Articolo 28 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 27Articolo 29
Versione
20 luglio 1962
Art. 28. Attribuzioni della Commissione di visita.

La Commissione di visita provvede agli accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneita' per le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate.
Al rilascio dei certificati provvede l'autorita' marittima sulla base dei verbali redatti dalla Commissione.
La Commissione di visita accerta, altresi', l'idoneita' al trasporto dei passeggeri.
Gli accertamenti relativi alle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate sono effettuati nei modi previsti dai regolamenti di cui all'articolo 35.
Entrata in vigore il 20 luglio 1962