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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 232/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 02/12/2025 ad ore 11.59 il Giudice, dott. ND AN, dà atto che:
Per l'Avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI ha depositato le note di Parte_1 trattazione scritta.
Per il Dirigente dott. GIOVANNI DESCO ha Controparte_1 depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
ND AN
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ND AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI e dall'Avv.
VI AN CHIARA;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ELIA Controparte_1 P.IVA_1
RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI
MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2024, , vincitore del corso-Concorso nazionale, per Parte_1 titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con Decreto del Direttore
Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 dal - come all'epoca CP_1 denominato - , pubblicato sulla G.U. del 24 novembre Controparte_2
2017, n. 90, 4^ Serie speciale, premettendo di essere stato assegnato alla regione Emilia-Romagna, sua quarta preferenza, e successivamente posto a dirigere l' Controparte_3
pagina 2 di 8 (MO), senza ottenere – a suo dire illegittimamente – una sede presso la regione Toscana, sua prima preferenza, ha chiesto di:
“1. accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assegnato nei ruoli della Controparte_4
, secondo l'ordine di preferenza espresso, e per l'effetto, 2. ordinare alle
[...]
Amministrazioni convenute di provvedere all'immissione in ruolo del ricorrente nei termini sopra specificati, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022; 3. condannare infine il CP_1 resistente alla refusione delle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori”.
In particolare, ha eccepito che:
• in data 16.08.2022, prima cioè dell'assegnazione del ricorrente al ruolo regionale,
l'Amministrazione avrebbe pubblicato l'elenco di 27 rinunce sopravvenute;
• a distanza di soli sette giorni dall'assegnazione del ricorrente, ovvero in dara 24.08.2022, il
, inaspettatamente – a fronte delle rinunzie che erano intervenute – Controparte_1 avrebbe pubblicato un nuovo avviso relativo allo scorrimento della graduatoria dalla posizione
3239 alla posizione 3270, con l'intenzione di immettere in ruolo altri vincitori di concorso, collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto al ricorrente, ma su sedi “nuove”, tra cui in
Toscana, prima preferenza espressa dal ricorrente;
• in data 30.08.2022, il avrebbe pubblicato l'elenco delle assegnazioni ulteriormente CP_1 decise attribuendo a tre vincitori di concorso altrettante sedi toscane: in Controparte_5 posizione 3239, in posizione 3241 punti e in Persona_1 Controparte_6 posizione 3242,00, tutte in graduatoria con 148 punti;
• già dal 26.02.2022 in poi (doc. 9), il Consiglio di Stato, con plurime sentenze, avrebbe accertato in via definitiva l'insussistenza del diritto di numerosi soggetti ad essere inclusi nella graduatoria concorsuale, inseriti con riserva esclusivamente in forza di provvedimenti cautelari revocati dalla pronuncia di merito. Di conseguenza tali soggetti – c.d. “asteriscati” – avrebbero pretermesso l'odierno istante nella scelta della sede di servizio;
• l'Amministrazione poi, con provvedimento prot. n. 2197 del 19.09.2022 si sarebbe limitata a risolvere il contratto di lavoro di alcuni di coloro che erano inseriti in graduatoria con riserva senza tuttavia provvedere alla riassegnazione del ricorrente in base alla posizione meritoriamente raggiunta in graduatoria.
pagina 3 di 8 Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura mediante pubblicazione degli atti di causa sul solo sito del resistente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito CP_1 dello scambio di note scritte.
In coerenza con la giurisprudenza consolidatasi in tema di pubblico impiego privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto rivestono la natura di determinazioni negoziali, assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l'Amministrazione datrice di lavoro deve ritenersi pur sempre tenuta al rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., nella determinazione delle scelte riconnesse alla gestione del rapporto di lavoro (cfr. ex multis Cass. n.20979 del 2009).
Per tale ragione, mentre gli atti di organizzazione adottati dal datore di lavoro privato sono sostanzialmente insindacabili dal giudice (cfr. art. 30, dlgs 183/10), fatti salvi i casi eccezionali di atti discriminatori o sorretti da un motivo illecito determinante, quelli del datore di lavoro pubblico possono essere assoggettati al vaglio giudiziale qualora violino i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, richiamati negli artt. 2 e 5 del d.lgs. 165/2001. La PA, quindi, pur agendo con norme di diritto civile e con poteri analoghi a quelli dell'imprenditore privato, non ha la libertà di scelta di quest'ultimo, ma è vincolata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, posti dalla
Costituzione, dalla legge ordinaria o autodeterminati dalla stessa amministrazione (Cass. Civ., sez. lav.,
14 settembre 2021, n. 24698; Cass. Civ., sez. lav., 22 agosto 2013, n. 19425).
Come correttamente evidenziato da entrambe le parti, “(…) Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che, quindi, opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.
In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede, è un legittimo interesse giuridico del vincitore (…) In altre parole, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione", in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale come tale strettamente regolato dal bando.
Deve dunque essere escluso che (…) l'Amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria (…)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5603/2011).
Va precisato che, ancorché tale assunto non sia condivisibile appieno nella sua assolutezza, il principio pagina 4 di 8 invocato possa essere derogato solo qualora vengano i rilievo situazioni giuridiche di pari rango o superiore (ad es. quelle cristallizzate dalla l. 104/1992 – cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III n.
4779 del 27.07.2020 – che devono trovare applicazione immediata e diretta anche laddove non espressamente inserite tra le regole disciplinanti il concorso, secondo la regola dell'eterointegrazione del bando ex art.1339 c.c. (in linea con Consiglio di Stato, Sez. III, 14.06.2018, n. 3681).
Tale principio, tuttavia, va coordinato con quello di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97
Cost.), il quale esclude, come correttamente evidenziato dalla resistente, che l'amministrazione – esaurita una determinata fase concorsuale – sia tenuta a tornare sui suoi passi nel caso in cui si verifichino sopravvenienze.
Cont E' corretto, in accordo con quanto affermato dalla difesa del , che nessuna norma, né di rango primario né di rango secondario (come il regolamento relativo alla procedura concorsuale del 3 agosto
2017 e il bando), imponesse, “all'esito delle rinunce, di rivolgersi prima ai dirigenti scolastici già inseriti nei ruoli regionali per consentire loro di optare, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria nazionale, per i posti oggetto di rinuncia”.
Infatti, per quanto è processualmente noto, la sopravvenienza di posti per effetto delle rinunce di altri candidati sarebbe maturata in coincidenza temporale con la comunicazione delle assegnazioni regionali da parte del e, in ogni caso, in epoca successiva alla chiusura della fase di indicazione delle CP_1 preferenze (avvenuta il 12 agosto – cfr. doc. 3 ricorrente).
L'eventualità che il mettesse a disposizioni dei concorrenti le suddette sedi avrebbe CP_1 determinato una inammissibile retrocessione del procedimento o, comunque, una stasi dello stesso, nonché un ritardo nella destinazione dei DS alle sedi di pertinenza, con conseguente nocumento all'attività dei plessi scolastici interessati.
Diverso è il caso dei c.d. “asteriscati”.
A tal proposito, il ricorrente ha asserito che almeno due sedi toscane sarebbero “state occupate da prima dagli “asteriscati” in posizione 757°, e poi da in Persona_2 Persona_3 posizione 2227°”, circostanza non oggetto di specifica contestazione.
Il diritto di tali soggetti a permanere in graduatoria è venuto meno per l'effetto di una decisione del
Consiglio di Stato pubblicata in data 4 luglio 2025, alla quale, tuttavia, il ha dato esecuzione CP_1 solo nel successivo mese di settembre, di fatto sottraendo le sedi loro assegnate agli altri contraenti.
Il non ha fornito alcuna spiegazione del ritardo, il quale ha indubbiamente inciso sul diritto del CP_1 ricorrente a scegliere una sede collocata in una regione di suo gradimento rispetto al posizionamento in pagina 5 di 8 graduatoria.
In difetto di allegazioni di segno diverso, a fronte – specularmente - della puntuale allegazione di parte ricorrente, il non ha assolto l'onere della prova sul medesimo gravante, mediante CP_1 dimostrazione della legittimità della procedura ovvero della sussistenza di ulteriori fatti impeditivi che avrebbero ostato al perfezionamento del diritto del ricorrente.
Sul punto, richiama l'orientamento espresso dalla S.C. in tema di mobilità scolastica, con principi del tutto esportabili nella fattispecie de qua, in base al quale spetta al comprovare l'adempimento. CP_1
L'obbligazione datoriale sottesa all'intero sistema dei trasferimenti è obbligazione di fare, ovverosia di prescegliere i beneficiari in modo conforme con l'assetto di diritto delineato dalle varie norme coinvolte e chi agisce denunciando la violazione delle regole che governano la procedura e chiedendo l'assegnazione del posto rivendicato, domanda tale adempimento alla propria controparte. Vale pertanto il consolidato e risalente principio per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione di fare, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n.
13353).
Iniziando dagli oneri di allegazione e muovendo in una linea di continuità con Cass. 23 ottobre 2021, n.
36356, deve ritenersi che la domanda di chi adduce l'inadempimento altrui vada formulata individuando quale sia l'obbligo che si assume violato. Inoltre, tanto più per il trattarsi di rapporti soggetti al diritto privato, non è tutelato un interesse astratto alla regolarità della procedura, sicché va anche indicato l'effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, il concorrente o (anche come categoria) i concorrenti che sono stati favoriti dall'affermato inadempimento datoriale. È rispetto a tali circostanze che si calibra l'onere probatorio della controparte. Si tratta di conclusioni che si pongono in linea di continuità con il principio, di carattere generale, secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (cfr. Cass. 16 marzo 2018, n. 6618).
Definito questo primo assetto, si è detto che l'onere probatorio grava sul datore di lavoro, che è tenuto a governare i trasferimenti secondo diritto e ciò è stato affermato da Cass. 23 febbraio 2022, n. 11382, cui pagina 6 di 8 va parimenti data continuità. Va tuttavia precisato che, definito l'oggetto del contendere, nei termini sopra precisati, sulla base della deduzione di inadempimento addotta dalla parte, il assolve ai propri CP_1 oneri probatori dimostrando l'inesistenza dell'inadempimento così dedotto (Cassazione civile sez. lav.,
10/01/2024, n.1055).
A nulla vale l'intervento del D.L. 198/2022 (art. 5, co. 11 quinquies: “La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del n. Controparte_8
1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del e del merito, da Controparte_9 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato”), il quale riguarda assegnazioni successive alla sua entrata in vigore.
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Le spese di lite sono interamente compensate, giusta il comportamento scarsamente collaborativo del legale di parte ricorrente, il quale ha dapprima omesso di provvedere alla chiesta integrazione del contraddittorio, per poi eseguirla solo mediante pubblicazione presso il sito del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto di a essere assegnato nei ruoli della Parte_1 [...]
, secondo l'ordine di preferenza espresso;
Controparte_4
pagina 7 di 8 2) Ordina al Controparte_1 assegnare il ricorrente a una sede di cui al capo 1);
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
ND AN
, in persona del Ministro p.t., ad pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 232/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 02/12/2025 ad ore 11.59 il Giudice, dott. ND AN, dà atto che:
Per l'Avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI ha depositato le note di Parte_1 trattazione scritta.
Per il Dirigente dott. GIOVANNI DESCO ha Controparte_1 depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
ND AN
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ND AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI e dall'Avv.
VI AN CHIARA;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ELIA Controparte_1 P.IVA_1
RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI
MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2024, , vincitore del corso-Concorso nazionale, per Parte_1 titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con Decreto del Direttore
Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 dal - come all'epoca CP_1 denominato - , pubblicato sulla G.U. del 24 novembre Controparte_2
2017, n. 90, 4^ Serie speciale, premettendo di essere stato assegnato alla regione Emilia-Romagna, sua quarta preferenza, e successivamente posto a dirigere l' Controparte_3
pagina 2 di 8 (MO), senza ottenere – a suo dire illegittimamente – una sede presso la regione Toscana, sua prima preferenza, ha chiesto di:
“1. accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assegnato nei ruoli della Controparte_4
, secondo l'ordine di preferenza espresso, e per l'effetto, 2. ordinare alle
[...]
Amministrazioni convenute di provvedere all'immissione in ruolo del ricorrente nei termini sopra specificati, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022; 3. condannare infine il CP_1 resistente alla refusione delle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori”.
In particolare, ha eccepito che:
• in data 16.08.2022, prima cioè dell'assegnazione del ricorrente al ruolo regionale,
l'Amministrazione avrebbe pubblicato l'elenco di 27 rinunce sopravvenute;
• a distanza di soli sette giorni dall'assegnazione del ricorrente, ovvero in dara 24.08.2022, il
, inaspettatamente – a fronte delle rinunzie che erano intervenute – Controparte_1 avrebbe pubblicato un nuovo avviso relativo allo scorrimento della graduatoria dalla posizione
3239 alla posizione 3270, con l'intenzione di immettere in ruolo altri vincitori di concorso, collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto al ricorrente, ma su sedi “nuove”, tra cui in
Toscana, prima preferenza espressa dal ricorrente;
• in data 30.08.2022, il avrebbe pubblicato l'elenco delle assegnazioni ulteriormente CP_1 decise attribuendo a tre vincitori di concorso altrettante sedi toscane: in Controparte_5 posizione 3239, in posizione 3241 punti e in Persona_1 Controparte_6 posizione 3242,00, tutte in graduatoria con 148 punti;
• già dal 26.02.2022 in poi (doc. 9), il Consiglio di Stato, con plurime sentenze, avrebbe accertato in via definitiva l'insussistenza del diritto di numerosi soggetti ad essere inclusi nella graduatoria concorsuale, inseriti con riserva esclusivamente in forza di provvedimenti cautelari revocati dalla pronuncia di merito. Di conseguenza tali soggetti – c.d. “asteriscati” – avrebbero pretermesso l'odierno istante nella scelta della sede di servizio;
• l'Amministrazione poi, con provvedimento prot. n. 2197 del 19.09.2022 si sarebbe limitata a risolvere il contratto di lavoro di alcuni di coloro che erano inseriti in graduatoria con riserva senza tuttavia provvedere alla riassegnazione del ricorrente in base alla posizione meritoriamente raggiunta in graduatoria.
pagina 3 di 8 Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura mediante pubblicazione degli atti di causa sul solo sito del resistente, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito CP_1 dello scambio di note scritte.
In coerenza con la giurisprudenza consolidatasi in tema di pubblico impiego privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto rivestono la natura di determinazioni negoziali, assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l'Amministrazione datrice di lavoro deve ritenersi pur sempre tenuta al rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., nella determinazione delle scelte riconnesse alla gestione del rapporto di lavoro (cfr. ex multis Cass. n.20979 del 2009).
Per tale ragione, mentre gli atti di organizzazione adottati dal datore di lavoro privato sono sostanzialmente insindacabili dal giudice (cfr. art. 30, dlgs 183/10), fatti salvi i casi eccezionali di atti discriminatori o sorretti da un motivo illecito determinante, quelli del datore di lavoro pubblico possono essere assoggettati al vaglio giudiziale qualora violino i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, richiamati negli artt. 2 e 5 del d.lgs. 165/2001. La PA, quindi, pur agendo con norme di diritto civile e con poteri analoghi a quelli dell'imprenditore privato, non ha la libertà di scelta di quest'ultimo, ma è vincolata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, posti dalla
Costituzione, dalla legge ordinaria o autodeterminati dalla stessa amministrazione (Cass. Civ., sez. lav.,
14 settembre 2021, n. 24698; Cass. Civ., sez. lav., 22 agosto 2013, n. 19425).
Come correttamente evidenziato da entrambe le parti, “(…) Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che, quindi, opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.
In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede, è un legittimo interesse giuridico del vincitore (…) In altre parole, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione", in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale come tale strettamente regolato dal bando.
Deve dunque essere escluso che (…) l'Amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria (…)” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5603/2011).
Va precisato che, ancorché tale assunto non sia condivisibile appieno nella sua assolutezza, il principio pagina 4 di 8 invocato possa essere derogato solo qualora vengano i rilievo situazioni giuridiche di pari rango o superiore (ad es. quelle cristallizzate dalla l. 104/1992 – cfr. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III n.
4779 del 27.07.2020 – che devono trovare applicazione immediata e diretta anche laddove non espressamente inserite tra le regole disciplinanti il concorso, secondo la regola dell'eterointegrazione del bando ex art.1339 c.c. (in linea con Consiglio di Stato, Sez. III, 14.06.2018, n. 3681).
Tale principio, tuttavia, va coordinato con quello di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97
Cost.), il quale esclude, come correttamente evidenziato dalla resistente, che l'amministrazione – esaurita una determinata fase concorsuale – sia tenuta a tornare sui suoi passi nel caso in cui si verifichino sopravvenienze.
Cont E' corretto, in accordo con quanto affermato dalla difesa del , che nessuna norma, né di rango primario né di rango secondario (come il regolamento relativo alla procedura concorsuale del 3 agosto
2017 e il bando), imponesse, “all'esito delle rinunce, di rivolgersi prima ai dirigenti scolastici già inseriti nei ruoli regionali per consentire loro di optare, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria nazionale, per i posti oggetto di rinuncia”.
Infatti, per quanto è processualmente noto, la sopravvenienza di posti per effetto delle rinunce di altri candidati sarebbe maturata in coincidenza temporale con la comunicazione delle assegnazioni regionali da parte del e, in ogni caso, in epoca successiva alla chiusura della fase di indicazione delle CP_1 preferenze (avvenuta il 12 agosto – cfr. doc. 3 ricorrente).
L'eventualità che il mettesse a disposizioni dei concorrenti le suddette sedi avrebbe CP_1 determinato una inammissibile retrocessione del procedimento o, comunque, una stasi dello stesso, nonché un ritardo nella destinazione dei DS alle sedi di pertinenza, con conseguente nocumento all'attività dei plessi scolastici interessati.
Diverso è il caso dei c.d. “asteriscati”.
A tal proposito, il ricorrente ha asserito che almeno due sedi toscane sarebbero “state occupate da prima dagli “asteriscati” in posizione 757°, e poi da in Persona_2 Persona_3 posizione 2227°”, circostanza non oggetto di specifica contestazione.
Il diritto di tali soggetti a permanere in graduatoria è venuto meno per l'effetto di una decisione del
Consiglio di Stato pubblicata in data 4 luglio 2025, alla quale, tuttavia, il ha dato esecuzione CP_1 solo nel successivo mese di settembre, di fatto sottraendo le sedi loro assegnate agli altri contraenti.
Il non ha fornito alcuna spiegazione del ritardo, il quale ha indubbiamente inciso sul diritto del CP_1 ricorrente a scegliere una sede collocata in una regione di suo gradimento rispetto al posizionamento in pagina 5 di 8 graduatoria.
In difetto di allegazioni di segno diverso, a fronte – specularmente - della puntuale allegazione di parte ricorrente, il non ha assolto l'onere della prova sul medesimo gravante, mediante CP_1 dimostrazione della legittimità della procedura ovvero della sussistenza di ulteriori fatti impeditivi che avrebbero ostato al perfezionamento del diritto del ricorrente.
Sul punto, richiama l'orientamento espresso dalla S.C. in tema di mobilità scolastica, con principi del tutto esportabili nella fattispecie de qua, in base al quale spetta al comprovare l'adempimento. CP_1
L'obbligazione datoriale sottesa all'intero sistema dei trasferimenti è obbligazione di fare, ovverosia di prescegliere i beneficiari in modo conforme con l'assetto di diritto delineato dalle varie norme coinvolte e chi agisce denunciando la violazione delle regole che governano la procedura e chiedendo l'assegnazione del posto rivendicato, domanda tale adempimento alla propria controparte. Vale pertanto il consolidato e risalente principio per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione di fare, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n.
13353).
Iniziando dagli oneri di allegazione e muovendo in una linea di continuità con Cass. 23 ottobre 2021, n.
36356, deve ritenersi che la domanda di chi adduce l'inadempimento altrui vada formulata individuando quale sia l'obbligo che si assume violato. Inoltre, tanto più per il trattarsi di rapporti soggetti al diritto privato, non è tutelato un interesse astratto alla regolarità della procedura, sicché va anche indicato l'effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, il concorrente o (anche come categoria) i concorrenti che sono stati favoriti dall'affermato inadempimento datoriale. È rispetto a tali circostanze che si calibra l'onere probatorio della controparte. Si tratta di conclusioni che si pongono in linea di continuità con il principio, di carattere generale, secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (cfr. Cass. 16 marzo 2018, n. 6618).
Definito questo primo assetto, si è detto che l'onere probatorio grava sul datore di lavoro, che è tenuto a governare i trasferimenti secondo diritto e ciò è stato affermato da Cass. 23 febbraio 2022, n. 11382, cui pagina 6 di 8 va parimenti data continuità. Va tuttavia precisato che, definito l'oggetto del contendere, nei termini sopra precisati, sulla base della deduzione di inadempimento addotta dalla parte, il assolve ai propri CP_1 oneri probatori dimostrando l'inesistenza dell'inadempimento così dedotto (Cassazione civile sez. lav.,
10/01/2024, n.1055).
A nulla vale l'intervento del D.L. 198/2022 (art. 5, co. 11 quinquies: “La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del n. Controparte_8
1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, è valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del e del merito, da Controparte_9 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato”), il quale riguarda assegnazioni successive alla sua entrata in vigore.
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Le spese di lite sono interamente compensate, giusta il comportamento scarsamente collaborativo del legale di parte ricorrente, il quale ha dapprima omesso di provvedere alla chiesta integrazione del contraddittorio, per poi eseguirla solo mediante pubblicazione presso il sito del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Dichiara il diritto di a essere assegnato nei ruoli della Parte_1 [...]
, secondo l'ordine di preferenza espresso;
Controparte_4
pagina 7 di 8 2) Ordina al Controparte_1 assegnare il ricorrente a una sede di cui al capo 1);
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
ND AN
, in persona del Ministro p.t., ad pagina 8 di 8