TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1493/2023 promossa da:
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale Parte_1
in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, c.f. e partita IVA n. , e per essa, quale mandataria, P.IVA_1
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, c.f. e partita IVA n. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Pandolfini n. 26, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
Claudia Nuti (C.F.: ) che la rappresenta e difende come da procura alle liti in CodiceFiscale_1
atti;
PARTE ATTRICE contro nata Firenze il 17/03/1958, residente in [...] (c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Marroncini (c.f. C.F._2 C.F._3
), con studio in Firenze Via Senese 22 come in atti;
[...]
nato a [...] il [...], residente a [...]
Fogazzaro n. 1 – scala A – int. 3 – (c.f. ) e domiciliato in Genova, Via San CodiceFiscale_4
Lorenzo 19/4 D, presso lo studio dell'Avv. Roberto Muratori del Foro di Genova (c.f.
che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
C.F._5
nato a [...] il [...] residente a [...] (c.f. Parte_4
) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Del Lungo CodiceFiscale_6
(C.F.: ) in Firenze Via G. Bovio n. 19 in forza di procura in atti;
C.F._7
pagina 1 di 5 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 625/2018 emesso il 5 febbraio 2018, il Tribunale di Firenze ha ingiunto a alla fideiubente e ad altri Parte_5 Controparte_1
soggetti, il pagamento in via solidale della somma di euro 576.313,57, oltre interessi e spese legali
(doc. 5 attore). Il decreto veniva notificato a in data 2 marzo 2018. L'importo Controparte_1
ingiunto derivava dal saldo debitore di un mutuo fondiario del 21 ottobre 2005, concesso da Banco di
Sicilia S.p.A., formalizzato presso il notaio (doc. 6 ivi). Persona_1
La OR , con atti successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, ha posto in essere due CP_1
contratti di compravendita che, secondo la odierna parte attrice, ledono i diritti di credito e pregiudicano l'effettiva soddisfazione del credito vantato dalla stessa, ragion per cui ne chiede la revoca. Precisamente, in data 22 marzo 2018, con atto notarile redatto dal notaio e trascritto Per_2
il 23 marzo 2018, la OR ha venduto al convenuto la nuda proprietà di un CP_1 Parte_4
immobile1 sito in Firenze, riservandosi l'usufrutto per la propria vita naturale (doc. 8 ivi): il prezzo di vendita è stato indicato come euro 60.000, corrisposto tramite assegni bancari, con date di emissione ritenute dall'attrice disomogenee (doc. 8 ivi).
Successivamente, il 27 marzo 2018, la OR ha venduto con atto ai rogiti Notaio CP_1 Per_3
un altro immobile2, all'altro convenuto riservandosi il diritto di abitazione per la propria vita Parte_3
naturale (doc. 9): in tale atto, osserva l'attrice, il prezzo di vendita di euro 88.000 risulta essere stato versato in moneta legale in data antecedente al 4 luglio 2006, rendendo, a parere dell'attrice, particolarmente atipica la formalizzazione del rogito, che avviene solo nel 2018, dopo oltre dodici anni dalla data del pagamento (doc. 9 ivi). Si sono regolarmente, costituiti tutti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda di revocatoria. 1 appartamento posto in Firenze, Via dei Macci n. 42 rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Firenze al foglio di mappa
175, part. 104 sub. 500 e part. 287 sub. 500 (cat. A/4); 2 appartamento posto in Firenze, Via Boccaccio n. 82 rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Firenze al foglio di mappa
61 part. 127 sub. 48 (cat. A/2). pagina 2 di 5 A seguito della prima udienza del 26.9.2023, la causa è stata istruita in via documentale ed è stata fissata poi udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.10.2024, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione coi termini di legge.
**
La domanda attorea merita accoglimento.
Preliminarmente non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, alla luce della ordinanza di Corte di Cassazione n. 25855 del
23/09/2021.
Neppure può essere accolta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad processum
(legittimazione processuale) poiché la società è mandataria di come si evince Parte_2 Pt_6
dalla documentazione prodotta in atti. La società a sua volta, è acquirente Parte_1
del credito della come risulta dai documenti depositati (doc. n.
3-4 atto di citazione) e Controparte_2
dalla dichiarazione con allegata procura attestante i poteri di firma rilasciata da e da cui Controparte_2
risulta la conferma della cessione del credito de quo (doc. n. 10). Giustamente, quindi, l'attrice ha chiesto, nelle conclusioni, che l'inefficacia degli atti di compravendita sia dichiarata nei confronti di e non di che agisce come mandataria. Pt_1 Parte_2
La legittimazione ad causam (legittimazione ad agire) della parte attrice deriva dal fatto che il credito della stessa, nonché quello della banca dante causa, risale a una data anteriore agli atti di disposizione dei beni, ovvero agli atti di compravendita del marzo 2018. Pertanto, la parte attrice è legittimata a chiedere la revoca degli atti, in quanto il suo credito è anteriore agli atti stessi (Cass. n. 5649/2023), sussistendo una pacifica ragione di credito in favore dell'odierna attrice.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere proposta dal creditore che, come nel caso di specie, vanta un diritto di credito certo liquido ed esigibile, qui compendiato in un decreto ingiuntivo, regolarmente dato per notificato per compiuta giacenza ex art.140 c.p.c.
La giurisprudenza ha pure chiarito, in proposito, che il termine di cinque anni per la proposizione della domanda di revocatoria decorre dalla data dell'atto di disposizione che si intende impugnare, e nella fattispecie non sono decorsi tali termini rispetto agli atti di compravendita del marzo 2018, essendo la domanda presentata entro i cinque anni dal compimento di tali atti.
Il presupposto del pregiudizio, che è essenziale per l'accoglimento della domanda di revocatoria, come noto, sussiste non solo nel caso in cui l'atto compiuto dal debitore renda impossibile la soddisfazione del credito, ma anche quando questo renda più difficile, o addirittura solo più gravoso, il recupero coattivo del credito (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 16221 del 18.06.2019): certamente la vendita a terzi dei beni immobili, sottraendo al patrimonio della debitrice beni aggredibili, ha pagina 3 di 5 determinato un concreto danno alla possibilità di soddisfare il credito dell'attrice, credito che peraltro risulta di ingente entità. Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha pure stabilito che la realizzazione del danno non dipende dalla rilevanza quantitativa del pregiudizio, bensì dalla difficoltà che l'atto crea nel recupero del credito.
La consapevolezza del pregiudizio da parte della debitrice è un altro elemento fondamentale per l'applicabilità dell'art. 2901 c.c. In base a pacifica giurisprudenza di legittimità, il presupposto soggettivo, ossia la consapevolezza da parte della debitrice dell'effetto pregiudizievole dell'atto, sussiste quando la debitrice era (è) perfettamente a conoscenza del suo stato di insolvenza e dei conseguenti effetti patrimoniali che i predetti atti avrebbero causato nei confronti dei creditori.
La OR era consapevole della sua esposizione debitoria nei confronti della società attrice, CP_1 come evidenziato dall'esistenza di un mutuo non onorato con Banco di Sicilia datato 2005, dalle ripetute sollecitazioni, tra cui la lettera di messa in mora del 15 dicembre 2014, e dal decreto ingiuntivo notificato nel marzo 2018. La tempestività e la modalità degli atti di compravendita, in particolare la riserva dell'usufrutto e del diritto di abitazione, sono indicatori evidenti della volontà della venditrice di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, aggravando ulteriormente la sua condizione debitoria.
La consapevolezza del pregiudizio da parte degli acquirenti è un altro elemento che concorre a legittimare l'azione di revocatoria. La Cassazione ha precisato che tale consapevolezza può essere provata anche tramite presunzioni, soprattutto quando vi siano circostanze che suggeriscano che l'acquirente fosse a conoscenza della condizione patrimoniale del debitore e dell'intenzione di sottrarre beni aggredibili (Cass. n. 28423/2021). Nel caso di specie, gli acquirenti, odierni convenuti (
[...]
e non avevano una reale necessità di acquisire la proprietà immediata Parte_4 Parte_3
degli immobili, dato che uno ha acquistato solo la nuda proprietà e l'altro ha acquistato un immobile nel
2018 nonostante il pagamento fosse stato effettuato nel lontano anno 2006. La circostanza, dedotta dallo stesso di essere “storico amico di famiglia” non fa che corroborare tale convincimento. Parte_3
La necessità di procedere rapidamente con la trascrizione degli atti, ancora prima della verifica dell'avvenuto pagamento, suggerisce in via logica che gli acquirenti fossero a conoscenza dell'intento di di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori. CP_1
Sussistendo tutti i presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c., in particolare la legittimazione della società attrice, il pregiudizio arrecato agli stessi diritti di credito, la consapevolezza della debitrice e degli acquirenti riguardo l'effetto pregiudizievole degli atti, la domanda di revocatoria deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022 valori medi, valore controversia come da NIR, tenuto conto dell'attività in concreto espletata.
pagina 4 di 5
PQM
Accoglie la domanda di revocatoria e, per l'effetto,
DICHIARA la inefficacia nei confronti di dei seguenti atti di Parte_1
compravendita:
a) atto di compravendita autenticato nelle firma dal Notaio in data 22/03/2018 rep. n. Persona_4
19169 – racc. 11817, trascritto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Firenze il
23/03/2018 n. 8397 reg. part. con il quale ha venduto, riservandosi l'usufrutto sua Controparte_1
vita natural durante, a la nuda proprietà di un appartamento posto in Firenze, Via dei Parte_4
Macci n. 42, piano terreno rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Firenze al foglio di mappa 175, part. 104 sub. 500 e part. 287 sub. 500 - cat. A/4 – classe 3 - vani 4,5;
b) atto di compravendita autenticato nelle firme dal Notaio in data 27/03/2018 rep Persona_5
20800 – racc. 11954, trascritto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Firenze il
28/03/2018 n. 8844 reg. part. con il quale ha venduto, riservandosi il diritto di Controparte_1
abitazione sua vita natural durante, al signor la nuda proprietà di un appartamento Parte_3
posto in Firenze, Via Boccaccio n. 82 piano terreno a sinistra, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di
Firenze al foglio di mappa 61 part. 127 sub. 48 - cat. A/2 – classe 3 – vani 6,5;
ORDINA al competente Conservatore dei RRII l'annotazione della presente sentenza ex art.2655 c.c.
CONDANNA parte convenuta solidalmente al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 8.013,00 oltre spese generali al 15%, cap e iva di legge se dovuti.
Firenze, 8 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasqualina Principale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1493/2023 promossa da:
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale Parte_1
in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, c.f. e partita IVA n. , e per essa, quale mandataria, P.IVA_1
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, c.f. e partita IVA n. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Firenze, Via Pandolfini n. 26, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
Claudia Nuti (C.F.: ) che la rappresenta e difende come da procura alle liti in CodiceFiscale_1
atti;
PARTE ATTRICE contro nata Firenze il 17/03/1958, residente in [...] (c.f. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Marroncini (c.f. C.F._2 C.F._3
), con studio in Firenze Via Senese 22 come in atti;
[...]
nato a [...] il [...], residente a [...]
Fogazzaro n. 1 – scala A – int. 3 – (c.f. ) e domiciliato in Genova, Via San CodiceFiscale_4
Lorenzo 19/4 D, presso lo studio dell'Avv. Roberto Muratori del Foro di Genova (c.f.
che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
C.F._5
nato a [...] il [...] residente a [...] (c.f. Parte_4
) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Del Lungo CodiceFiscale_6
(C.F.: ) in Firenze Via G. Bovio n. 19 in forza di procura in atti;
C.F._7
pagina 1 di 5 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 625/2018 emesso il 5 febbraio 2018, il Tribunale di Firenze ha ingiunto a alla fideiubente e ad altri Parte_5 Controparte_1
soggetti, il pagamento in via solidale della somma di euro 576.313,57, oltre interessi e spese legali
(doc. 5 attore). Il decreto veniva notificato a in data 2 marzo 2018. L'importo Controparte_1
ingiunto derivava dal saldo debitore di un mutuo fondiario del 21 ottobre 2005, concesso da Banco di
Sicilia S.p.A., formalizzato presso il notaio (doc. 6 ivi). Persona_1
La OR , con atti successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, ha posto in essere due CP_1
contratti di compravendita che, secondo la odierna parte attrice, ledono i diritti di credito e pregiudicano l'effettiva soddisfazione del credito vantato dalla stessa, ragion per cui ne chiede la revoca. Precisamente, in data 22 marzo 2018, con atto notarile redatto dal notaio e trascritto Per_2
il 23 marzo 2018, la OR ha venduto al convenuto la nuda proprietà di un CP_1 Parte_4
immobile1 sito in Firenze, riservandosi l'usufrutto per la propria vita naturale (doc. 8 ivi): il prezzo di vendita è stato indicato come euro 60.000, corrisposto tramite assegni bancari, con date di emissione ritenute dall'attrice disomogenee (doc. 8 ivi).
