Articolo 28 della Legge 1 marzo 2002, n. 39
Articolo 27Articolo 29
Versione
10 aprile 2002
Art. 28. Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana). 1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000 , relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovra' contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potra' essere utilizzata la dizione "cioccolato puro"; b) individuare meccanismi di certificazione di qualita' per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.
Note all' art. 28:
- La direttiva del 23 giugno 2000, n. 2000/36/CE reca "Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana" e' pubblicata nella G.U.C.E. 3 agosto 2000, n. L 197.
Entrata in vigore il 10 aprile 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente