Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
In materia occupazione di urgenza di un immobile finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità, ove trovi applicazione l'art. 20, quarto comma, legge n. 865 del 1971(modificato dall'art. 14 legge n. 10 del 1977) - di cui con sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, in mancanza della determinazione, da parte della commissione di cui all'art. 16 della stessa legge n. 865/1971, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione - l'indennità spettante al proprietario deve essere calcolata in relazione a periodi di un anno e deve essere corrisposta al termine di ciascun anno di occupazione (o dell'occupazione stessa). Ne consegue che la prescrizione dei crediti relativi decorre dal termine di ciascun anno di occupazione (dell'occupazione), anche con riferimento ai periodi anteriori alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, in applicazione del principio secondo cui la vigenza di una norma preclusiva dell'esercizio di un diritto viziata di incostituzionalità è qualificabile come mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto, ovviabile mediante azione in giudizio che porti alla dichiarazione dell'incostituzionalità della norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente
Dott. Antonio SENSALE - Pres. di Sez.
Dott. Francesco AMIRANTE - Pres. di Sez.
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 12325 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997, proposto da
CONSORZIO FA, in persona del suo Presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Parioli n. 180, presso lo studio dell'avvocato MA Sanino, rappresentato agli avvocati Claudio Corduas, MA Piscitelli ed Andrea Abbamonte in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e dagli stessi difeso,
ricorrente contro
ANDOLFO ROSA, DI COSTANZO GIUSEPPINA, DI COSTANZO LUISA, DI COSTANZO ANNUNZIATA, DI COSTANZO ROSARIA, DI COSTANZA SILVANA, DI COSTANZO MARIO, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Boezio n. 16, presso lo studio dell'avvocato Franco Iadango, che li rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso e li difende, controricorrenti avverso la sentenza della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli n. 59 del 12 giugno 1997. Udita, nella pubblica udienza del 24 settembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Soprano per delega;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dottor Paolo Dettori, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del maggio 1981, il Sindaco di Napoli - provvedendo nella sua qualità di Commissario del Governo per la realizzazione del Programma di edilizia residenziale previsto dal Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219 - dispose l'occupazione d'urgenza di uno stabile in Napoli, di proprietà di IA Di CO, occorrente per l'attuazione di quel Programma.
La procedura espropriativa fu affidata in concessione al Consorzio FA.
La concessionaria si immise nel possesso dell'immobile il 6 giugno 1981.
Successivamente, l'immobile fu espropriato, quanto ad una sua parte, con decreto 21 luglio 1989 e per la residua parte con decreto del 30 novembre 1995. Con sentenza n. 18 dell'8 marzo 1996, la Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Code d'appello di Napoli - adita dall'espropriato con citazione del 15 dicembre 1986 - determinò il valore venale dell'immobile in L. 168.579.600 e l'ammontare della indennità di espropriazione in L. 84.289.800.
Con atto di citazione notificato il 26 giugno 1996, OS DO, US Di CO, UI di CO, NU Di CO, OSria Di CO, LV Di CO e MA di CO, dopo aver dedotto di essere subentrati nella posizione giuridica di IA Di CO in quanto suoi eredi legittimi, richiamarono le circostanze avanti esposte;
sostennero che il loro dante causa aveva diritto oltre che alla indennità di espropriazione, anche a quella per l'occupazione legittima iniziata il 6 giugno 1981 e protrattasi sino alla data dei predetti provvedimenti ablativi;
lamentarono la mancata corresponsione di quella indennità; pertanto, convennero il Consorzio FA davanti alla Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli perché - previa determinazione del giusto ammontare della indennità di occupazione - fosse condannato al relativo pagamento. Il Consorzio FA, costituitosi in giudizio, resistette alla domanda.
La Giunta Speciale adita, pronunciando con sentenza depositata il 12 giugno 1997, ha così statuito. a) Ha affermato la propria giurisdizione, osservando che la sua potestas iudicandi si estende anche alle controversie aventi ad oggetto la sola determinazione della indennità di occupazione. b) Ha dichiarato che in ordine alle occupazioni legittime disposte in funzione dell'attuazione del Programma di cui al Titolo VIII della L. n. 219/1981, il proprietario del bene occupato ha diritto alla relativa indennità, autonoma rispetto a quella per l'espropriazione.
c) Ha rigettato l'eccezione di estinzione per prescrizione per il periodo antecedente il decennio dalla domanda, sulla base del rilievo che il diritto alla indennità di occupazione acquista autonomia giuridica ai fini dell'azionabilità della pretesa soltanto a seguito della emanazione del decreto di esproprio;
che, di conseguenza, la prescrizione decennale comincia a decorrere soltanto dalla data del provvedimento di espropriazione;
e che, pertanto, nella specie, alla data della citazione, il decennio non era ancora decorso.
d) Ha affermato che in ordine alle occupazioni disposte ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo VIII della L. n. 219/1981, la relativa indennità deve essere determinata facendo riferimento al valore venale dell'immobile occupato, a nulla rilevando il diverso valore adottato, o da adottare, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione.
e) Conseguentemente, dopo aver fissato in L. 163.175.000 il valore venale dell'immobile alla data dei due provvedimenti espropriativi, ha affermato che l'ammontare della indennità di occupazione deve essere calcolato col metodo degli interessi al tasso legale sul valore venale in relazione al periodo di occupazione. In concreto, in misura pari agli interessi legali da calcolarsi: quanto alla parte dell'immobile espropriato col decreto 21 luglio 1989, sulla somma di L. 41.360.000 per il periodo dal 6 giugno 1981 al data del provvedimento espropriativo;
e quanto alla parte dell'immobile espropriato col decreto 30 novembre 1995, sulla somma di L. 121.815.000 per il periodo dal 6 giugno 1981 all'8 marzo 1996, data della pubblicazione della sentenza della stessa Giunta Speciale (la n. 18/1996) che aveva determinato l'ammontare della indennità per la sua espropriazione.
f)Pertanto, ha condannato l'FA a pagare agli eredi Di IA, per l'anzidetto titolo, le somme risultanti alla stregua dell'applicazione del richiamato calcolo.
Il Consorzio FA ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo di annullamento, illustrato da memoria. Gli intimati Eredi Di IA resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Nel suo ricorso per la cassazione della sentenza della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, il Consorzio FA non formula alcuna specifica censura avverso la affermazione di quella sentenza secondo cui il proprietario di un immobile che sia stato occupato per la realizzazione del programma straordinario di edilizia in Napoli previsto dal Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219 ha diritto ad una indennità, distinta ed autonoma rispetto a quella per la (eventuale) successiva espropriazione dello stesso bene;
ne' avverso i criteri concretamente adottati per la determinazione dell'ammontare dell'indennità dovuta per l'occupazione dello stabile di IA Di CO avvenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 L. n. 219/1981. Ne consegue, innanzitutto, l'inammissibilità delle censure relative a detti punti sviluppate dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 Cod. proc. civ., stante il principio consolidato che con queste memorie - destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi dell'impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie - non possono essere dedotte nuove censure, ne' venire sollevate questioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato od ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso (v., da ultimo, Cass., 23 giugno 1997 n. 5575, S.U. 19 maggio 1997 n. 4445); inoltre, la definitività delle conclusioni della sentenza impugnata in ordine ai punti avanti richiamati.
1.2.- L'unico motivo del ricorso, infatti, è articolato in due profili di censura che investono due altri punti della sentenza impugnata.
a) Il primo, inerisce alla statuizione di rigetto della eccezione di prescrizione del diritto degli aventi causa del Di CO all'indennità per l'occupazione dello stabile del loro dante causa, da parte dell'FA, iniziata il 6 giugno 1981; in particolare al principio, posto a fondamento della pronuncia, secondo cui in caso di occupazione (legittima) d'urgenza finalizzata all'espropriazione, la prescrizione del diritto del proprietario alla relativa indennità inizia a decorrere dal giorno in cui l'intero periodo della stessa occupazione sia finito per la scadenza del relativo termine, ovvero per l'avvenuta espropriazione per pubblica utilità del bene, ove pronunciata (così come nella specie) durante detto periodo.
Con la censura espressa in questo profilo il ricorrente denuncia che quel principio viola ed applica falsamente l'art. 80 L. n. 219/1981, gli artt. 12 e 13 L. 15 gennaio 1885 n. 2892, nonché
l'art. 2 L. 19 luglio 1980 n. 385, ed è inficiata da vizio di motivazione. Ciò perché attraverso quelle norme l'ordinamento positivo introduce il principio per cui, invece, la prescrizione del diritto all'indennità comincia a decorrere dal giorno nel quale l'occupante è immesso nel possesso del bene, perché è da questo momento che sorge il diritto del proprietario all'indennità, così come espressamente riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 22 ottobre 1990. b) Il secondo profilo denunc che sentenza impugnata è inficiata da vizio di motivazione in quanto non ha esaminato la questione relativa alla "possibilità di agire in giudizio per la determinazione della sola indennità di occupazione", ed ha giustificato in modo insufficiente la reiezione della propria difesa circa la "non computabilità di cespiti abusivi" ai fini della ricostruzione del valore venale del bene occupato, non essendo a tale fine sufficiente il richiamo, all'uopo effettuato, ai valori accertati nel giudizio per l'espropriazione dello stabile per cui è controversia.
2.1.- Con riferimento alla questione proposta col primo profilo di censura, è indubbio, innanzitutto, che la particolare materia relativa alle modalità di corresponsione della relativa indennità al proprietario di un immobile assoggettato ad una occupazione d'urgenza ai fini previsti dal Titolo VIII della L. n. 219/1981 ha la sua disciplina positiva - stante la carenza di altre specifiche disposizioni - nel precetto fissato nell'art. 20 comma 4 L. 22 ottobre 1981 n. 219 (con le modifiche - che, peraltro qui non rilevano degli organi cui compete la determinazione prima amministrativa e poi giurisdizionale della indennità stessa imposti dalla ubicazione dell'immobile occupato nella circoscrizione del Comune di Napoli) che, peraltro, la sentenza n. 470 del 22 ottobre 1990 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16 della indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennità stessa a decorrere dalla occupazione del bene che ne è oggetto.
È altresì indubbio che, per effetto del regime come risulta fissato dell'art. 20 L. n. 865/1971 a seguito del richiamato intervento del giudice delle leggi, il sorgere del diritto del proprietario del bene legittimamente occupato alla relativa indennità coincide con l'inizio della occupazione, e non è in alcun modo subordinato alla sua liquidazione in sede amministrativa nei modi previsti dal terzo comma di questo articolo.
Questa conclusione, peraltro, non comporta anche che detta indennità debba essere calcolata e corrisposta al proprietario giorno per giorno e, correlativamente, che costui abbia diritto ad esigerla dopo ogni giorno di occupazione.
Invero, dal disposto del terzo comma dell'art. 20 discende in modo immediato che il credito del proprietario all'indennità, pur essendo sorto coll'inizio dell'occupazione e pur essendo svincolato dalla sua liquidazione, è riferito ad un periodo annuale di occupazione. Lo si desume, in particolare, dalla prescrizione normativa per cui l'ammontare della indennità deve essere fissato "per ciascun anno di occupazione" e con riferimento a quel periodo, tanto che in caso in caso di periodi di occupazione più brevi deve essere calcolata in dodicesimi rispetto all'importo annuo;
inoltre, e soprattutto dal rilievo che il diritto del proprietario è qualificato in modo espresso come "indennità annua". Ciò del resto, è stato già sottolineato dalle sezioni semplici di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, 5 giugno 1998 n. 5537, per la quale l'indennità deve essere "fissata ... per ciascun anno di occupazione"). Ne consegue, quale diretto corollario, per un verso che detta indennità deve essere corrisposta anno per anno ed alla scadenza di ciascuno dei periodi annuali o, comunque, alla cessazione della occupazione, ove ciò avvenga anteriormente alla scadenza dell'anno;
per altro verso, che il proprietario può far valere il credito per l'indennità sin dalla scadenza di ciascun anno di occupazione, a prescindere - giusta la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 470/1990 - dalla mancata liquidazione del suo ammontare in sede amministrativa o della comunicazione all'interessato della determinazione amministrativa;
infine, e soprattutto, che, correlativamente, l'inizio della prescrizione del credito per ciascuna "indennità annua" rimane collegato al compimento dell'anno di occupazione e coincide con la scadenza di questo periodo e del corrispondente termine di pagamento della indennità stessa.
In sintesi, allora, si deve dire che - nelle ipotesi in cui debba trovare applicazione la disciplina dettata nell'art. 20 L. 22 ottobre 1971 n. 865 - l'indennità spettante al proprietario per l'occupazione d'urgenza finalizzata alla espropriazione di un suo immobile deve essere calcolata in funzione del periodo di un anno;
deve essere corrisposta anno per anno ed al termine di ciascun anno di occupazione, o dell'occupazione se anteriore;
e la prescrizione del credito relativo a ciascuna "indennità annua" comincia a decorrere dal giorno in cui ha termine il rispettivo annuo di occupazione, o l'occupazione stessa ove antecedente la scadenza dell'anno.
2.2.- Il regime così ricostruito - alla cui stregua risultano infondate le opzioni interpretative, rispettivamente, accolte dalla sentenza impugnata e proposte dal ricorrente - trova applicazione anche ove (come nella specie) il dies a quo della prescrizione del credito della "indennità annua" di occupazione così come individuato sulla sua base, sia anteriore al 31 ottobre 1990, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 740 del 22 ottobre 1990. Non si può ribadire, cioè, il diverso orientamento (invocato dai concorrenti) espresso nella sentenza della Sezione civile di questa Corte n. 868 del 1 febbraio 1996 per il quale detto regime non decorre sino all'anzidetto 31 ottobre 1990; con la conseguenza, perciò, che per i crediti aventi ad oggetto una indennità di occupazione legittima sorti antecedentemente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale la prescrizione comincia a decorrere solo da questa data.
Tanto per la non condivisibilità dell'argomentazione che ne costituisce l'indefettibile supporto logico-giuridico. Il rilievo, cioè, che "nella disposizione del quarto comma dell'art. 20, nella sua formulazione viziata di incostituzionalità, debba ravvisarsi... un impedimento legale ... e non di mero fatto ... all'esercizio dell'azione giudiziaria: impedimento, per effetto del quale il giudice eventualmente adito prima della pubblicazione della menzionata sentenza della Corte costituzionale avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilità della domanda per mancanza del provvedimento amministrativo opponibile"; che, stante quella formulazione, sussisteva un ostacolo all'esercizio da parte del proprietario del suo diritto di credito per l'indennità di occupazione che, giusta il disposto dell'art. 2935 Cod. civ., precludeva il decorso della prescrizione di quel diritto;
e che, pertanto, (a più volte richiamata sentenza del giudice delle leggi ha comportato anche l'irrilevanza della liquidazione amministrativa della indennità di occupazione legittima ai fini dell'inizio del periodo di prescrizione del relativo diritto e, così, l'ablazione dell'anzidetto ostacolo legale, sicché ha prodotto un ulteriore effetto indiretto che non può che decorrere dal giorno in cui la stessa sentenza ha determinato la cessazione della efficacia della disciplina fissata nell'art. 20 L. n. 865/1971 dichiarata incostituzionale.
Infatti - in conformità del resto ad un orientamento ormai tanto consolidato da assurgere a diritto vivente - deve essere ribadito che la pregressa vigenza di una disposizione preclusiva o ostativa viziata di incostituzionalità poi accertata configura, rispetto all'esercizio del diritto sottostante, non già un "impedimento giuridico, sibbene un mero ostacolo di fatto ovviabile mediante la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, appunto a rimuoverlo (cfr., per tutte, Cass. S.U. 16 marzo 1970 n. 1568, e da ultimo, Cass. 11 agosto 1998 n. 7878); e che, perciò, la stessa non può costituire la fonte normativa di un effetto impeditivo del decorso della prescrizione ai dell'art. 2935 Cod. civ. (v. con specifico riferimento all'identica questione sorta con riferimento alla indennità di espropriazione, la citata sentenza n. 7878 del 1998. 2.3.- Sulla base delle conclusioni fin qui enunciate, il primo profilo del motivo risulta fondato per quanto di ragione: nel senso, cioè, dell'erroneità del principio alla cui stregua il giudice del merito ha risolto, negativamente, la questione relativa alla eccezione di prescrizione formulata dal Consorzio FA, e della connessa assoggettabilità della fattispecie al regime qui ricostruito.
3.- Il secondo profilo del mezzo è inammissibile, vuoi perché, come è principio affatto consolidato, a mente dell'art. 19 comma 3 D.L.lgt. 27 febbraio 1919 n. 219, con il ricorso per la cassazione delle sentenze della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli non possono essere fatti valere vizi riconducibili - come quelli dedotti dal ricorrente - all'ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ.; e vuoi, comunque, per la genericità delle critica tanto assoluta da non consentire neanche la precisa individuazione della sua portata.
4.- Riassumendo, occorre accogliere per quanto di ragione il motivo ed il ricorso;
cassare la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto;
e rinviare alla stessa Giunta per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli in diversa composizione perché proceda al nuovo esame della eccezione di prescrizione formulata dal Consorzio FA sulla base dei principi:
che, a norma del quarto comma dell'art. 20 L. 22 ottobre 1971 n. 865, l'indennità spettante al proprietario per l'occupazione d'urgenza finalizzata alla espropriazione di un suo immobile deve essere calcolata in funzione del periodo di un anno e deve essere corrisposta anno per anno ed al termine di ciascun anno di occupazione, o dell'occupazione se anteriore;
e che la prescrizione del credito relativo a ciascuna "indennità annua" comincia a decorrere dal giorno in cui ha termine il rispettivo annuo di occupazione, o l'occupazione stessa ove antecedente la scadenza dell'anno.
5.- Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - accoglie per quanto di ragione il ricorso per cassazione proposto dal Consorzio FA avverso la sentenza della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli n. 59 del 12 giugno 1997;
- cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia alla stessa Giunta Speciale per le Espropriazioni in diversa composizione;
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione il 24 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1999