Successivamente, il 27 marzo 2018, la OR ha venduto con atto ai rogiti Notaio CP_1 Per_3
un altro immobile2, all'altro convenuto riservandosi il diritto di abitazione per la propria vita Parte_3
naturale (doc. 9): in tale atto, osserva l'attrice, il prezzo di vendita di euro 88.000 risulta essere stato versato in moneta legale in data antecedente al 4 luglio 2006, rendendo, a parere dell'attrice, particolarmente atipica la formalizzazione del rogito, che avviene solo nel 2018, dopo oltre dodici anni dalla data del pagamento (doc. 9 ivi). Si sono regolarmente, costituiti tutti i convenuti chiedendo il rigetto della domanda di revocatoria. 1 appartamento posto in Firenze, Via dei Macci n. 42 rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Firenze al foglio di mappa
175, part. 104 sub. 500 e part. 287 sub. 500 (cat. A/4); 2 appartamento posto in Firenze, Via Boccaccio n. 82 rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Firenze al foglio di mappa
61 part. 127 sub. 48 (cat. A/2). pagina 2 di 5 A seguito della prima udienza del 26.9.2023, la causa è stata istruita in via documentale ed è stata fissata poi udienza per la precisazione delle conclusioni al 23.10.2024, a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione coi termini di legge.
**
La domanda attorea merita accoglimento.
Preliminarmente non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, alla luce della ordinanza di Corte di Cassazione n. 25855 del
23/09/2021.
Neppure può essere accolta l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione ad processum
(legittimazione processuale) poiché la società è mandataria di come si evince Parte_2 Pt_6
dalla documentazione prodotta in atti. La società a sua volta, è acquirente Parte_1
del credito della come risulta dai documenti depositati (doc. n.
3-4 atto di citazione) e Controparte_2
dalla dichiarazione con allegata procura attestante i poteri di firma rilasciata da e da cui Controparte_2
risulta la conferma della cessione del credito de quo (doc. n. 10). Giustamente, quindi, l'attrice ha chiesto, nelle conclusioni, che l'inefficacia degli atti di compravendita sia dichiarata nei confronti di e non di che agisce come mandataria. Pt_1 Parte_2
La legittimazione ad causam (legittimazione ad agire) della parte attrice deriva dal fatto che il credito della stessa, nonché quello della banca dante causa, risale a una data anteriore agli atti di disposizione dei beni, ovvero agli atti di compravendita del marzo 2018. Pertanto, la parte attrice è legittimata a chiedere la revoca degli atti, in quanto il suo credito è anteriore agli atti stessi (Cass. n. 5649/2023), sussistendo una pacifica ragione di credito in favore dell'odierna attrice.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può essere proposta dal creditore che, come nel caso di specie, vanta un diritto di credito certo liquido ed esigibile, qui compendiato in un decreto ingiuntivo, regolarmente dato per notificato per compiuta giacenza ex art.140 c.p.c.
La giurisprudenza ha pure chiarito, in proposito, che il termine di cinque anni per la proposizione della domanda di revocatoria decorre dalla data dell'atto di disposizione che si intende impugnare, e nella fattispecie non sono decorsi tali termini rispetto agli atti di compravendita del marzo 2018, essendo la domanda presentata entro i cinque anni dal compimento di tali atti.
Il presupposto del pregiudizio, che è essenziale per l'accoglimento della domanda di revocatoria, come noto, sussiste non solo nel caso in cui l'atto compiuto dal debitore renda impossibile la soddisfazione del credito, ma anche quando questo renda più difficile, o addirittura solo più gravoso, il recupero coattivo del credito (ex multis, Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 16221 del 18.06.2019): certamente la vendita a terzi dei beni immobili, sottraendo al patrimonio della debitrice beni aggredibili, ha pagina 3 di 5 determinato un concreto danno alla possibilità di soddisfare il credito dell'attrice, credito che peraltro risulta di ingente entità. Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha pure stabilito che la realizzazione del danno non dipende dalla rilevanza quantitativa del pregiudizio, bensì dalla difficoltà che l'atto crea nel recupero del credito.
