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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice
In esito all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 12158/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA PACE 76 58100 58100 GROSSETO ITALIA presso il difensore avv. PELLEGRINI ELENA
RICORRENTE contro rapp.ta dall', elettivamente domiciliata in
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata P.IVA_2 in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 25/10/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Grosseto del 11/10/2023 - notificato il 11/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 09/12/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 25/10/2023 ha Parte_1
impugnato il decreto del Questore di Grosseto del 11/10/2023 - notificato il 11/10/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato la sua integrazione socio lavorativa sul territori nazionale.
Si è costituita in giudizio la parte pubblica a mezzo di suo funzionario, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Per l'udienza del 09/12/2025 parte ricorrente ha depositato ha depositato il provvedimento impugnato ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
***
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo l'11/03/2023 (entrata in vigore del DL 20/2023, c.d. decreto “Cutro”) per cui deve essere scrutinata alla luce della relativa disciplina.
Occorre in ogni caso in proposito considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa TE (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La TE di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del pagina 2 di 7 richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc..
I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni:
1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa.
Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”; “qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
pagina 3 di 7 La sentenza ricorda che la disciplina della protezione umanitaria antecedente al decreto-legge n.
113 del 2018, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della TE di cassazione, qualifica tale forma di protezione (complementare rispetto alla protezione internazionale) come un catalogo aperto, legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psico-fisica del richiedente. Trattandosi di cause non normativamente tipizzate, le situazioni dei soggetti vulnerabili vanno protette alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorra operare una valutazione comparativa della situazione del richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia con la situazione soggettiva ed oggettiva in cui il medesimo si troverebbe rientrando nel Paese d'origine, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.
I seri motivi di carattere umanitario che giustificano il riconoscimento della protezione possono, infatti, riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
Ne deriva che “la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla TE DU e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese
d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro” (Cass. Sezione 1, n. 29593 del 10/11/2025).
La formulazione dell'art. 19 TUI da applicare ratione temporis permette, quindi, in ogni caso al giudice di valutare se l'allontanamento dal territorio del paese ospitante comporti una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero - di cui può essere espressione l'integrazione pagina 4 di 7 sociale raggiunta nel paese ospitante -svincolando tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Il concetto di vita privata è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprende tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Può, talvolta, abbracciare aspetti dell'identità fisica e sociale di un individuo. Il concetto di vita privata comprende anche il diritto allo sviluppo personale e all'autodeterminazione (Paradiso e Campanelli c. Italia, sentenza della Grand Chamber 24 Gennaio
2017).
Ai fini della prova dell'esistenza di una vita privata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto elementi rilevanti: lo svolgimento dell'attività lavorativa (anche se in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e anche se remunerata con somme esigue: Cass., Sez. VI-1, 15 marzo 2022, n.
8373); la conoscenza della lingua italiana e la partecipazione ad attività di volontariato nonché ad attività svolte all'interno del centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 7938); la frequenza di corsi di formazione professionale, di tirocinio formativo e di corsi scolastici (Cass., Sez. I, 28 luglio
2022, n. 23571); il lungo tempo trascorso in Italia (Cass., Sez. I., 31 marzo 2023, n. 9080).
In merito alla vita familiare, la TE nomofilattica ha precisato che debbono essere considerati: la presenza di figli minori in Italia (Cass., Sez. III., 13 giugno 2022, n. 19045), anche se non conviventi
(Cass., Sez. I, 10 gennaio 2022, n. 467); l'esistenza di una stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non convivente (Cass., Sez. I, 12 novembre 2021, n. 34096); la convivenza con moglie e figli in un centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 22 gennaio 2021, n. 1347); il ricongiungimento del figlio maggiorenne con la madre soggiornante regolarmente in Italia, in mancanza di legami affettivi e socio-culturali nel Paese d'origine (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2020, n. 23720).
Sotto il profilo della vulnerabilità, è stato riconosciuto il diritto alla protezione speciale alla vittima di maltrattamenti e di violenza domestica subiti nel paese di origine, applicando la Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in vigore anche per l'Italia dal 1° agosto 2014 (Cass.,
Sez. lav., 4 agosto 2022, n. 24272). Ancora, è stata richiamata la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, riconoscendo la protezione speciale a un richiedente asilo che aveva subito gravi torture in un paese di transito, in quanto titolare, nei confronti dello Stato italiano, paese di attuale dimora, dei diritti di cui all'art. 14, par. 1, della
Convenzione (Cass., Sez. I, 8 febbraio 2023, n. 3768).
Il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle pagina 5 di 7 potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla
Convenzione (cfr. TE cost., sentenza n. 317 del 2009). Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell'osmosi tra gli stessi, secondo una logica di
“et et”, non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quando il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (TE DU SS c/Paesi
Bassi 3/10/2014, Grande Camera).
Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia fornito prova sufficiente di aver raggiunto un apprezzabile livello di integrazione sociale e lavorativa, così come risulta dagli elementi raccolti in atti.
Il Tribunale infatti rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, vive in Italia dal 2016.
Nel 2020 ha inoltrato la pratica di sanatoria, ottenendone esito negativo.
Dal 5.3.2022 al 30.11.2022 ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con la
[...]
con sede di lavoro a Scansano (GR) e con un reddito pari ad Controparte_4
€ 6.072,71 come da CU 2023 depositata in atti (all. 4 a ricorso), per poi percepire la NASPI dal
07/01/2023 al 09/05/2023 (all. 6 nota 28/11/2025 Grosseto). CP_2
Il ricorrente risulta dal ricorso essere domiciliato nel Comune di Scansano, fraz. Poggio Ferro
(GR), dal come da comunicazione cessione fabbricato (doc. 4 nota 28/11/2025 Questura Grosseto).
Risulta inoltre aver frequentato un corso di italiano nell'anno 2022/2023 presso il CPIA di Grosseto
(all. 3 ricorso).
pagina 6 di 7 Nient'altro è documentato e, così stando le cose, non può che rilevarsi il mancato chiarimento della vicenda migratoria sia per gli anni precedenti l'unico contratto che risulti sottoscritto dal ricorrente, sia per gli anni successivi, in assenza di qualunque evidenza di inserimento abitativo e di adeguamento linguistico e culturale nel Paese ospitante.
Ritiene pertanto il Tribunale che il percorso di integrazione, pur iniziato, non possa allo stato degli atti ritenersi né compiuto né sufficiente a dimostrare un'integrazione che non emerge e, per conseguenza, insufficiente ai fini del riconoscimento della protezione speciale invocata.
Comparando le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che non possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa1 che renderebbe il rimpatrio contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, stante anche la presenza della sua intera famiglia nel Pakistan, paese di origine.
Il Tribunale ritiene pertanto, nel caso di specie, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nulla è dovuto per le spese di lite, essendosi difesa la parte pubblica a mezzo di un proprio funzionario senza richiesta di alcuna spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il ricorso proposto.
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/12/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice
In esito all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 12158/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLA PACE 76 58100 58100 GROSSETO ITALIA presso il difensore avv. PELLEGRINI ELENA
RICORRENTE contro rapp.ta dall', elettivamente domiciliata in
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata P.IVA_2 in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 25/10/2023 avverso il provvedimento del
Questore di Grosseto del 11/10/2023 - notificato il 11/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 09/12/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 25/10/2023 ha Parte_1
impugnato il decreto del Questore di Grosseto del 11/10/2023 - notificato il 11/10/2023 con cui è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. d.lgs 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020.
Il provvedimento di rigetto emesso dal Questore ha richiamato il parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato la sua integrazione socio lavorativa sul territori nazionale.
Si è costituita in giudizio la parte pubblica a mezzo di suo funzionario, richiamando le motivazioni del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Per l'udienza del 09/12/2025 parte ricorrente ha depositato ha depositato il provvedimento impugnato ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
***
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata depositata dopo l'11/03/2023 (entrata in vigore del DL 20/2023, c.d. decreto “Cutro”) per cui deve essere scrutinata alla luce della relativa disciplina.
Occorre in ogni caso in proposito considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa TE (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza 20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La TE di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del pagina 2 di 7 richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute
(con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c)
d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc..
I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni:
1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico, lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa.
Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”; “qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).
pagina 3 di 7 La sentenza ricorda che la disciplina della protezione umanitaria antecedente al decreto-legge n.
113 del 2018, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza della TE di cassazione, qualifica tale forma di protezione (complementare rispetto alla protezione internazionale) come un catalogo aperto, legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l'incolumità psico-fisica del richiedente. Trattandosi di cause non normativamente tipizzate, le situazioni dei soggetti vulnerabili vanno protette alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorra operare una valutazione comparativa della situazione del richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia con la situazione soggettiva ed oggettiva in cui il medesimo si troverebbe rientrando nel Paese d'origine, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.
I seri motivi di carattere umanitario che giustificano il riconoscimento della protezione possono, infatti, riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa.
Ne deriva che “la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla TE DU e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese
d'origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro” (Cass. Sezione 1, n. 29593 del 10/11/2025).
La formulazione dell'art. 19 TUI da applicare ratione temporis permette, quindi, in ogni caso al giudice di valutare se l'allontanamento dal territorio del paese ospitante comporti una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero - di cui può essere espressione l'integrazione pagina 4 di 7 sociale raggiunta nel paese ospitante -svincolando tale giudizio dalla sussistenza di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di origine.
Il concetto di vita privata è ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprende tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Può, talvolta, abbracciare aspetti dell'identità fisica e sociale di un individuo. Il concetto di vita privata comprende anche il diritto allo sviluppo personale e all'autodeterminazione (Paradiso e Campanelli c. Italia, sentenza della Grand Chamber 24 Gennaio
2017).
Ai fini della prova dell'esistenza di una vita privata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto elementi rilevanti: lo svolgimento dell'attività lavorativa (anche se in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e anche se remunerata con somme esigue: Cass., Sez. VI-1, 15 marzo 2022, n.
8373); la conoscenza della lingua italiana e la partecipazione ad attività di volontariato nonché ad attività svolte all'interno del centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 11 marzo 2022, n. 7938); la frequenza di corsi di formazione professionale, di tirocinio formativo e di corsi scolastici (Cass., Sez. I, 28 luglio
2022, n. 23571); il lungo tempo trascorso in Italia (Cass., Sez. I., 31 marzo 2023, n. 9080).
In merito alla vita familiare, la TE nomofilattica ha precisato che debbono essere considerati: la presenza di figli minori in Italia (Cass., Sez. III., 13 giugno 2022, n. 19045), anche se non conviventi
(Cass., Sez. I, 10 gennaio 2022, n. 467); l'esistenza di una stabile relazione affettiva instaurata con una donna italiana ancorché non convivente (Cass., Sez. I, 12 novembre 2021, n. 34096); la convivenza con moglie e figli in un centro di accoglienza (Cass., Sez. I, 22 gennaio 2021, n. 1347); il ricongiungimento del figlio maggiorenne con la madre soggiornante regolarmente in Italia, in mancanza di legami affettivi e socio-culturali nel Paese d'origine (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2020, n. 23720).
Sotto il profilo della vulnerabilità, è stato riconosciuto il diritto alla protezione speciale alla vittima di maltrattamenti e di violenza domestica subiti nel paese di origine, applicando la Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in vigore anche per l'Italia dal 1° agosto 2014 (Cass.,
Sez. lav., 4 agosto 2022, n. 24272). Ancora, è stata richiamata la Convenzione ONU del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, riconoscendo la protezione speciale a un richiedente asilo che aveva subito gravi torture in un paese di transito, in quanto titolare, nei confronti dello Stato italiano, paese di attuale dimora, dei diritti di cui all'art. 14, par. 1, della
Convenzione (Cass., Sez. I, 8 febbraio 2023, n. 3768).
Il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle pagina 5 di 7 potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla
Convenzione (cfr. TE cost., sentenza n. 317 del 2009). Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell'osmosi tra gli stessi, secondo una logica di
“et et”, non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco.
In definitiva, ritiene il Collegio che il giudice, ai fini del riconoscimento del diritto del richiedente alla protezione speciale ex art. 19.1.1. D.L. 130/2020 debba in primis accertare che questi abbia creato in Italia una propria vita privata e/o familiare, quindi valutare, sulla scorta dei criteri contenuti nella medesima disposizione, se l'allontanamento sia suscettibile di determinare una sproporzionata e non giustificata lesione della sua vita privata e/o familiare, in considerazione dell'integrazione e del radicamento raggiunto nel paese ospitante, cui si contrappone uno sradicamento o comunque un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine, a prescindere dalla compromissione nella titolarità e/o nel godimento dei diritti fondamentali della persona a cui il medesimo potrebbe andare incontro in ipotesi di rimpatrio.
Nel bilanciamento tra i due termini del rapporto, il Giudice dovrà valutare quando il secondo possa essere preminente sul diritto alla vita privata e/o familiare, purché quest'ultimo risponda ad un bisogno sociale legittimo, proporzionale e non altrimenti perseguibile (TE DU SS c/Paesi
Bassi 3/10/2014, Grande Camera).
Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia fornito prova sufficiente di aver raggiunto un apprezzabile livello di integrazione sociale e lavorativa, così come risulta dagli elementi raccolti in atti.
Il Tribunale infatti rileva che il ricorrente, da quanto emerge nella documentazione depositata, vive in Italia dal 2016.
Nel 2020 ha inoltrato la pratica di sanatoria, ottenendone esito negativo.
Dal 5.3.2022 al 30.11.2022 ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con la
[...]
con sede di lavoro a Scansano (GR) e con un reddito pari ad Controparte_4
€ 6.072,71 come da CU 2023 depositata in atti (all. 4 a ricorso), per poi percepire la NASPI dal
07/01/2023 al 09/05/2023 (all. 6 nota 28/11/2025 Grosseto). CP_2
Il ricorrente risulta dal ricorso essere domiciliato nel Comune di Scansano, fraz. Poggio Ferro
(GR), dal come da comunicazione cessione fabbricato (doc. 4 nota 28/11/2025 Questura Grosseto).
Risulta inoltre aver frequentato un corso di italiano nell'anno 2022/2023 presso il CPIA di Grosseto
(all. 3 ricorso).
pagina 6 di 7 Nient'altro è documentato e, così stando le cose, non può che rilevarsi il mancato chiarimento della vicenda migratoria sia per gli anni precedenti l'unico contratto che risulti sottoscritto dal ricorrente, sia per gli anni successivi, in assenza di qualunque evidenza di inserimento abitativo e di adeguamento linguistico e culturale nel Paese ospitante.
Ritiene pertanto il Tribunale che il percorso di integrazione, pur iniziato, non possa allo stato degli atti ritenersi né compiuto né sufficiente a dimostrare un'integrazione che non emerge e, per conseguenza, insufficiente ai fini del riconoscimento della protezione speciale invocata.
Comparando le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che non possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa1 che renderebbe il rimpatrio contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, stante anche la presenza della sua intera famiglia nel Pakistan, paese di origine.
Il Tribunale ritiene pertanto, nel caso di specie, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nulla è dovuto per le spese di lite, essendosi difesa la parte pubblica a mezzo di un proprio funzionario senza richiesta di alcuna spesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il ricorso proposto.
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/12/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.