Articolo 1595 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1583Articolo 1546
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9 ottobre 2010
Art. 1595. Generalita' 1. La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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