La consapevolezza del pregiudizio da parte della debitrice è un altro elemento fondamentale per l'applicabilità dell'art. 2901 c.c. In base a pacifica giurisprudenza di legittimità, il presupposto soggettivo, ossia la consapevolezza da parte della debitrice dell'effetto pregiudizievole dell'atto, sussiste quando la debitrice era (è) perfettamente a conoscenza del suo stato di insolvenza e dei conseguenti effetti patrimoniali che i predetti atti avrebbero causato nei confronti dei creditori.
La OR era consapevole della sua esposizione debitoria nei confronti della società attrice, CP_1 come evidenziato dall'esistenza di un mutuo non onorato con Banco di Sicilia datato 2005, dalle ripetute sollecitazioni, tra cui la lettera di messa in mora del 15 dicembre 2014, e dal decreto ingiuntivo notificato nel marzo 2018. La tempestività e la modalità degli atti di compravendita, in particolare la riserva dell'usufrutto e del diritto di abitazione, sono indicatori evidenti della volontà della venditrice di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, aggravando ulteriormente la sua condizione debitoria.
La consapevolezza del pregiudizio da parte degli acquirenti è un altro elemento che concorre a legittimare l'azione di revocatoria. La Cassazione ha precisato che tale consapevolezza può essere provata anche tramite presunzioni, soprattutto quando vi siano circostanze che suggeriscano che l'acquirente fosse a conoscenza della condizione patrimoniale del debitore e dell'intenzione di sottrarre beni aggredibili (Cass. n. 28423/2021). Nel caso di specie, gli acquirenti, odierni convenuti (
[...]
e non avevano una reale necessità di acquisire la proprietà immediata Parte_4 Parte_3
degli immobili, dato che uno ha acquistato solo la nuda proprietà e l'altro ha acquistato un immobile nel
2018 nonostante il pagamento fosse stato effettuato nel lontano anno 2006. La circostanza, dedotta dallo stesso di essere “storico amico di famiglia” non fa che corroborare tale convincimento. Parte_3
La necessità di procedere rapidamente con la trascrizione degli atti, ancora prima della verifica dell'avvenuto pagamento, suggerisce in via logica che gli acquirenti fossero a conoscenza dell'intento di di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori. CP_1
Sussistendo tutti i presupposti applicativi dell'art. 2901 c.c., in particolare la legittimazione della società attrice, il pregiudizio arrecato agli stessi diritti di credito, la consapevolezza della debitrice e degli acquirenti riguardo l'effetto pregiudizievole degli atti, la domanda di revocatoria deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022 valori medi, valore controversia come da NIR, tenuto conto dell'attività in concreto espletata.
pagina 4 di 5
PQM
Accoglie la domanda di revocatoria e, per l'effetto,
DICHIARA la inefficacia nei confronti di dei seguenti atti di Parte_1
compravendita:
a) atto di compravendita autenticato nelle firma dal Notaio in data 22/03/2018 rep. n. Persona_4
19169 – racc. 11817, trascritto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Firenze il
23/03/2018 n. 8397 reg. part. con il quale ha venduto, riservandosi l'usufrutto sua Controparte_1
vita natural durante, a la nuda proprietà di un appartamento posto in Firenze, Via dei Parte_4
Macci n. 42, piano terreno rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Firenze al foglio di mappa 175, part. 104 sub. 500 e part. 287 sub. 500 - cat. A/4 – classe 3 - vani 4,5;
b) atto di compravendita autenticato nelle firme dal Notaio in data 27/03/2018 rep Persona_5
20800 – racc. 11954, trascritto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Firenze il
28/03/2018 n. 8844 reg. part. con il quale ha venduto, riservandosi il diritto di Controparte_1
abitazione sua vita natural durante, al signor la nuda proprietà di un appartamento Parte_3
posto in Firenze, Via Boccaccio n. 82 piano terreno a sinistra, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di
Firenze al foglio di mappa 61 part. 127 sub. 48 - cat. A/2 – classe 3 – vani 6,5;
ORDINA al competente Conservatore dei RRII l'annotazione della presente sentenza ex art.2655 c.c.
CONDANNA parte convenuta solidalmente al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 8.013,00 oltre spese generali al 15%, cap e iva di legge se dovuti.
Firenze, 8 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 5 di 5