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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/09/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1373/2025 promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 4, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Sara Gualandi del Foro di Ferrara, con studio in Argenta (FE), via Matteotti n.
31/1 (C.F. , fax 0532-800579, pec: ) C.F._2 Email_1 con domicilio eletto presso e nello studio della stessa con sua dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 0532 800579 o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra e
nato in Nigeria, a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Forlani del Foro di Ferrara, con studio in Ostellato (FE),
Piazza della Repubblica n. 4 (C.F. , fax 0533-680365, Pec: C.F._4
, con sua dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e Email_2 le notificazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 0533-680365 o in alternativa all'indirizzo PEC: ) Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 giugno 2025, gli istanti, premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile il 26 luglio 2014 nel Comune di Fiscaglia;
che dalla unione coniugale sono nati i figli Per_1
(a Genova il 29 agosto 2011), e (in Ferrara il 27 febbraio 2014);
[...] Persona_2 di essersi separati giudizialmente in forza di sentenza di separazione n. 509/2021 emessa da questo
Tribunale in data 28/06/2021, pubblicata il 21/07/2021; che con decreto provvisorio del 14 luglio
2022 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, sul presupposto che la madre aveva abbandonato la prole trasferendosi in altra Regione e che il padre non era in grado di occuparsene, ha sospeso entrambi dalla responsabilità genitoriale e affidato i minori al servizio sociale (contestualmente nominato tutore) con il compito di collocarli in una famiglia e di regolamentare i rapporti con i genitori solo in forma protetta;
in detto decreto si è inoltre dato atto che la figlia era stata dichiarata in stato di adottabilità; che per tali motivi, il Tribunale di Ferrara, su ricorso di parte, modificava le provvidenze economiche revocando il contributo paterno e quello a favore del coniuge;
che con decreto di accoglimento del 15/03/2023 reso in seno al procedimento rubricato al n. R.G. n.
2020/2022, il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, in modifica delle condizioni di separazione, revocava la statuizione in forza della quale il ricorrente Sig. era tenuto a CP_1 versare alla moglie la somma mensile di Euro 400,00; che dalla pronuncia della separazione tra i coniugi non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; tutto ciò premesso, gli istanti, impregiudicati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria a tutela della prole, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la sola pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi continueranno a vivere separati, senza reciproche interferenze, ognuno libero di fissare la propria residenza;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nessun assegno a titolo di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie e viceversa dalla moglie al marito per detto titolo;
- con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi danno atto di aver già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale e/o economico fra gli stessi intercorso e/o intercorrente, rinunciando per il resto a qualsiasi forme di ulteriori pretese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 5 settembre 2025.
In data 5 settembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale definita con rito giudiziale con sentenza n. 509/2021 del 28 giugno 2021.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Fiscaglia il 26 luglio 2014 fra nato il [...] in [...] e Controparte_1 Parte_1
nata il [...] in [...], alle condizioni di cui al ricorso
[...] congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fiscaglia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 6 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Parte_1 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1373/2025 promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 4, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Sara Gualandi del Foro di Ferrara, con studio in Argenta (FE), via Matteotti n.
31/1 (C.F. , fax 0532-800579, pec: ) C.F._2 Email_1 con domicilio eletto presso e nello studio della stessa con sua dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 0532 800579 o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra e
nato in Nigeria, a [...], il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Forlani del Foro di Ferrara, con studio in Ostellato (FE),
Piazza della Repubblica n. 4 (C.F. , fax 0533-680365, Pec: C.F._4
, con sua dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e Email_2 le notificazioni di cui al presente procedimento al numero di fax 0533-680365 o in alternativa all'indirizzo PEC: ) Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 giugno 2025, gli istanti, premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile il 26 luglio 2014 nel Comune di Fiscaglia;
che dalla unione coniugale sono nati i figli Per_1
(a Genova il 29 agosto 2011), e (in Ferrara il 27 febbraio 2014);
[...] Persona_2 di essersi separati giudizialmente in forza di sentenza di separazione n. 509/2021 emessa da questo
Tribunale in data 28/06/2021, pubblicata il 21/07/2021; che con decreto provvisorio del 14 luglio
2022 il Tribunale per i Minorenni di Bologna, sul presupposto che la madre aveva abbandonato la prole trasferendosi in altra Regione e che il padre non era in grado di occuparsene, ha sospeso entrambi dalla responsabilità genitoriale e affidato i minori al servizio sociale (contestualmente nominato tutore) con il compito di collocarli in una famiglia e di regolamentare i rapporti con i genitori solo in forma protetta;
in detto decreto si è inoltre dato atto che la figlia era stata dichiarata in stato di adottabilità; che per tali motivi, il Tribunale di Ferrara, su ricorso di parte, modificava le provvidenze economiche revocando il contributo paterno e quello a favore del coniuge;
che con decreto di accoglimento del 15/03/2023 reso in seno al procedimento rubricato al n. R.G. n.
2020/2022, il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, in modifica delle condizioni di separazione, revocava la statuizione in forza della quale il ricorrente Sig. era tenuto a CP_1 versare alla moglie la somma mensile di Euro 400,00; che dalla pronuncia della separazione tra i coniugi non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; tutto ciò premesso, gli istanti, impregiudicati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria a tutela della prole, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la sola pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi continueranno a vivere separati, senza reciproche interferenze, ognuno libero di fissare la propria residenza;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nessun assegno a titolo di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie e viceversa dalla moglie al marito per detto titolo;
- con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi danno atto di aver già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale e/o economico fra gli stessi intercorso e/o intercorrente, rinunciando per il resto a qualsiasi forme di ulteriori pretese.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 5 settembre 2025.
In data 5 settembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale definita con rito giudiziale con sentenza n. 509/2021 del 28 giugno 2021.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Fiscaglia il 26 luglio 2014 fra nato il [...] in [...] e Controparte_1 Parte_1
nata il [...] in [...], alle condizioni di cui al ricorso
[...] congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Fiscaglia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2014 Atto n. 6 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Parte_1 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri