze dovute su detta indennità, risultano prescritte le annualità maturate a tutto il 25.5.87".
Così argomentando, detto Giudice ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di occupazione d'urgenza di un immobile finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità, ove trovi applicazione la L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 4, modificato dalla L. n. 10 del 1977, art. 14, di cui con sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1990 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, in mancanza della determinazione, da parte della commissione di cui all'art. 16 della stessa L. n. 865 del 1971, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto, l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno e deve essere corrisposta al termine di ciascun anno di occupazione, onde la prescrizione dei crediti relativi, riguardo agli importi dovuti per ogni annualità, decorre appunto dal termine di ciascun anno di occupazione, anche con riferimento ai periodi anteriori alla pubblicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale (Cass. sezioni unite 5 febbraio 1999, n. 27; Cass. 19 settembre 2003, n. 13888; Cass. 28 dicembre 2004, n. 24069). Il principio sopra enunciato manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost., comma 3, atteso che l'anzidetta decorrenza del termine di prescrizione in oggetto, rispetto a quella invocata dagli odierni ricorrenti in relazione alla data del decreto di esproprio, ne' determina alcuna disparità di trattamento la quale venga a colpire irragionevolmente situazioni omogenee, ne' condiziona la nascita o limita le possibilità di libero esercizio del diritto in sede giurisdizionale, ne' può configurare una compressione della proprietà senza indennizzo, stante l'adeguatezza del termine stesso (decennale) per permettere al danneggiato di attivarsi a tutela delle proprie ragioni.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla è a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di cassazione, atteso che l'intimato Comune di Avellino non ha, in questa sede, ne' resistito ne', comunque, svolto attività difensiva alcuna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006