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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 999/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ONORI ELISA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DI MI DA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“ a) i coniugi si danno reciproco consenso a vivere separatamente con facoltà, per ciascuno di essi, di fissare liberamente il proprio domicilio, residenza o dimora, attualmente fissato nei luoghi sopra dichiarati, con impegno di comunicarne l'eventuale e/o possibile cambiamento;
b) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
c) la casa coniugale, sita in Sabaudia (LT), alla Via dei Bonificatori n. 109, di proprietà della
IG.ra , rimarrà nella disponibilità della stessa;
d) la figlia minore Parte_1
Per_
, di anni 7, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Sabaudia (LT) in Via dei Bonificatori
n. 109; e) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione e tutto ciò che riguarda l'interesse e la crescita della figlia minore per la quale dovrà essere adottata ogni decisione congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della stessa;
f) il IG. Dei Per_ Giudici potrà vedere e tenere con sé, la figlia due(2) giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18:30, pernottando con la stessa presso il proprio domicilio ed impegnandosi a riaccompagnarla direttamente a scuola la mattina seguente, ovvero in altro orario o in altri giorni, previo accordo con la IG.ra , con la quale concorderà Parte_1 modalità e tempistica tenendo in debita considerazione gli impegni personali degli stessi e della minore stessa. Tali giorni di visita potranno essere modificati, rinviati e/o recuperati in base a tutte le esigenze anche di entrambi i genitori;
g) il IG. potrà Parte_2
Per_ trascorrere con la figlia un fine settimana ogni due, a partire dalla fine delle attività scolastiche della minore del venerdì ovvero, nel caso in cui qualche volta non fosse possibile, dalle ore 08.00 del sabato sino al lunedì mattina, giorno in cui riaccompagnerà la stessa direttamente a scuola o, previo possibile alternativa concordata, riaccompagnandola presso la casa della madre, al massimo entro le ore 22:30 della domenica, salvo verifica degli impegni della minore, della Sua volontà, e tenuto conto delle rispettive e reciproche esigenze;
h) il IG. Dei Giudici potrà trascorrere con la figlia 15 giorni consecutivi nel periodo feriale estivo, ricadente dal 01 luglio al 31 agosto, in base alle ferie del padre, previo avviso alla
IG.ra da intervenire entro il 20 giugno, con la quale concorderà modalità e Parte_1
tempistica, tenendo in debita considerazione gli impegni e interessi da rispettare della minore e della sua volontà; i) la IG.ra potrà, altresì, trascorrere con i figli 15 giorni Parte_1 consecutivi nel periodo feriale estivo, ricadente dal 01 luglio al 31 agosto, previo avviso al
IG. Dei Giudici da intervenire sempre entro il 20 giugno, con il quale concorderà modalità
e tempistica, tenendo in debita considerazione gli impegni e interessi da rispettare della minore e della sua volontà; j) le festività Natalizie, ricadenti dal 24 al 27 dicembre e dal 30 dicembre al 02 gennaio, e il 06 gennaio verranno trascorse dal singolo coniuge con i figli minori accordandosi di volta in volta rispettando il principio della rotazione alternata di anno in anno con riferimento, in particolare, al giorno di Natale, di Capodanno , della AN
e della vigilia degli stessi giorni festivi;
k) per quanto concerne le festività di Pasqua, anche queste saranno trascorse dal singolo coniuge accordandosi di volta in volta rispettando il principio della rotazione alternata tra il giorno di Pasqua, vigilia della stessa e Pasquetta;
l) il IG. si obbliga a versare, a titolo di concorso per il mantenimento della Parte_2
Per_ figlia minore , la somma mensile di € 300,00 (rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT), oltre il 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo d'intesa del
Tribunale di Latina. Il mantenimento dovrà essere versato, entro il 15 di ogni mese, alla
IG.ra ; m) il IG. ad oggi e alle condizioni attuali, Parte_1 Parte_2
rinuncia a percepire il 50% dell'assegno unico, previsto dalla l. 46 del 2021. Pertanto, la totalità dell'assegno verrà percepita dalla IG.ra , salvo eventuale Parte_1
possibilità futura di percepire il 50% dello stesso, come previsto dalla legge e anche in considerazione di un importo più elevato e/o aumentato dello stesso;
n) la spesa per la gestione della minore con riferimento alle rispettive esigenze di una babysitter per la minore, resteranno a carico esclusivo del coniuge che ne ha o avrà necessità senza alcun impegno di partecipazione economica rispettivamente di un coniuge verso l'altro, concordando, comunque, la scelta della persona che potrà svolgere il ruolo stesso;
o) i coniugi dichiarano di non avere beni mobili da dividere né beni immobili cointestati;
p) i ricorrenti danno atto di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualunque bene, richiesta di mantenimento o sostegno economico l'uno nei confronti dell'altro e nessuna richiesta e pretesa avanzano tra loro avendo già regolato e definito, in precedenza e con il presente atto, tutti i loro rapporti economici e patrimoniali;
q) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché per il rilascio del passaporto della minore e la carta d'identità
e, così, impegnandosi al rispetto degli adempimenti formali e amministrativi previsti dalla legge;
q) i coniugi si obbligano a comunicare l'uno all'altro eventuali cambi di residenza;
r)
i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro anche alla presenza dei figli;
s) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
s) le spese legali della presente procedura integralmente compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SONNINO (LT) il 29/10/2016,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 9, Parte I, dell'anno 2016), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 04/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ONORI ELISA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
