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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2447/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025
da
C.F. , cittadina italiana, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
anagraficamente residente a [...] e domiciliata a Milano in via Carlo Imbonati
n. 25
e
C.F. , cittadino italiano, nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
05/01/1991, anagraficamente residente a [...] e attualmente domiciliato a
Milano in via Vittorio Gassman n.
3. Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Dalla Casa del Foro di Milano (C.F.
e-mail ; p.e.c. C.F._3 Email_1
tel. 02.91244254) e dall'avv. Stefania Guglielmi del Foro di Email_2
Milano (C.F. ; p.e.c. , con studio a Milano in via C.F._4 Email_3
Borgogna n. 2, ed elettivamente domiciliati presso di loro.
Con i seguenti figli minori: C.F. , cittadina italiana, nata Persona_1 C.F._5
a Milano il 13/06/2023 (1 anno e 8 mesi), anagraficamente residente a [...] e attualmente domiciliata con la madre presso la residenza dei nonni materni sita a Milano in via Carlo
Imbonati n. 25.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
25/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
• OMOLOGARE le seguenti condizioni:
Per_ 1. La figlia minore è affidata ai genitori con responsabilità genitoriale condivisa e abiterà
in via prevalente con la madre, presso la quale avrà la propria residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle decisioni di maggior interesse
(ad es., istruzione, educazione, salute), mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno deciderà autonomamente quando terrà la figlia con sé.
2. I genitori lavorano entrambi su turni e si impegnano a collaborare al fine di favorire la presenza di uno o dell'altro con la bambina. Si impegnano altresì con lealtà e trasparenza a comunicarsi variazioni nella gestione dei rispettivi contratti di lavoro che possano incidere sui tempi di frequentazione della minore rispetto allo stato di fatto attualmente in corso e del quale si sono messi a conoscenza. In particolare, la madre si impegna a comunicare al padre i propri turni di lavoro con 15 giorni di anticipo (cosa che attualmente è in genere possibile atteso che la stessa viene a conoscenza dei propri turni di giovedì, con un anticipo di due settimane). Il
padre farà di conseguenza il possibile per organizzare i propri turni di lavoro (che attualmente vengono decisi di settimana in settimana) in modo da poter essere presente nei due pomeriggi in cui la madre è di turno, impegnandosi a comunicarglieli il martedì della settimana precedente.
3. Fatti salvi eventuali migliori accordi, la minore starà con il padre secondo le modalità che seguono:
Per_
- entrata/uscita da scuola: il padre andrà a prendere a casa della madre due mattine alla
Per_ settimana e la accompagnerà al nido. Il padre andrà a prendere all'uscita da scuola due volte alla settimana e la riaccompagnerà a casa della madre una volta dopo cena, per le ore 20:30, e l'altra prima di cena, salvo il pernottamento come sotto regolamentato.
Per_ Nella settimana che termina con il week-end in cui sta con il padre dal sabato mattina al lunedì mattina, il padre accompagnerà e prenderà la figlia a scuola per un totale di tre volte invece che quattro;
Per_
- fine settimana: starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato fino al lunedì
Per_ mattina quando il padre la accompagnerà a scuola. Il sabato il padre andrà a prendere a casa della madre una volta la mattina verso le ore 9:00 e la volta successiva il pomeriggio verso le ore 17:00;
- pernottamenti infrasettimanali: nelle settimane che terminano con il fine settimana di
Per_ spettanza materna pernotterà dal padre in uno dei due giorni in cui il papà la va a prendere a scuola, con accompagnamento al nido da parte del padre la mattina seguente;
Per_
- durante le vacanze estive, tenuto conto dell'attuale situazione lavorativa dei genitori,
trascorrerà le prime due settimane di agosto con il padre e le seconde due settimane con la madre. Sono fatti salvi migliori accordi conseguenti all'individuazione, anno per anno,
dell'esatto periodo di chiusura della società datrice di lavoro della madre. A tal fine la madre comunicherà al padre la settimana di chiusura aziendale, di norma coincidente con la settimana di ferragosto, entro il 30 marzo di ogni anno.
Durante le vacanze estive i nonni materni potranno essere di supporto nella gestione della bambina nei periodi di sospensione scolastica in cui i genitori non hanno ferie. Con il
Per_ crescere dell'età (verso i 5 anni) potrà stare anche dai nonni paterni in Sicilia durante le vacanze scolastiche;
Per_
- durante le vacanze scolastiche natalizie, starà con i genitori, ad anni alterni, nei seguenti periodi: dalla fine della scuola fino al 30/12 e dal 31/12 fino al rientro a scuola.
Per_ Se entrambi i genitori si troveranno a Milano, il genitore con cui trascorre il primo periodo consentirà all'altro di tenere con sé la figlia una mezza giornata coincidente con il 24 dicembre (sera compresa) o con il 25 dicembre (pranzo compreso);
Per_
- durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà con i genitori ad anni alterni i giorni di sabato, domenica (Pasqua) e lunedì (Pasquetta).
4. Qualora per ragioni di salute la minore non possa andare dal padre nei giorni di sua spettanza,
la madre si impegna a consentire al padre di recuperare il proprio tempo con la figlia in altre giornate.
Per_ 5. Quanto al contributo paterno al mantenimento ordinario di tenuto conto che oggi la madre non ha spese di locazione per l'abitazione né ha spese per l'acquisto di un'automobile,
le parti concordano quanto segue.
A partire dal mese di marzo 2025 e fino al mese di gennaio 2026 compresi, il padre verserà
alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 250,00 in via anticipata entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità annue, oltre a rivalutazione Istat se dovuta a decorrere da un anno dalla pubblicazione della sentenza di omologa delle presenti condizioni, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra AU BNL IBAN
[...]. Dal mese di febbraio 2026 e fino al mese di gennaio 2027, l'assegno mensile per la figlia, così
come rivalutato secondo quanto previsto sopra, sarà aumentato ulteriormente e automaticamente di 50,00 euro, ferme tutte le altre previsioni di cui al presente punto.
A partire dal mese di febbraio 2027, l'assegno mensile per la figlia, così come rivalutato secondo quanto previsto sopra, sarà aumentato automaticamente di ulteriori 50,00 euro, ferme tutte le altre previsioni di cui al presente punto.
6. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14
novembre 2017 che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. I rimborsi ottenuti da enti pubblici per asilo o scuola saranno suddivisi tra i genitori secondo le medesime proporzioni con cui gli stessi contribuiscono al pagamento dei relativi costi.
8. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre.
• Le spese legali saranno a carico delle parti per il 50% ciascuna. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità
alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Dispone che le spese legali saranno a carico delle parti per il 50% ciascuna.
Così deciso in Milano, il 26/03/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025
da
C.F. , cittadina italiana, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
anagraficamente residente a [...] e domiciliata a Milano in via Carlo Imbonati
n. 25
e
C.F. , cittadino italiano, nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
05/01/1991, anagraficamente residente a [...] e attualmente domiciliato a
Milano in via Vittorio Gassman n.
3. Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Dalla Casa del Foro di Milano (C.F.
e-mail ; p.e.c. C.F._3 Email_1
tel. 02.91244254) e dall'avv. Stefania Guglielmi del Foro di Email_2
Milano (C.F. ; p.e.c. , con studio a Milano in via C.F._4 Email_3
Borgogna n. 2, ed elettivamente domiciliati presso di loro.
Con i seguenti figli minori: C.F. , cittadina italiana, nata Persona_1 C.F._5
a Milano il 13/06/2023 (1 anno e 8 mesi), anagraficamente residente a [...] e attualmente domiciliata con la madre presso la residenza dei nonni materni sita a Milano in via Carlo
Imbonati n. 25.
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
25/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
• OMOLOGARE le seguenti condizioni:
Per_ 1. La figlia minore è affidata ai genitori con responsabilità genitoriale condivisa e abiterà
in via prevalente con la madre, presso la quale avrà la propria residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle decisioni di maggior interesse
(ad es., istruzione, educazione, salute), mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascuno deciderà autonomamente quando terrà la figlia con sé.
2. I genitori lavorano entrambi su turni e si impegnano a collaborare al fine di favorire la presenza di uno o dell'altro con la bambina. Si impegnano altresì con lealtà e trasparenza a comunicarsi variazioni nella gestione dei rispettivi contratti di lavoro che possano incidere sui tempi di frequentazione della minore rispetto allo stato di fatto attualmente in corso e del quale si sono messi a conoscenza. In particolare, la madre si impegna a comunicare al padre i propri turni di lavoro con 15 giorni di anticipo (cosa che attualmente è in genere possibile atteso che la stessa viene a conoscenza dei propri turni di giovedì, con un anticipo di due settimane). Il
padre farà di conseguenza il possibile per organizzare i propri turni di lavoro (che attualmente vengono decisi di settimana in settimana) in modo da poter essere presente nei due pomeriggi in cui la madre è di turno, impegnandosi a comunicarglieli il martedì della settimana precedente.
3. Fatti salvi eventuali migliori accordi, la minore starà con il padre secondo le modalità che seguono:
Per_
- entrata/uscita da scuola: il padre andrà a prendere a casa della madre due mattine alla
Per_ settimana e la accompagnerà al nido. Il padre andrà a prendere all'uscita da scuola due volte alla settimana e la riaccompagnerà a casa della madre una volta dopo cena, per le ore 20:30, e l'altra prima di cena, salvo il pernottamento come sotto regolamentato.
Per_ Nella settimana che termina con il week-end in cui sta con il padre dal sabato mattina al lunedì mattina, il padre accompagnerà e prenderà la figlia a scuola per un totale di tre volte invece che quattro;
Per_
- fine settimana: starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato fino al lunedì
Per_ mattina quando il padre la accompagnerà a scuola. Il sabato il padre andrà a prendere a casa della madre una volta la mattina verso le ore 9:00 e la volta successiva il pomeriggio verso le ore 17:00;
- pernottamenti infrasettimanali: nelle settimane che terminano con il fine settimana di
Per_ spettanza materna pernotterà dal padre in uno dei due giorni in cui il papà la va a prendere a scuola, con accompagnamento al nido da parte del padre la mattina seguente;
Per_
- durante le vacanze estive, tenuto conto dell'attuale situazione lavorativa dei genitori,
trascorrerà le prime due settimane di agosto con il padre e le seconde due settimane con la madre. Sono fatti salvi migliori accordi conseguenti all'individuazione, anno per anno,
dell'esatto periodo di chiusura della società datrice di lavoro della madre. A tal fine la madre comunicherà al padre la settimana di chiusura aziendale, di norma coincidente con la settimana di ferragosto, entro il 30 marzo di ogni anno.
Durante le vacanze estive i nonni materni potranno essere di supporto nella gestione della bambina nei periodi di sospensione scolastica in cui i genitori non hanno ferie. Con il
Per_ crescere dell'età (verso i 5 anni) potrà stare anche dai nonni paterni in Sicilia durante le vacanze scolastiche;
Per_
- durante le vacanze scolastiche natalizie, starà con i genitori, ad anni alterni, nei seguenti periodi: dalla fine della scuola fino al 30/12 e dal 31/12 fino al rientro a scuola.
Per_ Se entrambi i genitori si troveranno a Milano, il genitore con cui trascorre il primo periodo consentirà all'altro di tenere con sé la figlia una mezza giornata coincidente con il 24 dicembre (sera compresa) o con il 25 dicembre (pranzo compreso);
Per_
- durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà con i genitori ad anni alterni i giorni di sabato, domenica (Pasqua) e lunedì (Pasquetta).
4. Qualora per ragioni di salute la minore non possa andare dal padre nei giorni di sua spettanza,
la madre si impegna a consentire al padre di recuperare il proprio tempo con la figlia in altre giornate.
Per_ 5. Quanto al contributo paterno al mantenimento ordinario di tenuto conto che oggi la madre non ha spese di locazione per l'abitazione né ha spese per l'acquisto di un'automobile,
le parti concordano quanto segue.
A partire dal mese di marzo 2025 e fino al mese di gennaio 2026 compresi, il padre verserà
alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 250,00 in via anticipata entro il 5 di ogni mese per 12 mensilità annue, oltre a rivalutazione Istat se dovuta a decorrere da un anno dalla pubblicazione della sentenza di omologa delle presenti condizioni, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra AU BNL IBAN
[...]. Dal mese di febbraio 2026 e fino al mese di gennaio 2027, l'assegno mensile per la figlia, così
come rivalutato secondo quanto previsto sopra, sarà aumentato ulteriormente e automaticamente di 50,00 euro, ferme tutte le altre previsioni di cui al presente punto.
A partire dal mese di febbraio 2027, l'assegno mensile per la figlia, così come rivalutato secondo quanto previsto sopra, sarà aumentato automaticamente di ulteriori 50,00 euro, ferme tutte le altre previsioni di cui al presente punto.
6. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14
novembre 2017 che di seguito si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. I rimborsi ottenuti da enti pubblici per asilo o scuola saranno suddivisi tra i genitori secondo le medesime proporzioni con cui gli stessi contribuiscono al pagamento dei relativi costi.
8. L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla madre.
• Le spese legali saranno a carico delle parti per il 50% ciascuna. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità
alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Dispone che le spese legali saranno a carico delle parti per il 50% ciascuna.
Così deciso in Milano, il 26/03/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai