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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/08/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 174/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 174/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SANVITO Parte_1 C.F._1 MATTEO e dall'avv. SAPPA RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verbania via 42 Martiri, n. 165/B,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ZANOIA PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania, Viale Azari 14,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verbania, rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto:
In via principale e nel merito,
- disporre lo scioglimento della comunione dei beni immobili così come descritti nella relazione del
Notaio , mediante frazionamento in natura se comodamente praticabile, salvo Persona_1 conguaglio in denaro;
- per l'ipotesi che la proprietà non risultasse comodamente divisibile, disporre l'assegnazione al comproprietario che ne farà richiesta, ponendo a suo carico la liquidazione in denaro della quota pagina 1 di 9 dell'escluso, mediante pagamento del valore corrispondente, quale risulterà determinato in corso di causa;
- per l'ipotesi che nessuno dei comproprietari ne chiedesse l'assegnazione, disporre la vendita all'asta degli immobili oggetto di causa e la ripartizione del ricavato a proporzionalmente alle rispettive quote.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva. Con vittoria di spese ed onorari, oltre alla refusione dei compensi anticipati al CTU”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare che la domanda giudiziale di divisione proposta dalla signora Parte_1
è inammissibile e, per l'effetto, ordinare a parte attrice la cancellazione della trascrizione
[...] dell'atto di citazione notificato e cancellare la causa dal ruolo.
- accertare e dichiarare che l'azione civile proposta dalla signora è improcedibile e, Parte_1 per l'effetto, cancellare la causa dal ruolo;
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che tutte le domande ex adverso proposte sono infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarle.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con riserva di ogni altra richiesta in corso di causa.
IN OGNI CASO:
- con refusione del compenso di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che fosse disposto lo scioglimento della comunione avente ad Controparte_1
oggetto un negozio e un magazzino siti in Verbania. In particolare, ha esposto:
- che con atto Notaio di Ornavasso, avente numero di repertorio 16.364 e di raccolta Persona_2
8.236 del 19 aprile 2010, aveva acquistato in regime di comunione legali dei beni, unitamente a
[...]
, la proprietà indivisa dei seguenti immobili: Controparte_1
In Comune di Verbania:
i. negozio censito al Catasto Fabbricati al foglio 62, mappale 352 subalterno 71, via Magenta n. 18,
Piano T-1-S1, categoria C/1, classe 5, superficie mq. 135, Rendita catastale Euro 2.321,73; pagina 2 di 9 ii. magazzino censito al Catasto Fabbricati al foglio 62, mappale 352, subalterno 62, via Magenta n. 18,
Piano S1, scala S1, categoria C/2, classe 2, superficie mq. 73, Rendita catastale Euro 56,55;
- che l'attrice e l'odierno convenuto, pertanto, erano comproprietari della quota indivisa di ½ ciascuno dei suddetti immobili;
- che, come risultava dall'atto di compravendita, i sig.ri e avevano rilasciato Pt_1 CP_1
una mera dichiarazione al Notaio circa la sussistenza del rapporto di coniugio, senza Per_2
produrre tuttavia alcun certificato attestante tale vincolo;
- che, difatti, gli stessi, pur essendo stati legati da un duraturo vincolo affettivo, ormai venuto meno, non risultavano coniugati e avevano, pertanto, acquistato i predetti immobili in regime di comunione ordinaria;
- che si rendeva necessario, pertanto, promuovere il giudizio di divisione dei beni al fine di attribuire a ciascuno dei comproprietari la proprietà esclusiva di una porzione dei menzionati immobili, salvi eventuali conguagli in denaro, ovvero alienare e suddividere il relativo ricavato in parti eguali.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, che fosse Controparte_1
accertata l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, che fosse rigettata.
In particolare, ha esposto:
- che le parti erano legate da vincolo affettivo da molti anni e avevano costruito una famiglia, esclusivamente grazie all'attività commerciale gestita in prima persona dall'odierno convenuto, poiché
l'attrice non aveva mai lavorato;
- che nell'atto di compravendita degli immobili oggetto di causa si leggeva che i signori e CP_1
“dichiarano di essere coniugati tra loro per effetto di matrimonio celebrato in Iran oltre Pt_1
trentacinque anni fa;
dichiarano in questa sede, alla presenza delle testimoni, di optare per la normativa italiana, e quindi di adottare il regime legale della comunione dei beni”;
- che l'esistenza del rapporto di coniugio era confermata dal certificato di nascita del signor
[...]
, tradotto dal Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran e legalizzato Persona_3
dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola, dal quale risultava che i signori e avevano CP_1 Pt_1
contratto matrimonio a Teheran, in Iran, il 14.06.1974 e che l'atto era stato registrato al n. 1030;
- che, pertanto, il regime della comunione era quelle legale e non quello ordinario e, conseguentemente, la domanda di divisione proposta era inammissibile;
pagina 3 di 9 - che, inoltre, la domanda era improcedibile, in quanto non era stato svolto il procedimento di mediazione obbligatoria.
Alla prima udienza di comparizione delle pari del 7.6.2023 è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione ed è stata fissata in prosieguo l'udienza del 13.12.2023, all'esito della quale, è stato richiesto ex art. 213 c.p.c. al Comune di Verbania di fornire informazioni scritte, in ordine alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto da e a Tehran (Iran) il 14.6.1974. A seguito della Parte_1 CP_1 Parte_2
richiesta, il Comune aveva comunicato che nei registri dello stato civile del Comune di Verbania non era mai stato trascritto ai sensi dell'art 19 l'atto di matrimonio delle parti.
Con ordinanza del 27.2.2024 le parti sono state invitate a dedurre sulla legge iraniana applicabile nella specie e sulla sussistenza, in tale ordinamento, dell'istituto della comunione legale dei beni, assegnando termine sino al 12.4.2024 per il deposito delle rispettive memorie, fissando udienza in data 17.4.2024.
All'esito della stessa, è stata disposta CTU volta alla stima degli immobili oggetto di divisione, nonché alla verifica della loro divisibilità, nominando il geom. Persona_4
Con ordinanza del 28.2.2025 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 21.7.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione d'inammissibilità della domanda di divisione formulata dal convenuto, in ordine all'operativa del regime di comunione legale dei beni tra coniugi. Al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio contratto tra le parti, ha Parte_3
prodotto l'estratto dell'atto di nascita, tradotto dal Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran e legalizzato dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola, nel quale è riportato che era stato contratto matrimonio con a Teheran in data 14.06.1974. Parte_1
È stato, quindi, richiesto al Comune di Verbania ex art. 213 c.p.c. di fornire informazioni in merito alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto tra le parti. All'esito di tale richiesta, è stato comunicato che nei registri dello stato civile del Comune di Verbania l'atto di matrimonio delle parti non era mai stato trascritto ai sensi dell'art 19. È stato, inoltre, prodotto un certificato dell'anagrafe nazionale della pagina 4 di 9 popolazione residente in cui si legge che le parti risultavano aver contratto matrimonio il 14/06/1974 a
Teheran e che l'atto di matrimonio era assente.
Sul punto, va osservato che, ad avviso della giurisprudenza “per i matrimoni dei cittadini all'estero la prova del matrimonio è costituita dall'atto di celebrazione estratto dai registri dello Stato estero in cui il cittadino ha contratto il matrimonio, di immediata rilevanza in Italia quando risultino rispettate in quello stato le forme prescritte dalla "lex loci"” (Cass. Civ., 28.04.1990, n. 3599).
Nella specie, è stata prodotta soltanto una traduzione del certificato di nascita di Parte_3
in cui risulta annotato il matrimonio, ma non, altresì, l'atto di celebrazione estratto dai
[...] registri dello Stato dell'Iran. Non è, inoltre, risultata accoglibile l'istanza formulata al Giudice di rivolgere richiesta al dell'Iran per la produzione del certificato del matrimonio, in Parte_4
quanto, nel caso concreto, ai fini di valutare l'ammissibilità della domanda di divisione dei beni, assumeva rilevanza non soltanto l'effettiva sussistenza di un matrimonio celebrato all'estero ma, altresì, se lo stesso fosse produttivo di effetti civili e, in particolare, se i rapporti patrimoniali tra i coniugi fossero regolati dal regime di comunione dei beni.
In giurisprudenza è stato, infatti, chiarito che il matrimonio celebrato all'estero secondo le norme ivi stabilite è valido in Italia indipendentemente dall'osservanza delle norme interne relative alla pubblicazione ed indipendentemente dalla successiva sua trascrizione nei registri dello stato civile, anche nel caso in cui sia stato celebrato in forma religiosa, purché anche la lex loci riconosca effetti civili allo stesso (cfr. Cass. 28/04/1990, n.3599). Occorre, quindi, valutare se secondo la legge iraniana il matrimonio religioso sia produttivo di effetti civili.
Difatti, essendo e cittadini iraniani, deve trovare Parte_1 Controparte_1 applicazione l'art. 30 della legge n. 218/95 in materia di diritto internazionale privato secondo cui “i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali” e l'art. 29 della medesima legge che prevede che “i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune”. Conseguentemente, ai rapporti patrimoniali intercorrenti tra le odierne parti in causa deve essere applicata la legge dello Stato dell'Iran.
A seguito delle deduzioni delle parti in merito alle questioni illustrate nell'ordinanza del 27.2.2024, non risulta dimostrato che un matrimonio celebrato in Iran sia produttivo di effetti civili e, in particolare, che i rapporti patrimoniali tra i coniugi possano essere regolati dal regime di comunione dei beni.
pagina 5 di 9 Difatti, il Codice civile della Repubblica islamica dell'Iran agli articoli da 1034 a 1119 disciplina il matrimonio e nessuna norma prevede la comunione legale dei beni. In materia di rapporti patrimoniali concernenti il matrimonio, è regolato soltanto il donativo nuziale (artt. da 1078 a 1101) ed è previsto all'art. 1106 che “nel matrimonio permanente, il mantenimento della moglie è a carico del marito”, nonché all'art. 1118 che “la moglie può disporre in maniera del tutto indipendente dei propri beni”.
Da quest'ultima disposizione può desumersi che nell'ordinamento iraniano l'istituto della proprietà sia declinato in termini esclusivamente individuali. Difatti, anche nell'elenco dei diritti reali di cui all'art. 29 la comunione non è menzionata.
Pertanto, l'assenza nell'ordinamento iraniano di qualsivoglia riferimento alla comunione legale e l'espressa previsione di regole che riconoscono reciproca autonomia ai diritti di proprietà dei coniugi consentono di ritenere che, pur ammettendo che i signori e si siano sposati e che il CP_2 CP_1 loro matrimonio abbia efficacia nell'ordinamento giuridico italiano, non potrebbe, in ogni caso, trovare applicazione il regime di comunione legale dei beni.
Infine, non può ritenersi che quanto dichiarato dalle parti stesse innanzi al Notaio nell'atto di Per_2 compravendita degli immobili oggetto della presente vertenza costituisca prova dell'esistenza di una comunione legale tra gli stessi, trattandosi di mere dichiarazioni unilaterali che il Notaio si è limitato a recepire al momento del rogito.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, quindi, essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità della domanda di divisione, sussistendo tra le parti una comunione ordinaria dei beni.
L'art. 1111 c.c. sancisce che ciascuno dei partecipanti alla comunione può sempre domandarne lo scioglimento. Ciascuno dei partecipanti alla comunione è, infatti, titolare di un apposito diritto potestativo di ottenere la divisione e l'esercizio di tale diritto è indipendente dal consenso degli altri compartecipi, giacché in communione nemo compellitur invitus detineri. È, pertanto, irrilevante che, a fronte della domanda di scioglimento della comunione ordinaria, il convenuto si sia opposto chiedendone il rigetto. L'art. 1114 c.c. prevede che la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
A tal fine, è stata disposta CTU, nominando il Geom. volta alla stima degli immobili Persona_4
oggetto di divisione, nonché alla verifica della loro divisibilità.
pagina 6 di 9 Come è stato chiarito in giurisprudenza, il concetto di comoda divisibilità di un immobile postula “sotto
l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione
e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. n. 12498/2007).
Nell'elaborato peritale il CTU, sulla base di una valutazione che si ritiene logica e condivisibile, ha escludo la sussistenza dei presupposti per la comoda divisibilità degli immobili, in quanto la formazione di due lotti comporterebbe, oltre al deprezzamento dell'immobile, l'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento. Ha, quindi, stimato come valore di mercato degli immobili la somma di euro 216.800,00, da cui devono essere dedotti i costi per la sanatoria edilizia pari a euro 2.339,00.
Deve, quindi, essere accolta la domanda di scioglimento della comunione formulata da parte attrice e, all'esito dell'istruttoria espletata, deve essere esclusa la comoda divisibilità degli immobili. Ne discende che, in assenza di richieste di attribuzione, occorre procedere alla vendita degli immobili oggetto di divisione secondo il disposto di cui all'art. 720 c.p.c.
Va, quindi, ordinato lo scioglimento della comunione esistente tra , da un lato, e Parte_1
, dall'altro, per la quota di ½ di proprietà in capo a e per la Parte_3 Parte_1
quota di ½ di proprietà in capo a sugli immobili siti in Verbania, così Parte_3
catastalmente identificati:
i. Catasto Fabbricati foglio 62, mappale 352 subalterno 71, via Magenta n. 18, Piano T-1-S1, categoria
C/1, classe 5, superficie mq. 135,
ii. Catasto Fabbricati foglio 62, mappale 352, subalterno 62, via Magenta n. 18, Piano S1, scala S1, categoria C/2, classe 2, superficie mq. 73,
e, accertatane la non comoda divisibilità, ne va ordinata, ai sensi dell'art. 720 c.c., la vendita con conseguente assegnazione del ricavato ai condividenti in ragione delle rispettive quote di proprietà. A tal fine va disposta la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale affinché, sulla scorta dei criteri organizzativi dell'ufficio, provveda alla designazione del GE tabellarmente competente.
pagina 7 di 9 Le spese di lite, a fronte dell'opposizione del convenuto alla domanda di divisione, devono essere poste a carico dello stesso. Esse sono liquidate, facendo applicazione dei parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A, e in euro
1.745,00 per esborsi (di cui 545,00 per CU e marca da bollo e 1.200,00 per certificazione notarile doc.
3-4). Difatti, ai fini dell'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione e della divisione dei beni in essa relitti, è necessario acquisire documentazione ipocatastale ventennale (o relazione notarile sostitutiva), in modo da ricostruire la storia degli immobili da trasferire e verificare che i beni siano nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi. La certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari rappresenta, quindi, una spesa necessaria per procedere alla divisione del compendio immobiliare e deve, pertanto, essere posta a carico della parte soccombente.
Devono, inoltre, essere poste a definitivo carico del convenuto le spese di CTU, come liquidate in via provvisoria in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ordina lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili siti in Verbania, così catastalmente identificati:
i. Catasto Fabbricati foglio 62, mappale 352 subalterno 71, via Magenta n. 18, Piano T-1-S1, categoria
C/1, classe 5, superficie mq. 135,
ii. Catasto Fabbricati foglio 62, mappale 352, subalterno 62, via Magenta n. 18, Piano S1, scala S1, categoria C/2, classe 2, superficie mq. 73, tra
C.F. ) e Parte_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
secondo la quota di ½ ciascuno;
- accertata la non comoda divisibilità degli immobili indicati, ordina, ai sensi dell'art. 720 c.c., procedersi alla vendita;
pagina 8 di 9 - dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per la designazione del G.E. tabellarmente competente in ordine alle operazioni di vendita;
- condanna a rifondere a favore di le spese Controparte_1 Parte_1
di lite liquidate in euro 1.745,00 per esborsi e in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A;
- pone definitivamente carico di le spese di CTU come liquidate in Controparte_1
corso di causa.
Verbania, 7.8.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 174/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SANVITO Parte_1 C.F._1 MATTEO e dall'avv. SAPPA RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verbania via 42 Martiri, n. 165/B,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ZANOIA PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania, Viale Azari 14,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verbania, rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto:
In via principale e nel merito,
- disporre lo scioglimento della comunione dei beni immobili così come descritti nella relazione del
Notaio , mediante frazionamento in natura se comodamente praticabile, salvo Persona_1 conguaglio in denaro;
- per l'ipotesi che la proprietà non risultasse comodamente divisibile, disporre l'assegnazione al comproprietario che ne farà richiesta, ponendo a suo carico la liquidazione in denaro della quota pagina 1 di 9 dell'escluso, mediante pagamento del valore corrispondente, quale risulterà determinato in corso di causa;
- per l'ipotesi che nessuno dei comproprietari ne chiedesse l'assegnazione, disporre la vendita all'asta degli immobili oggetto di causa e la ripartizione del ricavato a proporzionalmente alle rispettive quote.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva. Con vittoria di spese ed onorari, oltre alla refusione dei compensi anticipati al CTU”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare che la domanda giudiziale di divisione proposta dalla signora Parte_1
è inammissibile e, per l'effetto, ordinare a parte attrice la cancellazione della trascrizione
[...] dell'atto di citazione notificato e cancellare la causa dal ruolo.
- accertare e dichiarare che l'azione civile proposta dalla signora è improcedibile e, Parte_1 per l'effetto, cancellare la causa dal ruolo;
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che tutte le domande ex adverso proposte sono infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarle.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- con riserva di ogni altra richiesta in corso di causa.
IN OGNI CASO:
- con refusione del compenso di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che fosse disposto lo scioglimento della comunione avente ad Controparte_1
oggetto un negozio e un magazzino siti in Verbania. In particolare, ha esposto:
- che con atto Notaio di Ornavasso, avente numero di repertorio 16.364 e di raccolta Persona_2
8.236 del 19 aprile 2010, aveva acquistato in regime di comunione legali dei beni, unitamente a
[...]
, la proprietà indivisa dei seguenti immobili: Controparte_1
In Comune di Verbania:
i. negozio censito al Catasto Fabbricati al foglio 62, mappale 352 subalterno 71, via Magenta n. 18,
Piano T-1-S1, categoria C/1, classe 5, superficie mq. 135, Rendita catastale Euro 2.321,73; pagina 2 di 9 ii. magazzino censito al Catasto Fabbricati al foglio 62, mappale 352, subalterno 62, via Magenta n. 18,
Piano S1, scala S1, categoria C/2, classe 2, superficie mq. 73, Rendita catastale Euro 56,55;
- che l'attrice e l'odierno convenuto, pertanto, erano comproprietari della quota indivisa di ½ ciascuno dei suddetti immobili;
- che, come risultava dall'atto di compravendita, i sig.ri e avevano rilasciato Pt_1 CP_1
una mera dichiarazione al Notaio circa la sussistenza del rapporto di coniugio, senza Per_2
produrre tuttavia alcun certificato attestante tale vincolo;
- che, difatti, gli stessi, pur essendo stati legati da un duraturo vincolo affettivo, ormai venuto meno, non risultavano coniugati e avevano, pertanto, acquistato i predetti immobili in regime di comunione ordinaria;
- che si rendeva necessario, pertanto, promuovere il giudizio di divisione dei beni al fine di attribuire a ciascuno dei comproprietari la proprietà esclusiva di una porzione dei menzionati immobili, salvi eventuali conguagli in denaro, ovvero alienare e suddividere il relativo ricavato in parti eguali.
Si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, che fosse Controparte_1
accertata l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea e, nel merito, che fosse rigettata.
In particolare, ha esposto:
- che le parti erano legate da vincolo affettivo da molti anni e avevano costruito una famiglia, esclusivamente grazie all'attività commerciale gestita in prima persona dall'odierno convenuto, poiché
l'attrice non aveva mai lavorato;
- che nell'atto di compravendita degli immobili oggetto di causa si leggeva che i signori e CP_1
“dichiarano di essere coniugati tra loro per effetto di matrimonio celebrato in Iran oltre Pt_1
trentacinque anni fa;
dichiarano in questa sede, alla presenza delle testimoni, di optare per la normativa italiana, e quindi di adottare il regime legale della comunione dei beni”;
- che l'esistenza del rapporto di coniugio era confermata dal certificato di nascita del signor
[...]
, tradotto dal Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran e legalizzato Persona_3
dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola, dal quale risultava che i signori e avevano CP_1 Pt_1
contratto matrimonio a Teheran, in Iran, il 14.06.1974 e che l'atto era stato registrato al n. 1030;
- che, pertanto, il regime della comunione era quelle legale e non quello ordinario e, conseguentemente, la domanda di divisione proposta era inammissibile;
pagina 3 di 9 - che, inoltre, la domanda era improcedibile, in quanto non era stato svolto il procedimento di mediazione obbligatoria.
Alla prima udienza di comparizione delle pari del 7.6.2023 è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'instaurazione della procedura di mediazione ed è stata fissata in prosieguo l'udienza del 13.12.2023, all'esito della quale, è stato richiesto ex art. 213 c.p.c. al Comune di Verbania di fornire informazioni scritte, in ordine alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto da e a Tehran (Iran) il 14.6.1974. A seguito della Parte_1 CP_1 Parte_2
richiesta, il Comune aveva comunicato che nei registri dello stato civile del Comune di Verbania non era mai stato trascritto ai sensi dell'art 19 l'atto di matrimonio delle parti.
Con ordinanza del 27.2.2024 le parti sono state invitate a dedurre sulla legge iraniana applicabile nella specie e sulla sussistenza, in tale ordinamento, dell'istituto della comunione legale dei beni, assegnando termine sino al 12.4.2024 per il deposito delle rispettive memorie, fissando udienza in data 17.4.2024.
All'esito della stessa, è stata disposta CTU volta alla stima degli immobili oggetto di divisione, nonché alla verifica della loro divisibilità, nominando il geom. Persona_4
Con ordinanza del 28.2.2025 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 21.7.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione d'inammissibilità della domanda di divisione formulata dal convenuto, in ordine all'operativa del regime di comunione legale dei beni tra coniugi. Al fine di dimostrare l'esistenza di un matrimonio contratto tra le parti, ha Parte_3
prodotto l'estratto dell'atto di nascita, tradotto dal Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran e legalizzato dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola, nel quale è riportato che era stato contratto matrimonio con a Teheran in data 14.06.1974. Parte_1
È stato, quindi, richiesto al Comune di Verbania ex art. 213 c.p.c. di fornire informazioni in merito alla trascrizione dell'atto di matrimonio contratto tra le parti. All'esito di tale richiesta, è stato comunicato che nei registri dello stato civile del Comune di Verbania l'atto di matrimonio delle parti non era mai stato trascritto ai sensi dell'art 19. È stato, inoltre, prodotto un certificato dell'anagrafe nazionale della pagina 4 di 9 popolazione residente in cui si legge che le parti risultavano aver contratto matrimonio il 14/06/1974 a
Teheran e che l'atto di matrimonio era assente.
Sul punto, va osservato che, ad avviso della giurisprudenza “per i matrimoni dei cittadini all'estero la prova del matrimonio è costituita dall'atto di celebrazione estratto dai registri dello Stato estero in cui il cittadino ha contratto il matrimonio, di immediata rilevanza in Italia quando risultino rispettate in quello stato le forme prescritte dalla "lex loci"” (Cass. Civ., 28.04.1990, n. 3599).
Nella specie, è stata prodotta soltanto una traduzione del certificato di nascita di Parte_3
in cui risulta annotato il matrimonio, ma non, altresì, l'atto di celebrazione estratto dai
[...] registri dello Stato dell'Iran. Non è, inoltre, risultata accoglibile l'istanza formulata al Giudice di rivolgere richiesta al dell'Iran per la produzione del certificato del matrimonio, in Parte_4
quanto, nel caso concreto, ai fini di valutare l'ammissibilità della domanda di divisione dei beni, assumeva rilevanza non soltanto l'effettiva sussistenza di un matrimonio celebrato all'estero ma, altresì, se lo stesso fosse produttivo di effetti civili e, in particolare, se i rapporti patrimoniali tra i coniugi fossero regolati dal regime di comunione dei beni.
In giurisprudenza è stato, infatti, chiarito che il matrimonio celebrato all'estero secondo le norme ivi stabilite è valido in Italia indipendentemente dall'osservanza delle norme interne relative alla pubblicazione ed indipendentemente dalla successiva sua trascrizione nei registri dello stato civile, anche nel caso in cui sia stato celebrato in forma religiosa, purché anche la lex loci riconosca effetti civili allo stesso (cfr. Cass. 28/04/1990, n.3599). Occorre, quindi, valutare se secondo la legge iraniana il matrimonio religioso sia produttivo di effetti civili.
Difatti, essendo e cittadini iraniani, deve trovare Parte_1 Controparte_1 applicazione l'art. 30 della legge n. 218/95 in materia di diritto internazionale privato secondo cui “i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali” e l'art. 29 della medesima legge che prevede che “i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune”. Conseguentemente, ai rapporti patrimoniali intercorrenti tra le odierne parti in causa deve essere applicata la legge dello Stato dell'Iran.
A seguito delle deduzioni delle parti in merito alle questioni illustrate nell'ordinanza del 27.2.2024, non risulta dimostrato che un matrimonio celebrato in Iran sia produttivo di effetti civili e, in particolare, che i rapporti patrimoniali tra i coniugi possano essere regolati dal regime di comunione dei beni.
pagina 5 di 9 Difatti, il Codice civile della Repubblica islamica dell'Iran agli articoli da 1034 a 1119 disciplina il matrimonio e nessuna norma prevede la comunione legale dei beni. In materia di rapporti patrimoniali concernenti il matrimonio, è regolato soltanto il donativo nuziale (artt. da 1078 a 1101) ed è previsto all'art. 1106 che “nel matrimonio permanente, il mantenimento della moglie è a carico del marito”, nonché all'art. 1118 che “la moglie può disporre in maniera del tutto indipendente dei propri beni”.
Da quest'ultima disposizione può desumersi che nell'ordinamento iraniano l'istituto della proprietà sia declinato in termini esclusivamente individuali. Difatti, anche nell'elenco dei diritti reali di cui all'art. 29 la comunione non è menzionata.
Pertanto, l'assenza nell'ordinamento iraniano di qualsivoglia riferimento alla comunione legale e l'espressa previsione di regole che riconoscono reciproca autonomia ai diritti di proprietà dei coniugi consentono di ritenere che, pur ammettendo che i signori e si siano sposati e che il CP_2 CP_1 loro matrimonio abbia efficacia nell'ordinamento giuridico italiano, non potrebbe, in ogni caso, trovare applicazione il regime di comunione legale dei beni.
Infine, non può ritenersi che quanto dichiarato dalle parti stesse innanzi al Notaio nell'atto di Per_2 compravendita degli immobili oggetto della presente vertenza costituisca prova dell'esistenza di una comunione legale tra gli stessi, trattandosi di mere dichiarazioni unilaterali che il Notaio si è limitato a recepire al momento del rogito.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, quindi, essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità della domanda di divisione, sussistendo tra le parti una comunione ordinaria dei beni.
L'art. 1111 c.c. sancisce che ciascuno dei partecipanti alla comunione può sempre domandarne lo scioglimento. Ciascuno dei partecipanti alla comunione è, infatti, titolare di un apposito diritto potestativo di ottenere la divisione e l'esercizio di tale diritto è indipendente dal consenso degli altri compartecipi, giacché in communione nemo compellitur invitus detineri. È, pertanto, irrilevante che, a fronte della domanda di scioglimento della comunione ordinaria, il convenuto si sia opposto chiedendone il rigetto. L'art. 1114 c.c. prevede che la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
A tal fine, è stata disposta CTU, nominando il Geom. volta alla stima degli immobili Persona_4
oggetto di divisione, nonché alla verifica della loro divisibilità.
pagina 6 di 9 Come è stato chiarito in giurisprudenza, il concetto di comoda divisibilità di un immobile postula “sotto
l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione
e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (Cass. n. 12498/2007).
Nell'elaborato peritale il CTU, sulla base di una valutazione che si ritiene logica e condivisibile, ha escludo la sussistenza dei presupposti per la comoda divisibilità degli immobili, in quanto la formazione di due lotti comporterebbe, oltre al deprezzamento dell'immobile, l'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento. Ha, quindi, stimato come valore di mercato degli immobili la somma di euro 216.800,00, da cui devono essere dedotti i costi per la sanatoria edilizia pari a euro 2.339,00.
Deve, quindi, essere accolta la domanda di scioglimento della comunione formulata da parte attrice e, all'esito dell'istruttoria espletata, deve essere esclusa la comoda divisibilità degli immobili. Ne discende che, in assenza di richieste di attribuzione, occorre procedere alla vendita degli immobili oggetto di divisione secondo il disposto di cui all'art. 720 c.p.c.
Va, quindi, ordinato lo scioglimento della comunione esistente tra , da un lato, e Parte_1
, dall'altro, per la quota di ½ di proprietà in capo a e per la Parte_3 Parte_1
quota di ½ di proprietà in capo a sugli immobili siti in Verbania, così Parte_3
catastalmente identificati:
i. Catasto Fabbricati foglio 62, mappale 352 subalterno 71, via Magenta n. 18, Piano T-1-S1, categoria
C/1, classe 5, superficie mq. 135,
ii. Catasto Fabbricati foglio 62, mappale 352, subalterno 62, via Magenta n. 18, Piano S1, scala S1, categoria C/2, classe 2, superficie mq. 73,
e, accertatane la non comoda divisibilità, ne va ordinata, ai sensi dell'art. 720 c.c., la vendita con conseguente assegnazione del ricavato ai condividenti in ragione delle rispettive quote di proprietà. A tal fine va disposta la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale affinché, sulla scorta dei criteri organizzativi dell'ufficio, provveda alla designazione del GE tabellarmente competente.
pagina 7 di 9 Le spese di lite, a fronte dell'opposizione del convenuto alla domanda di divisione, devono essere poste a carico dello stesso. Esse sono liquidate, facendo applicazione dei parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A, e in euro
1.745,00 per esborsi (di cui 545,00 per CU e marca da bollo e 1.200,00 per certificazione notarile doc.
3-4). Difatti, ai fini dell'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione e della divisione dei beni in essa relitti, è necessario acquisire documentazione ipocatastale ventennale (o relazione notarile sostitutiva), in modo da ricostruire la storia degli immobili da trasferire e verificare che i beni siano nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi. La certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari rappresenta, quindi, una spesa necessaria per procedere alla divisione del compendio immobiliare e deve, pertanto, essere posta a carico della parte soccombente.
Devono, inoltre, essere poste a definitivo carico del convenuto le spese di CTU, come liquidate in via provvisoria in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ordina lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili siti in Verbania, così catastalmente identificati:
i. Catasto Fabbricati foglio 62, mappale 352 subalterno 71, via Magenta n. 18, Piano T-1-S1, categoria
C/1, classe 5, superficie mq. 135,
ii. Catasto Fabbricati foglio 62, mappale 352, subalterno 62, via Magenta n. 18, Piano S1, scala S1, categoria C/2, classe 2, superficie mq. 73, tra
C.F. ) e Parte_1 C.F._1
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
secondo la quota di ½ ciascuno;
- accertata la non comoda divisibilità degli immobili indicati, ordina, ai sensi dell'art. 720 c.c., procedersi alla vendita;
pagina 8 di 9 - dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per la designazione del G.E. tabellarmente competente in ordine alle operazioni di vendita;
- condanna a rifondere a favore di le spese Controparte_1 Parte_1
di lite liquidate in euro 1.745,00 per esborsi e in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A;
- pone definitivamente carico di le spese di CTU come liquidate in Controparte_1
corso di causa.
Verbania, 7.8.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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