DI MI DA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“ a) i coniugi si danno reciproco consenso a vivere separatamente con facoltà, per ciascuno di essi, di fissare liberamente il proprio domicilio, residenza o dimora, attualmente fissato nei luoghi sopra dichiarati, con impegno di comunicarne l'eventuale e/o possibile cambiamento;
b) entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
c) la casa coniugale, sita in Sabaudia (LT), alla Via dei Bonificatori n. 109, di proprietà della
IG.ra , rimarrà nella disponibilità della stessa;
d) la figlia minore Parte_1
Per_
, di anni 7, verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Sabaudia (LT) in Via dei Bonificatori
n. 109; e) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione e tutto ciò che riguarda l'interesse e la crescita della figlia minore per la quale dovrà essere adottata ogni decisione congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della stessa;
f) il IG. Dei Per_ Giudici potrà vedere e tenere con sé, la figlia due(2) giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18:30, pernottando con la stessa presso il proprio domicilio ed impegnandosi a riaccompagnarla direttamente a scuola la mattina seguente, ovvero in altro orario o in altri giorni, previo accordo con la IG.ra , con la quale concorderà Parte_1 modalità e tempistica tenendo in debita considerazione gli impegni personali degli stessi e della minore stessa. Tali giorni di visita potranno essere modificati, rinviati e/o recuperati in base a tutte le esigenze anche di entrambi i genitori;
g) il IG. potrà Parte_2
Per_ trascorrere con la figlia un fine settimana ogni due, a partire dalla fine delle attività scolastiche della minore del venerdì ovvero, nel caso in cui qualche volta non fosse possibile, dalle ore 08.00 del sabato sino al lunedì mattina, giorno in cui riaccompagnerà la stessa direttamente a scuola o, previo possibile alternativa concordata, riaccompagnandola presso la casa della madre, al massimo entro le ore 22:30 della domenica, salvo verifica degli impegni della minore, della Sua volontà, e tenuto conto delle rispettive e reciproche esigenze;
h) il IG. Dei Giudici potrà trascorrere con la figlia 15 giorni consecutivi nel periodo feriale estivo, ricadente dal 01 luglio al 31 agosto, in base alle ferie del padre, previo avviso alla
IG.ra da intervenire entro il 20 giugno, con la quale concorderà modalità e Parte_1
tempistica, tenendo in debita considerazione gli impegni e interessi da rispettare della minore e della sua volontà; i) la IG.ra potrà, altresì, trascorrere con i figli 15 giorni Parte_1 consecutivi nel periodo feriale estivo, ricadente dal 01 luglio al 31 agosto, previo avviso al
IG. Dei Giudici da intervenire sempre entro il 20 giugno, con il quale concorderà modalità
e tempistica, tenendo in debita considerazione gli impegni e interessi da rispettare della minore e della sua volontà; j) le festività Natalizie, ricadenti dal 24 al 27 dicembre e dal 30 dicembre al 02 gennaio, e il 06 gennaio verranno trascorse dal singolo coniuge con i figli minori accordandosi di volta in volta rispettando il principio della rotazione alternata di anno in anno con riferimento, in particolare, al giorno di Natale, di Capodanno , della AN
e della vigilia degli stessi giorni festivi;
k) per quanto concerne le festività di Pasqua, anche queste saranno trascorse dal singolo coniuge accordandosi di volta in volta rispettando il principio della rotazione alternata tra il giorno di Pasqua, vigilia della stessa e Pasquetta;
l) il IG. si obbliga a versare, a titolo di concorso per il mantenimento della Parte_2
Per_ figlia minore , la somma mensile di € 300,00 (rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT), oltre il 50% delle spese straordinarie come stabilite dal Protocollo d'intesa del
Tribunale di Latina. Il mantenimento dovrà essere versato, entro il 15 di ogni mese, alla
IG.ra ; m) il IG. ad oggi e alle condizioni attuali, Parte_1 Parte_2
rinuncia a percepire il 50% dell'assegno unico, previsto dalla l. 46 del 2021. Pertanto, la totalità dell'assegno verrà percepita dalla IG.ra , salvo eventuale Parte_1
possibilità futura di percepire il 50% dello stesso, come previsto dalla legge e anche in considerazione di un importo più elevato e/o aumentato dello stesso;
n) la spesa per la gestione della minore con riferimento alle rispettive esigenze di una babysitter per la minore, resteranno a carico esclusivo del coniuge che ne ha o avrà necessità senza alcun impegno di partecipazione economica rispettivamente di un coniuge verso l'altro, concordando, comunque, la scelta della persona che potrà svolgere il ruolo stesso;
o) i coniugi dichiarano di non avere beni mobili da dividere né beni immobili cointestati;
p) i ricorrenti danno atto di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente a qualunque bene, richiesta di mantenimento o sostegno economico l'uno nei confronti dell'altro e nessuna richiesta e pretesa avanzano tra loro avendo già regolato e definito, in precedenza e con il presente atto, tutti i loro rapporti economici e patrimoniali;
q) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché per il rilascio del passaporto della minore e la carta d'identità
e, così, impegnandosi al rispetto degli adempimenti formali e amministrativi previsti dalla legge;
q) i coniugi si obbligano a comunicare l'uno all'altro eventuali cambi di residenza;
r)
i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro anche alla presenza dei figli;
s) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
s) le spese legali della presente procedura integralmente compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in SONNINO (LT) il 29/10/2016,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 9, Parte I, dell'anno 2016), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 04/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino